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Direttiva 2025/145

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/145 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Normativa europea32025L0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per allinearla alla nuova classificazione di alcuni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Inserisce, sopprime o modifica organismi nocivi e le corrispondenti misure per diversi generi di piante da frutto, con particolare attenzione a Vaccinium, Malus, Prunus e Rubus. Inoltre rettifica una misura errata relativa a Candidatus Phytoplasma prunorum. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 luglio 2025.

Modifica e rettifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE sui requisiti fitosanitari per materiali di moltiplicazione e piante da frutto, aggiornando gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le relative misure per alcuni generi/specie.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti disciplinati dalla direttiva 2008/90/CE, con effetti specifici per i generi/specie indicati negli allegati della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, in particolare Malus, Prunus, Rubus, Vaccinium, Ficus carica e altri generi elencati. Vincola gli Stati membri quanto all’adeguamento della normativa nazionale di recepimento e riguarda i fornitori, le produzioni in categorie di pre-base, base, certificata e CAC, nonché le ispezioni ufficiali e i controlli fitosanitari. Non introduce un ambito territoriale speciale, ma aggiorna le misure applicabili nell’ordinamento degli Stati membri per garantire un livello adeguato di protezione fitosanitaria.

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/145: aggiornamento delle misure fitosanitarie per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

La direttiva interviene sulla direttiva di esecuzione 2014/98/UE, che stabilisce requisiti specifici per il genere e la specie di determinate piante da frutto, requisiti per i fornitori e norme dettagliate sulle ispezioni ufficiali ai sensi della direttiva 2008/90/CE. L’obiettivo è allineare tali misure al quadro fitosanitario aggiornato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che contiene l’elenco degli ORNQ rilevanti per l’Unione e le relative misure di prevenzione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione chiarisce che alcuni organismi nocivi sono stati riclassificati o rimossi dall’elenco unionale degli organismi nocivi da quarantena e inseriti tra gli ORNQ per specifici materiali di moltiplicazione e piante da frutto. Poiché per tali materiali le misure di prevenzione sono stabilite nella direttiva 2014/98/UE, è necessario aggiornare gli allegati di quest’ultima per garantire coerenza normativa e un adeguato livello di protezione fitosanitaria.

Modifiche agli allegati I e II

L’allegato I della direttiva 2014/98/UE è modificato in modo puntuale:

  • per Ficus carica L. sono soppressi la categoria generale dei virus/viroidi/malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi e la voce "Fig mosaic agent [FGM000]";
  • per Vaccinium L. è inserito "Pucciniastrum minimum Sydow & P. Sydow [THEKMI]".

L’allegato II è sostituito integralmente con una nuova tabella che elenca, per ciascun genere/specie, gli ORNQ pertinenti e i gruppi tassonomici interessati. Tra gli aggiornamenti di maggiore rilievo figurano:

  • l’inserimento del Tobacco ringspot virus per Vaccinium L. e, nel nuovo testo, per altri generi come Malus, Prunus e relativi taxa indicati;
  • l’inserimento del Tomato ringspot virus per numerosi generi/specie, tra cui Malus, Prunus, Rubus e Vaccinium;
  • la previsione di altri organismi rilevanti come Phytophthora ramorum (isolati UE), Plenodomus tracheiphilus, Spiroplasma citri, Candidatus Phytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma prunorum, Xanthomonas fragariae e diversi virus specifici.

La logica normativa resta quella della coerenza con l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma le misure operative per materiali di moltiplicazione e piante da frutto continuano a essere disciplinate dalla direttiva 2014/98/UE.

Rettifica sulla disciplina di Candidatus Phytoplasma prunorum

La direttiva corregge un errore presente nell’allegato IV, punto 11, della direttiva 2014/98/UE: era stata inserita, nella sezione relativa a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, una misura riguardante Pseudomonas syringae pv. persicae e Xanthomonas arboricola pv. pruni. La direttiva 2025/145 dispone la soppressione di tale misura dalla parte dedicata a Candidatus Phytoplasma prunorum.

Misure specifiche per Malus Mill.

Per Malus Mill. vengono ridefinite le prescrizioni per tutte le categorie di materiale di propagazione:

  • ispezioni visive annuali per tutte le categorie;
  • campionamenti e analisi periodiche delle piante madri di pre-base, base e certificate con cadenze differenziate, fino a 15 o 20 anni a seconda dell’organismo considerato;
  • controlli specifici per Candidatus Phytoplasma mali, Erwinia amylovora e Tomato ringspot virus;
  • requisiti di sito o zona indenni, oppure assenza di sintomi nell’ultimo periodo vegetativo completo, con estirpazione e distruzione immediata delle piante sintomatiche.

Per la categoria certificata e per la categoria CAC sono previste anche soglie di tolleranza limitate per la presenza di Candidatus Phytoplasma mali e Tomato ringspot virus: in presenza di sintomi entro percentuali definite, il materiale colpito e le piante vicine devono essere estirpati e distrutti, e un campione rappresentativo del materiale residuo deve risultare esente.

Misure specifiche per Prunus spp.

Il punto 11 dell’allegato IV è riscritto in modo esteso per:

  • Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch e Prunus salicina Lindley.

La disciplina distingue tra categoria di pre-base, base, certificata e CAC e prevede:

  • ispezioni visive annuali o biannuali a seconda della categoria e dell’organismo considerato;
  • analisi su piante madri, portainnesti e, in alcuni casi, alberi impollinatori;
  • controlli su Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Pseudomonas syringae pv. persicae, Tomato ringspot virus, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e, per Prunus persica, Peach latent mosaic viroid;
  • requisiti di produzione in zone indenni o in siti senza sintomi, oppure in presenza di limitate percentuali di sintomatici con estirpazione, distruzione e analisi del materiale residuo.

