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Direttiva 2025/811

Direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione, del 19 febbraio 2025, recante modifica dell’allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale

Normativa europea32025L0811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2025/811 aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/59/CE per rafforzare il monitoraggio del traffico navale e la gestione dei rischi connessi alla cosiddetta flotta fantasma o ombra. L’intervento mira a far emergere, nei sistemi di rapportazione navale, informazioni aggiuntive sui certificati assicurativi e di responsabilità civile presenti a bordo, così da migliorare la sicurezza marittima, la tutela dell’ambiente e la capacità di risposta alle emergenze. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro 6 mesi dalla direttiva e applicarle dal giorno successivo alla loro adozione.

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/59/CE per imporre la notifica di ulteriori informazioni ai sistemi di rapportazione navale, in particolare sui certificati assicurativi delle navi.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi che rientrano nei sistemi obbligatori di rapportazione navale previsti dalla direttiva 2002/59/CE, con particolare rilievo per le navi che navigano nelle aree costiere degli Stati membri e per quelle in transito, indipendentemente dalla bandiera. La modifica riguarda le informazioni da trasmettere alle autorità competenti tramite i sistemi nazionali di rapportazione connessi a SafeSeaNet; sono interessate in particolare le navi oltre 1 000 tonnellate di stazza lorda per quanto concerne i dati sul combustibile bunker. La direttiva non introduce un regime autonomo di assicurazione, ma integra gli obblighi informativi già esistenti; restano fermi gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dalla direttiva 2009/20/CE.

Direttiva delegata (UE) 2025/811: informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale

La direttiva interviene sulla direttiva 2002/59/CE, che disciplina il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente. Il legislatore delegato europeo collega la modifica all’aumento dei rischi derivanti dalla cosiddetta flotta fantasma o ombra, composta da navi spesso non conformi e potenzialmente non assicurate, con particolare attenzione al trasporto di merci pericolose e idrocarburi.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che l’opacità su proprietà, certificazioni e coperture assicurative delle navi rende più difficile attribuire responsabilità e ottenere risarcimenti in caso di incidente. La direttiva si inserisce nel quadro delle iniziative IMO richiamate nei considerando, tra cui la risoluzione A.1192(33) e gli orientamenti del comitato giuridico IMO (LEG.1/Circ.16), con l’intento di allineare la disciplina dell’Unione agli sviluppi internazionali e rafforzare la prevenzione dei danni ambientali.

Ambito di applicazione

La modifica opera sull’allegato I della direttiva 2002/59/CE, cioè sulle informazioni che le navi devono trasmettere nell’ambito dei sistemi obbligatori di rapportazione navale. Il focus è sulle navi che navigano nelle aree coperte dai sistemi di rapportazione, incluse quelle in transito lungo le coste degli Stati membri senza entrare in porto. Rimane rilevante, per il nuovo obbligo informativo, la presenza a bordo dei certificati di assicurazione e di responsabilità civile richiesti dalle convenzioni internazionali richiamate.

Obblighi informativi aggiuntivi

L’articolo 1 sostituisce la lettera X del punto 4 dell’allegato I della direttiva 2002/59/CE. Nel novero delle "informazioni varie" da notificare rientrano ora:

  • le caratteristiche e il quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1 000 tonnellate di stazza lorda;
  • lo status di navigazione;
  • uno o più certificati di assicurazione rilasciati dal relativo fornitore e presenti a bordo, che attestino l’esistenza di un’assicurazione per i crediti marittimi conformemente all’articolo 4 della direttiva 2009/20/CE;
  • i certificati di responsabilità civile rilasciati conformemente alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992 (CLC 1992), alla convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall’inquinamento derivante dal combustibile delle navi (Bunker Oil 2001) e alla convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.

Collegamento con la disciplina sull’assicurazione marittima

La direttiva 2009/20/CE, richiamata espressamente, già prevede obblighi relativi alla notificazione della prova dell’assicurazione marittima per le navi che entrano in un porto di uno Stato membro o nelle acque territoriali degli Stati membri, fatte salve le norme internazionali. La nuova direttiva non sostituisce tale disciplina, ma ne estende la logica informativa alle situazioni di transito rilevanti per il controllo del traffico navale e per la prevenzione dei rischi ambientali.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro 6 mesi. Le norme nazionali devono essere applicate dal giorno successivo alla loro adozione. È inoltre richiesto che gli atti di recepimento rechino un riferimento alla direttiva o ne siano corredati in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati devono anche comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Si tratta quindi di una direttiva delegata di modifica puntuale, che richiede trasposizione nazionale ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alle forme e ai mezzi del recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/59/CE

L’articolo 1 sostituisce la lettera X del punto 4 dell’allegato I della direttiva 2002/59/CE, ampliando le "informazioni varie" da notificare nei sistemi di rapportazione navale. Oltre alle caratteristiche e al quantitativo stimato del combustibile bunker per le navi di oltre 1 000 tonnellate di stazza lorda e allo status di navigazione, devono essere comunicati uno o più certificati di assicurazione rilasciati dal relativo fornitore e presenti a bordo, comprovanti l’assicurazione per i crediti marittimi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/20/CE, nonché i certificati di responsabilità civile conformi alla CLC 1992, alla convenzione Bunker Oil 2001 e alla convenzione di Nairobi 2007.

Recepimento e applicazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro 6 mesi. Le disposizioni si applicano dal giorno successivo alla loro adozione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza marittimaprotezione dell’ambienteassicurazione marittimamonitoraggio del traffico navale

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