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Direttiva 2025/516

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale

Normativa europea32025L0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il sistema IVA dell’Unione per l’era digitale, introducendo un quadro armonizzato di fatturazione elettronica e di comunicazione digitale dei dati, soprattutto per le operazioni transfrontaliere. Estende e chiarisce i regimi OSS/IOSS, introduce un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri e interviene sulle piattaforme digitali con la regola del fornitore presunto per locazioni a breve termine e trasporti di passeggeri. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su alcune operazioni interne, sulle modalità tecniche e su talune esclusioni, ma devono rispettare obiettivi, standard minimi e scadenze di recepimento stringenti.

Modifica la direttiva 2006/112/CE per digitalizzare l’IVA, rafforzare gli obblighi di fatturazione e comunicazione elettronica, estendere e razionalizzare i regimi OSS/IOSS e introdurre nuove regole IVA per le piattaforme digitali e per talune operazioni intracomunitarie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva IVA 2006/112/CE secondo una scansione temporale differenziata. Incide sui soggetti passivi IVA nell’Unione, sulle piattaforme/interfacce elettroniche che facilitano locazioni di alloggi a breve termine e trasporti passeggeri su strada, sui soggetti che effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni, trasferimenti di beni propri e prestazioni B2C transfrontaliere, nonché sui rapporti B2B intracomunitari soggetti a obblighi di comunicazione digitale. Sono previste esclusioni e opzioni rilevanti, tra cui la possibilità per gli Stati membri di mantenere talune norme nazionali, di escludere specifici settori da alcuni obblighi, di consentire norme diverse per fatture elettroniche nelle operazioni interne e di differire fino al 2035 l’allineamento di taluni sistemi nazionali preesistenti.

Norme IVA per l’era digitale

La direttiva (UE) 2025/516 modifica in modo esteso la direttiva 2006/112/CE per adeguare l’IVA all’economia digitale, ridurre il divario dell’IVA e limitare le registrazioni multiple nell’Unione. Il legislatore UE punta su fatturazione elettronica, comunicazione digitale quasi in tempo reale, maggiore uso dei dati e regole più uniformi per piattaforme, vendite a distanza e trasferimenti di beni.

Obiettivi e contesto

La direttiva nasce dall’esigenza di rispondere alla digitalizzazione dell’economia, che ha reso il sistema IVA tradizionale meno adatto ai nuovi modelli di business. I considerando evidenziano:

  • la necessità di ridurre la frammentazione dei sistemi nazionali di comunicazione IVA;
  • l’esigenza di rafforzare il contrasto a frodi ed evasione, anche mediante il controllo incrociato dei dati;
  • la volontà di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese operanti in più Stati membri;
  • l’obiettivo di avvicinare l’Unione a una registrazione IVA unica.

Fatturazione elettronica

La direttiva trasforma la fatturazione elettronica nel sistema predefinito per documentare le operazioni IVA. L’articolo 217, come sostituito, definisce la fattura elettronica come un documento contenente le informazioni richieste dalla direttiva e, almeno per i dati relativi agli articoli 262 e 271 ter, emesso, trasmesso e ricevuto in formato elettronico strutturato idoneo al trattamento automatico.

L’articolo 218 prevede che:

  • le fatture elettroniche siano, in linea di principio, conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE;
  • gli Stati membri possano autorizzare altre norme per le cessioni e prestazioni effettuate nel loro territorio, diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione digitale;
  • gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che le fatture elettroniche contengano le informazioni richieste e rispettino gli standard tecnici;
  • il soggetto passivo o un terzo per suo conto possano conformarsi a tali misure e, se disponibile, possa essere usato un portale pubblico.

L’articolo 232 stabilisce che, per le fatture elettroniche conformi alla norma europea, l’emissione verso soggetti passivi o enti non passivi non è subordinata all’accettazione del destinatario, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla direttiva.

Termine di emissione delle fatture e contenuto obbligatorio

Per le cessioni di beni rilevanti ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 138 e per le operazioni con IVA dovuta dal destinatario, l’articolo 222 impone l’emissione della fattura entro dieci giorni dal fatto generatore dell’imposta; in caso di acconto, entro dieci giorni dall’incasso dell’acconto. L’articolo 223 consente fatture periodiche, purché l’IVA diventi esigibile nello stesso mese di calendario, e ne limita l’uso in settori a rischio frodi.

