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Direttiva 2025/1223

Direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario

Normativa europea32025L1223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna i requisiti minimi di formazione armonizzati per la professione di veterinario previsti dalla direttiva 2005/36/CE. L’intervento recepisce l’evoluzione scientifica, tecnica e normativa intervenuta nel settore, includendo in modo espresso temi come One Health, digitalizzazione, benessere animale, biosicurezza e sicurezza alimentare. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 aprile 2027.

Modifica dei requisiti minimi di formazione armonizzati per la professione di veterinario, mediante aggiornamento dell’articolo 38 e dell’allegato V della direttiva 2005/36/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per la professione di veterinario. Incide sui percorsi di formazione che consentono il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario e, indirettamente, sul riconoscimento automatico delle qualifiche per tale professione nel mercato interno. Non disciplina direttamente l’esercizio professionale quotidiano, ma i requisiti minimi di formazione da garantire negli ordinamenti nazionali; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Direttiva delegata (UE) 2025/1223: requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario

La direttiva delegata aggiorna la disciplina UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i veterinari, intervenendo sulla direttiva 2005/36/CE. Il legislatore europeo richiama l’esigenza di modernizzare gradualmente i requisiti minimi di formazione alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto e delle trasformazioni intervenute nella professione.

Finalità e contesto dell’intervento

L’atto si colloca nel quadro dell’articolo 21, paragrafo 6, e dell’articolo 38 della direttiva 2005/36/CE, che consentono alla Commissione di adottare atti delegati per aggiornare i requisiti minimi di formazione. Nei considerando si precisa che, nonostante il precedente intervento della direttiva 2013/55/UE, le materie del programma di studi per i veterinari non erano state sostanzialmente riviste e necessitavano di un aggiornamento coerente con l’evoluzione della professione.

La Commissione ha fatto riferimento a uno studio dedicato alla professione di veterinario negli Stati membri e negli Stati EFTA, fondato su raccolta dati, consultazioni mirate e analisi comparativa. In tale contesto è stato elaborato un criterio operativo di progresso scientifico e tecnico «generalmente riconosciuto», identificato nei progressi osservati in almeno 16 Stati membri o Stati EFTA.

Ambito di applicazione

La direttiva non disciplina l’esercizio professionale in sé, ma i contenuti minimi della formazione che devono essere garantiti dagli ordinamenti nazionali per i titoli di formazione di veterinario. Le modifiche incidono quindi sul sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini della libera circolazione, con effetti pratici per università, autorità competenti e professionisti interessati.

Nuove conoscenze e abilità richieste dall’articolo 38

Il nuovo articolo 38, paragrafo 3, amplia e aggiorna il nucleo minimo di competenze che la formazione veterinaria deve assicurare. Oltre alle conoscenze di base sulle scienze fondanti e sulla legislazione UE pertinente, la formazione deve garantire:

  • conoscenze su struttura, funzioni, comportamento e bisogni fisiologici degli animali;
  • abilità cliniche, epidemiologiche e analitiche per prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie;
  • competenze nella gestione del dolore e nell’esecuzione sicura di chirurgia asettica, sedazione, anestesia ed eutanasia;
  • conoscenze specifiche delle malattie trasmissibili all’uomo;
  • medicina preventiva, biosicurezza, indagini e certificazione;
  • igiene e tecnologia dei mangimi e dei prodotti alimentari di origine animale;
  • uso responsabile e ragionato dei medicinali veterinari, anche in funzione della sicurezza della catena alimentare e della protezione dell’ambiente;
  • comprensione e applicazione del concetto di One Health nella sanità pubblica veterinaria;
  • organizzazione e gestione dell’impresa veterinaria, inclusi gli aspetti economici della salute animale;
  • competenze relazionali, comunicative, di teamwork e di collaborazione multidisciplinare;
  • gestione dei dati, tecnologie dell’informazione e tecnologie digitali applicate alla pratica veterinaria.

Aggiornamento del programma di studi nell’allegato V

L’allegato V, punto 5.4.1, viene sostituito con un programma di studi minimo riorganizzato in quattro blocchi: materie di base, scienze fondamentali, scienze cliniche, produzione animale e igiene alimentare. Tra le innovazioni più rilevanti figurano il richiamo espresso alla resistenza antimicrobica, alla polizia sanitaria, al benessere animale, all’etologia, alla protezione animale, alla legislazione veterinaria, all’ispezione e al controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari di origine animale, nonché alla tecnologia e microbiologia alimentare.

Il testo precisa che una o più materie possono essere insegnate nell’ambito di altre discipline o in connessione con esse, e conferma che la formazione pratica può essere svolta come tirocinio pratico a tempo pieno, sotto controllo diretto dell’autorità o dell’organismo competente, per un massimo di sei mesi nell’arco dei cinque anni di studi. È inoltre richiesto un equilibrio tra insegnamento teorico e pratico.

Recepimento, comunicazioni e trasposizione

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 aprile 2027. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo tipico di trasposizione, volto a consentire alla Commissione il monitoraggio dell’attuazione nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, purché sia raggiunto il risultato prescritto entro il termine stabilito.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’aggiornamento

La Commissione adotta la direttiva delegata sulla base dell’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, e dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE. L’obiettivo è adeguare i requisiti minimi di formazione al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto e riflettere l’evoluzione del diritto dell’Unione con impatto diretto sulla professione veterinaria.

Modifica dell’articolo 38 della direttiva 2005/36/CE

È sostituito il paragrafo 3 dell’articolo 38, con una nuova elencazione delle conoscenze e abilità che la formazione di veterinario deve garantire. Tra i contenuti obbligatori figurano: scienze di base e legislazione UE pertinente; struttura, funzioni, comportamento e bisogni fisiologici degli animali; competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche; prevenzione, diagnosi e terapia; gestione del dolore; chirurgia asettica, sedazione, anestesia ed eutanasia; conoscenza delle zoonosi; medicina preventiva e biosicurezza; igiene e tecnologia dei mangimi e dei prodotti alimentari di origine animale; uso responsabile dei medicinali veterinari; concetto One Health; organizzazione e gestione dell’impresa veterinaria; comunicazione, lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare; gestione dei dati e tecnologie digitali.

Aggiornamento dell’allegato V, punto 5.4.1

L’allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato per sostituire il programma di studi per i veterinari. Il nuovo programma comprende materie di base (fisica, chimica, biologia animale e cellulare, biologia vegetale, biomatematica) e materie specifiche suddivise in scienze fondamentali, scienze cliniche, produzione animale e igiene alimentare, con esplicito richiamo, tra l’altro, a resistenza antimicrobica, diagnostica per immagini, polizia sanitaria, legislazione veterinaria, benessere animale, etologia e protezione animale, ispezione dei mangimi e dei prodotti alimentari di origine animale, tecnologia e microbiologia alimentare.

Formazione pratica e durata massima del tirocinio

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell’autorità o dell’organismo competenti e non superiore a sei mesi su un totale di cinque anni di studi. È inoltre richiesto che la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico sia equilibrata e coordinata, così da consentire l’acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze necessarie allo svolgimento di tutti i compiti del veterinario.

Recepimento e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 10 aprile 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e, in base all’articolo 2, paragrafo 2, trasmettere anche il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionaliistruzione e formazione professionaleprofessione veterinariasanità pubblica veterinariasicurezza alimentare

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