Per la categoria CAC e per alcune categorie superiori, la direttiva consente in taluni casi tolleranze molto ristrette per i sintomi in campo, ma solo a condizione che il materiale interessato sia rimosso e che il restante materiale sia verificato e risulti esente.

Misure specifiche per Rubus L.

Per Rubus L. la direttiva stabilisce un sistema articolato di controlli:

  • per la categoria di pre-base, ispezioni visive due volte l’anno e campionamento ogni due anni;
  • per la categoria di base, ispezioni due volte l’anno se il materiale è coltivato in campo o in vasi, e una sola ispezione nel periodo di micropropagazione inferiore a tre mesi;
  • per le categorie certificata e CAC, ispezioni annuali.

I controlli riguardano soprattutto virus come Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus, oltre a ORNQ diversi in caso di dubbi. Sono previste soglie massime di sintomatici per alcuni organismi non virali, tra cui Agrobacterium spp., Rhodococcus fascians e Resseliella theobaldi, con obbligo di estirpazione e distruzione del materiale infetto.

Misure specifiche per Vaccinium L.

Per Vaccinium L. la direttiva aggiorna le misure applicabili alle categorie di pre-base, base, certificata e CAC:

  • ispezioni visive due volte l’anno per le categorie di pre-base e base, e annuali per certificata e CAC;
  • campionamenti periodici contro ORNQ specifici, tra cui Agrobacterium tumefaciens, Diaporthe vaccinii, Exobasidium vaccinii, Godronia cassandrae, Phytophthora ramorum (isolati UE), Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus.

Per Phytophthora ramorum (isolati UE) la direttiva prevede un regime particolarmente rigoroso: il materiale può provenire da zone riconosciute indenni dall’autorità competente secondo le norme internazionali oppure deve risultare privo di sintomi nel ciclo vegetativo considerato; in caso di presenza di sintomi, il materiale infetto e le piante nel raggio di 2 metri vanno estirpati e distrutti, con successive verifiche sulle piante nel raggio di 10 metri e sul materiale residuo del lotto.

Termini di recepimento e obblighi degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare entro il 31 luglio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
  • inserire un riferimento alla direttiva nella normativa nazionale di recepimento, oppure corredare la pubblicazione ufficiale di tale riferimento;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva, come atto di esecuzione, vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2014/98/UE

L’articolo 1 dispone che gli allegati della direttiva di esecuzione 2014/98/UE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2025/145, così da allineare le misure fitosanitarie agli ORNQ aggiornati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Inserimento e soppressione di organismi nocivi negli allegati I e II

Nell’allegato I sono soppressi, per Ficus carica L., le voci relative a "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi" e a "Fig mosaic agent [FGM000]"; per Vaccinium L. è aggiunto "Pucciniastrum minimum Sydow & P. Sydow [THEKMI]". Nell’allegato II è sostituita integralmente la tabella con l’elenco aggiornato degli ORNQ per i vari generi/specie, includendo tra l’altro Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus per alcuni taxa, secondo la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Rettifica relativa a Candidatus Phytoplasma prunorum

Nell’allegato IV, punto 11, viene rettificata una misura erroneamente inclusa nella sezione "f) Categoria CAC": è soppressa la misura contro Pseudomonas syringae pv. persicae e Xanthomonas arboricola pv. pruni inserita per errore tra le misure relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Nuove misure per Malus Mill.

Per Malus Mill. vengono aggiornate le regole di ispezione, campionamento e requisiti di zona/sito per le categorie di pre-base, base, certificata e CAC. Sono introdotti o confermati controlli specifici per Candidatus Phytoplasma mali, Erwinia amylovora, Tomato ringspot virus, e altri ORNQ; sono previste cadenze di campionamento pluriennali (15, 20 anni) e soglie di tolleranza per sintomi nel sito di produzione, con obbligo di estirpazione e distruzione delle piante sintomatiche.

Nuove misure per Prunus spp.

Per Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica e P. salicina sono ridefinite ispezioni visive, campionamenti e requisiti di produzione relativi a Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Pseudomonas syringae pv. persicae, Tomato ringspot virus, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Peach latent mosaic viroid. Sono previste differenze tra categorie di pre-base, base, certificata e CAC, incluse soglie percentuali massime di sintomatici e verifiche su piante madri, portainnesti e impollinatori.

Nuove misure per Rubus L.

Per Rubus L. la direttiva stabilisce ispezioni annuali o semestrali a seconda della categoria, campionamenti per virus specifici e per altri ORNQ in caso di dubbi, nonché regole di produzione in zone indenni o con soglie massime di sintomatici. Sono disciplinati in particolare Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Tomato ringspot virus, Agrobacterium spp., Rhodococcus fascians e Resseliella theobaldi.

Nuove misure per Vaccinium L.

Per Vaccinium L. vengono aggiornati controlli e requisiti per pre-base, base, certificata e CAC, con ispezioni biannuali o annuali e campionamenti periodici contro ORNQ quali Agrobacterium tumefaciens, Diaporthe vaccinii, Exobasidium vaccinii, Godronia cassandrae, Phytophthora ramorum (isolati UE), Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus. Per Phytophthora ramorum sono previste misure rafforzate di eradicazione, zone indenni riconosciute dall’autorità competente e controlli post-rimozione su aree circostanti.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 luglio 2025 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, con obbligo di riferimento alla direttiva nell’atto nazionale di trasposizione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariocommercializzazione dei materiali di moltiplicazionepiante da fruttorecepimento

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