L’articolo 226 è aggiornato per includere, tra gli elementi obbligatori della fattura, anche:

  • la dicitura “inversione contabile” e, se del caso, “operazione triangolare”;
  • i numeri di conto bancario o virtuale del fornitore/prestatore, o altro identificativo univoco del conto;
  • ulteriori riferimenti necessari per le fatture rettificative.

Obblighi di comunicazione digitale: operazioni transfrontaliere

Il cuore della riforma è nel capo 6 del titolo XI, rinominato “Obblighi di comunicazione digitale”. La sezione 1 disciplina le operazioni transfrontaliere tra soggetti passivi all’interno dell’Unione.

L’articolo 262 impone al soggetto passivo identificato ai fini IVA di trasmettere i dati relativi a:

  • cessioni e trasferimenti di beni ex articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c);
  • acquisti intracomunitari e operazioni assimilate;
  • cessioni e prestazioni soggette a reverse charge;
  • acquisti di beni e servizi soggetti a reverse charge.

L’articolo 263 definisce il momento della trasmissione:

  • per le operazioni in cui il soggetto passivo è tenuto a emettere fattura, al momento dell’emissione o entro cinque giorni se la fattura è emessa dal cliente per conto del fornitore;
  • per le operazioni in cui la fattura è ricevuta, entro cinque giorni dal ricevimento.

La trasmissione deve avvenire in via elettronica, anche tramite terzi, e gli Stati membri devono fornire i mezzi elettronici necessari. La norma europea può essere usata come formato di trasmissione, con possibilità di altri formati interoperabili.

L’articolo 264 elenca i dati da trasmettere, che includono le informazioni di fattura essenziali di cui all’articolo 226, adattate al tipo di operazione.

Chiusura del vecchio sistema riepilogativo

Gli articoli 265-271 sono soppressi. Inoltre, dal 1o luglio 2029 viene soppresso l’articolo 262, paragrafo 2, relativo agli elenchi riepilogativi. Fino ad allora, il sistema transitorio continua a rilevare per la coesistenza con i nuovi obblighi.

Obblighi di comunicazione digitale nazionali

La sezione 2 consente agli Stati membri di imporre obblighi digitali interni per operazioni effettuate nel loro territorio tra soggetti passivi o a sé stessi, sia per le cessioni/prestazioni effettuate sia per quelle ricevute. Gli Stati membri possono limitare tali obblighi a determinate categorie di soggetti o operazioni e devono determinare i dati da trasmettere.

L’articolo 271 ter replica la logica temporale dei flussi transfrontalieri, con trasmissione al momento dell’emissione della fattura o entro cinque giorni, e consente l’uso di formati diversi dalla norma europea solo se interoperabili. L’articolo 271 quater impone alla Commissione una relazione intermedia entro il 31 marzo 2033 su effetti, criticità e possibili sviluppi futuri.

L’articolo 273 viene riscritto per limitare gli obblighi nazionali ulteriori: gli Stati membri non possono introdurre nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione oltre quelli del capo 6, né nuovi obblighi di fatturazione supplementari oltre il capo 3, salvo la conservazione dei dati per la dichiarazione IVA o per audit. Restano tuttavia possibili altri obblighi di comunicazione su operazioni diverse da quelle del capo 6.

Regola del prestatore presunto per le piattaforme

Dal 1o luglio 2028 entra in vigore l’articolo 28 bis, che introduce la regola del “prestatore presunto” per due settori ritenuti particolarmente problematici in termini di concorrenza fiscale:

  • locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per massimo 30 notti;
  • trasporto di passeggeri su strada all’interno dell’Unione.

Se una piattaforma, un marketplace o altra interfaccia elettronica facilita tali servizi, si considera che abbia ricevuto e prestato essa stessa il servizio, salvo che il prestatore indiretto:

  • abbia fornito il proprio numero di identificazione IVA, e
  • abbia dichiarato che applicherà l’IVA dovuta.

Gli Stati membri possono:

  • richiedere la verifica del numero di identificazione IVA;
  • escludere dall’ambito della regola, in tutto o in parte, le prestazioni rientranti nel regime delle piccole imprese.

La direttiva prevede che la Commissione presenti una relazione di valutazione entro il 1o luglio 2033. L’articolo 46 bis chiarisce inoltre che il luogo della prestazione dei servizi di facilitazione a favore di non soggetti passivi è il luogo dell’operazione principale.

