Direttiva 2025/425
Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per introdurre un certificato elettronico di esenzione dall'IVA, destinato a sostituire il modulo cartaceo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. L'obiettivo è semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e armonizzare la gestione delle esenzioni transfrontaliere, lasciando però agli Stati membri margini di scelta su taluni aspetti applicativi. La direttiva disciplina anche un periodo transitorio fino al 30 giugno 2032 e affida alla Commissione il compito di definire le specifiche tecniche e gestire il sistema informatico centrale.
Digitalizzazione del certificato di esenzione dall'IVA e dalle accise, con introduzione di un certificato elettronico comune e disciplina transitoria fino al 30 giugno 2032.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e riguarda le operazioni per le quali l'esenzione IVA di cui all'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere attestata mediante certificato. Coinvolge i beneficiari (organismi o persone), gli Stati membri ospitanti, i fornitori di beni o servizi e, per gli aspetti tecnici, la Commissione europea. Restano escluse dall'obbligo generale del certificato elettronico le operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, quando l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, ferma la facoltà degli Stati membri di utilizzare comunque il certificato elettronico anche in tali casi. È prevista inoltre una disciplina transitoria che consente, fino al 30 giugno 2032, l'uso del certificato cartaceo e di altre soluzioni nazionali.
Direttiva (UE) 2025/425: certificato elettronico di esenzione dall'IVA
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE per sostituire progressivamente il certificato cartaceo di esenzione dall'IVA e dalle accise con un certificato elettronico comune. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi, digitalizzare il processo e rendere più efficiente la gestione delle esenzioni transfrontaliere, valorizzando un set di dati armonizzato sulla base del modulo già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Finalità e logica dell'intervento
La disciplina nasce dall'esigenza di superare la gestione cartacea, ancora basata su un certificato da firmarsi a mano, e di creare un sistema digitale uniforme per la conferma dell'esenzione. La direttiva lascia tuttavia agli Stati membri spazi di adattamento, sia nella fase transitoria sia su aspetti quali l'uso di un certificato comune IVA/accise o di certificati distinti, nonché sull'eventuale dispensa dalla firma dello Stato membro ospitante in specifiche ipotesi di uso ufficiale.
Ambito di applicazione
Il nuovo articolo 151 bis riguarda le operazioni che possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE. Il certificato è rilasciato dal beneficiario (organismo o persona) e firmato elettronicamente con lo Stato membro ospitante. La disciplina non si applica automaticamente alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, quando l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante; per tali operazioni gli Stati membri conservano la facoltà di usare il certificato elettronico, ma non vi sono obbligati.
Contenuto minimo del certificato elettronico
Il certificato deve includere almeno:
- i dati di identificazione del beneficiario, con eventuale numero rilasciato dallo Stato membro ospitante;
- i dati dell'autorità competente che certifica l'esenzione;
- la dichiarazione del beneficiario sull'uso previsto dei beni o servizi e sul rispetto delle condizioni di esenzione;
- la descrizione, quantità e valore dei beni e servizi, con eventuali indicazioni specifiche sul veicolo o sull'immobile;
- la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- i dati del fornitore, compresi nome, indirizzo, Stato membro di stabilimento e numero IVA/codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale.
Opzioni e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva consente allo Stato membro ospitante di scegliere se utilizzare un certificato comune per IVA e accise oppure due certificati distinti. Inoltre, per beni o servizi destinati a uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare il beneficiario dal requisito della firma dello Stato membro ospitante, secondo condizioni nazionali, con possibilità di revoca in caso di abuso. In tale ipotesi, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il punto di contatto designato e l'estensione dell'esonero, e la Commissione informa gli altri Stati membri.
Regime transitorio fino al 30 giugno 2032
Per consentire agli Stati membri di completare la transizione, la direttiva autorizza, in deroga al nuovo regime, l'uso fino al 30 giugno 2032 del certificato cartaceo di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Quando l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, gli Stati membri possono inoltre continuare a utilizzare qualsiasi sistema elettronico nazionale o altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro. Il considerando evidenzia che tale flessibilità è necessaria per tenere conto dei diversi livelli di avanzamento dei progetti informatici nazionali.