Trattamento IVA delle locazioni a breve termine

L’articolo 135 è integrato per stabilire che la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti si considera avente una funzione analoga al settore alberghiero, ferme restando le condizioni, i criteri e le limitazioni che gli Stati membri possono fissare. Gli Stati membri devono comunicare al comitato IVA, prima del 1o luglio 2028, le principali disposizioni nazionali adottate sul punto; la Commissione pubblica poi, entro il 31 dicembre 2028, un elenco completo delle regole nazionali notificate.

Regimi speciali OSS e IOSS

La direttiva amplia e razionalizza i regimi speciali del titolo XII, capo 6, per i servizi a consumatori, le vendite a distanza, alcune cessioni nazionali di beni e i trasferimenti di beni propri.

Tra le principali novità:

  • il regime OSS non dell’Unione è esteso a tutte le prestazioni B2C effettuate nell’Unione da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione;
  • il regime OSS dell’Unione viene esteso ad ulteriori cessioni di beni, incluse alcune cessioni nazionali B2C effettuate da soggetti non stabiliti nello Stato membro di consumo;
  • vengono chiariti i termini per rettificare le dichiarazioni IVA OSS/IOSS, con modifiche possibili fino alla scadenza della dichiarazione e, per i periodi precedenti, entro tre anni dalla scadenza originaria;
  • viene chiarito che i regimi speciali coprono anche cessioni e prestazioni esenti o a aliquota zero con diritto a detrazione, ove previsto.

L’articolo 365, l’articolo 369 octies e l’articolo 369 unvicies disciplinano il contenuto delle dichiarazioni IVA dei regimi speciali, imponendo dati per Stato membro di consumo, aliquote, importi e, in alcuni casi, numeri di identificazione delle stabili organizzazioni.

Nuovo regime per i trasferimenti di beni propri

La sezione 5 del capo 6 introduce un regime speciale autonomo per i trasferimenti di beni propri, con identificazione, dichiarazione, rimborso e documentazione elettronica armonizzate.

Gli elementi essenziali sono:

  • definizione di trasferimento di beni propri ex articolo 17, paragrafo 1, con esclusione dei trasferimenti senza pieno diritto a detrazione nello Stato membro di arrivo;
  • identificazione nello Stato membro di partenza o, in presenza di più stabili organizzazioni, nella stabile organizzazione scelta dal soggetto passivo, con vincolo biennale più l’anno civile in corso;
  • obbligo di comunicare in via elettronica l’inizio, la cessazione e le variazioni rilevanti dell’attività;
  • presentazione di una dichiarazione IVA mensile, anche in assenza di trasferimenti, entro la fine del mese successivo al periodo di imposta;
  • esenzione degli acquisti intracomunitari nello Stato membro di destinazione, senza obbligo di registrazione aggiuntivo per tali acquisti;
  • regole di rimborso IVA per l’IVA assolta negli Stati membri di spedizione o destinazione;
  • obbligo di conservare la documentazione per dieci anni, con messa a disposizione elettronica su richiesta delle autorità.

Soppressione graduale del regime call-off stock

Poiché il nuovo regime sui trasferimenti di beni propri assorbe i movimenti che prima rientravano nel call-off stock, l’articolo 17 bis viene modificato con una data di cessazione. I nuovi regimi call-off stock non possono più essere avviati dopo il 30 giugno 2028 e l’articolo 17 bis cessa di applicarsi il 30 giugno 2029. I regimi già avviati entro il 30 giugno 2028 restano regolati dalle condizioni precedenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà.

Registrazione IVA unica e inversione contabile

La direttiva mira a ridurre ulteriormente i casi di registrazione IVA multipla. A tal fine:

  • l’articolo 194 viene riscritto per rafforzare il reverse charge quando il fornitore/prestatore non è stabilito e non è identificato ai fini IVA nello Stato membro di imposizione;
  • per alcune operazioni verso soggetti già identificati nello Stato membro, il debitore dell’imposta è il destinatario;
  • gli Stati membri possono ampliare ulteriormente l’uso dell’inversione contabile entro i limiti previsti dalla direttiva;
  • restano escluse le cessioni soggette al regime del margine.

L’articolo 42 viene modificato per coordinare i requisiti del reverse charge con le esenzioni intracomunitarie, e l’articolo 138, paragrafo 1 bis, viene riscritto per subordinare l’esenzione al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione, salvo giustificazione adeguata.

Evoluzione dei termini di trasposizione e applicazione

La direttiva contiene un calendario di recepimento articolato:

  • articolo 1, punti 2 e 3: applicazione possibile dal 14 aprile 2025;
  • articolo 2: recepimento entro il 31 dicembre 2026, applicazione dal 1o gennaio 2027;
  • articolo 3: recepimento entro il 30 giugno 2028, applicazione dal 1o luglio 2028, con eccezioni temporali specifiche per la regola del prestatore presunto;
  • articolo 4: recepimento entro il 30 giugno 2029, applicazione dal 1o luglio 2029;
  • articolo 5: recepimento entro il 30 giugno 2030, applicazione dal 1o luglio 2030.

Per gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 avevano già obblighi nazionali di comunicazione digitale in tempo reale, le norme dell’articolo 5, punto 5, e dell’articolo 5, punto 19, devono essere applicate entro il 1o gennaio 2035 per la fatturazione e la comunicazione elettroniche nazionali, salvo eventuali proroghe collegate agli esiti della relazione intermedia della Commissione.

Effetti per la prassi professionale

Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva implica:

  • un progressivo passaggio a fatturazione elettronica e comunicazione dati quasi in tempo reale;
  • l’adeguamento dei processi ERP e di conservazione documentale;
  • la revisione della gestione IVA delle piattaforme, degli OSS/IOSS e dei trasferimenti di stock tra Stati membri;
  • la verifica delle clausole e dei flussi informativi con marketplace, intermediari e clienti esteri;
  • la necessità di monitorare le opzioni nazionali e le eventuali esclusioni consentite agli Stati membri.

In sintesi, la direttiva non introduce solo nuovi adempimenti, ma ridisegna la struttura stessa della compliance IVA europea, rafforzando il ruolo dei dati elettronici come base della riscossione e del controllo fiscale.

Disposizioni principali

Fatturazione elettronica come standard di base

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le operazioni interne diverse da quelle dell’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE. La fattura elettronica è definita come fattura emessa, trasmessa e ricevuta in formato elettronico strutturato che consenta il trattamento automatico; essa deve essere conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi, salvo facoltà degli Stati membri di ammettere altre norme per operazioni interne non soggette agli obblighi di comunicazione digitale. Per le operazioni soggette a comunicazione digitale, gli Stati membri possono subordinare il diritto alla detrazione o al recupero dell’IVA al possesso di fattura elettronica conforme.

Obblighi di comunicazione digitale transfrontalieri

Dal 1o gennaio 2027 gli Stati membri devono applicare il nuovo sistema di comunicazione digitale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere tra soggetti passivi. I dati devono essere trasmessi per singola operazione, di norma al momento dell’emissione della fattura o entro cinque giorni, mediante mezzi elettronici messi a disposizione dagli Stati membri e secondo il formato della norma europea, con possibile uso di altri formati interoperabili. Sono soppressi gli articoli 265-271 e, dal 1o luglio 2029, anche gli obblighi riepilogativi di cui all’articolo 262, paragrafo 2.

Obblighi digitali nazionali e limiti ai regimi divergenti

La direttiva consente agli Stati membri di introdurre obblighi digitali per operazioni interne tra soggetti passivi, ma vieta nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione ulteriori rispetto al capo 6 della direttiva 2006/112/CE, salvo quelli necessari per la dichiarazione IVA o per audit. Gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 avevano già obblighi nazionali di comunicazione in tempo reale possono mantenerli fino all’adeguamento ai requisiti armonizzati; per alcuni di essi l’allineamento massimo è fissato al 1o gennaio 2035.

Piattaforme digitali e prestatore presunto

Dal 1o luglio 2028 le piattaforme, i marketplace e le interfacce elettroniche che facilitano locazioni di alloggi a breve termine e trasporto di passeggeri su strada sono, in linea generale, considerate avere ricevuto e prestato esse stesse il servizio, salvo che il prestatore indiretto indichi un numero IVA e dichiari che assolverà l’IVA. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della regola alcuni soggetti del regime per le piccole imprese, alle condizioni nazionali previste. La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il 1o luglio 2033.

Regimi OSS/IOSS e nuovi regimi speciali

La direttiva amplia i regimi speciali per i servizi B2C, le vendite a distanza, talune cessioni nazionali di beni e, soprattutto, introduce un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri. Vengono chiarite le regole di identificazione, dichiarazione, rettifica e rimborso IVA, con dichiarazioni telematiche e termini uniformi. È anche previsto che alcune cessioni di beni e servizi ad aliquota zero o esenti con diritto a detrazione possano rientrare nei regimi speciali.

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