Ruolo della Commissione e infrastruttura informatica
La Commissione è investita del potere di adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche e i dettagli tecnici del formato elettronico e del trattamento del certificato, secondo la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il trattamento comprende l'accesso al sistema informatico per beneficiari, Stati membri e fornitori, il rilascio e la firma elettronica, la registrazione e la conservazione dei certificati, nonché la loro messa a disposizione dei soggetti interessati e delle autorità competenti. La Commissione deve inoltre sviluppare, mantenere, ospitare e gestire tecnicamente il sistema informatico centrale.
Obbligo di versamento dell'IVA in caso di mancato rispetto delle condizioni
Il nuovo articolo 151 ter chiarisce che, se i beni e/o servizi non soddisfano le condizioni per l'esenzione o non sono stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui essa è dovuta. La disposizione è concepita per rafforzare la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati, come evidenziato nei considerando.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2031. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si rivolge agli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione del certificato elettronico di esenzione
L'articolo 151 bis, paragrafo 1, impone agli Stati membri di avvalersi di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE. Il certificato è rilasciato dal beneficiario (organismo o persona) destinatario della cessione o prestazione e firmato elettronicamente insieme allo Stato membro ospitante.
Esclusione delle procedure di rimborso e facoltà di applicazione volontaria
L'articolo 151 bis, paragrafo 2, esclude dall'obbligo generale le operazioni per cui l'esenzione è concessa mediante procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, quando l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante. Per tali operazioni gli Stati membri possono comunque scegliere di usare un certificato elettronico.
Contenuto minimo del certificato elettronico
L'articolo 151 bis, paragrafo 3, stabilisce che il set di dati del certificato deve comprendere almeno: identificazione del beneficiario, con eventuale numero rilasciato dallo Stato membro ospitante; identificazione dell'autorità competente; dichiarazione del beneficiario sull'uso previsto dei beni/servizi e sul rispetto delle condizioni di esenzione; descrizione, quantità e valore dei beni e servizi, con eventuali dati specifici sul veicolo o sull'immobile; certificazione delle autorità dello Stato membro ospitante; dati del fornitore, inclusi nome, indirizzo, Stato membro di stabilimento e numero IVA/codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale.
Certificato comune IVA/accise e deroghe per uso ufficiale
L'articolo 151 bis, paragrafo 4, consente allo Stato membro ospitante di scegliere se utilizzare un certificato comune per IVA e accise oppure due certificati distinti. Il paragrafo 5 autorizza gli Stati membri a dispensare, per i beni o servizi destinati a uso ufficiale, l'organismo beneficiario dal requisito della firma dello Stato membro ospitante, secondo condizioni nazionali e con revoca in caso di abuso; è previsto l'obbligo di comunicazione alla Commissione del punto di contatto designato e dell'ampiezza dell'esonero.
Regime transitorio fino al 30 giugno 2032
L'articolo 151 bis, paragrafo 6, consente agli Stati membri, in deroga al nuovo regime, di continuare a usare fino al 30 giugno 2032 il certificato cartaceo dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; quando l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, possono utilizzare anche qualsiasi sistema elettronico nazionale o altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro.
Specifiche tecniche e sistema informatico centrale
L'articolo 151 bis, paragrafo 7, attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per definire specifiche e dettagli tecnici del formato elettronico e del trattamento del certificato, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri. Il trattamento comprende accesso al sistema informatico per beneficiari, Stati membri e fornitori, rilascio e firma elettronica, registrazione e conservazione dei certificati e loro messa a disposizione degli interessati e delle autorità competenti; la procedura d'esame segue il regolamento (UE) n. 182/2011.
Compiti della Commissione
L'articolo 151 bis, paragrafo 8, stabilisce che la Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente il sistema informatico centrale per la conservazione e il trattamento dei certificati elettronici.
Pagamento dell'IVA in caso di mancato rispetto delle condizioni
L'articolo 151 ter prevede che, se i beni e/o servizi non soddisfano le condizioni per l'esenzione o non sono stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui essa è dovuta, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 151, paragrafo 3.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2031 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, e deve essere comunicato alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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