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Direttiva 2025/872

Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Normativa europea32025L0872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva integra la direttiva 2011/16/UE per rendere operativa, tramite scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, la Dichiarazione sulle imposte integrative prevista dalla direttiva (UE) 2022/2523 sul Pillar Two. Introduce un modello tipo standardizzato, termini di trasmissione, regole di rettifica e di mancato scambio, oltre a disposizioni specifiche per i casi di QDTT, di opt-out temporaneo da IIR/UTPR e di joint venture. La direttiva modifica anche il regime CRS/conti finanziari, aggiorna obblighi di conservazione e sanzioni, e fissa termini di recepimento differenziati.

Modifica della direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulle Dichiarazioni sulle imposte integrative (Pillar Two) e aggiornare taluni regimi di cooperazione amministrativa fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con riguardo sia allo scambio automatico di informazioni relative alle Dichiarazioni sulle imposte integrative ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, sia allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE. Coinvolge, sul piano sostanziale, i gruppi multinazionali di imprese, i gruppi nazionali su larga scala in casi specifici con joint venture, le entità costitutive, le entità controllanti capogruppo, le entità designate a presentare la dichiarazione e le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. Sono previste regole differenziate per gli Stati membri che applicano solo una QDTT e per quelli che hanno scelto di non applicare IIR e UTPR ai sensi dell’articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523.

Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio: modifica della direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico di informazioni sulle imposte integrative

La direttiva interviene sulla direttiva 2011/16/UE per creare il quadro operativo dello scambio automatico di informazioni relativo alla Dichiarazione sulle imposte integrative prevista dalla direttiva (UE) 2022/2523 sul livello minimo globale di imposizione (Pillar Two). Il legislatore dell’Unione mira a standardizzare il contenuto della dichiarazione, facilitare la cooperazione tra autorità fiscali e garantire un’applicazione coerente nel mercato interno, anche in coordinamento con le fonti OCSE/G20 richiamate nei considerando.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza di rendere effettiva la raccolta e la circolazione delle informazioni necessarie alle amministrazioni fiscali per valutare il rischio, controllare la correttezza del debito d’imposta e monitorare l’applicazione delle regole IIR, UTPR e QDTT introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2523. I considerando chiariscono che il nuovo meccanismo costituisce anche un accordo qualificante tra autorità competenti degli Stati membri per consentire la presentazione a livello centrale della Dichiarazione sulle imposte integrative.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le autorità competenti degli Stati membri e, sul piano operativo, le entità costitutive dei gruppi multinazionali di imprese tenute alla dichiarazione, le entità controllanti capogruppo, le entità designate a presentare la dichiarazione, le entità locali designate e, in casi specifici, i gruppi nazionali su larga scala con joint venture o affiliate di joint venture soggette a QDTT in un altro Stato membro. È inoltre aggiornato il regime di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari disciplinato dall’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE.

Definizioni e raccordo con la direttiva (UE) 2022/2523

L’articolo 3, punto 9, è modificato per armonizzare le nozioni di scambio automatico e per rinviare, per numerose definizioni con iniziale maiuscola, alle corrispondenti definizioni della direttiva (UE) 2022/2523. L’allegato VII introduce ulteriori definizioni specifiche, tra cui quelle di Stato membro di attuazione, Stato membro che applica unicamente una QDTT, Dichiarazione sulle imposte integrative, Sezione generale, Sezioni giurisdizionali ed Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.

Modello tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative

L’elemento centrale della direttiva è l’inserimento dell’articolo 8 bis sexies e dell’allegato VII. Gli Stati membri devono imporre l’uso del modello tipo standardizzato per la dichiarazione dei gruppi multinazionali di imprese. L’allegato VII disciplina in modo dettagliato le informazioni da comunicare: identificazione dell’entità che presenta la dichiarazione, informazioni generali sul gruppo, struttura societaria, sintesi generale per giurisdizione, porti sicuri ed esclusioni, calcoli dell’aliquota effettiva d’imposta, imposta integrativa, IIR, UTPR, QDTT e ulteriori dati utili ai fini della ripartizione e attribuzione delle imposte.

Scambio automatico delle informazioni sulle Dichiarazioni sulle imposte integrative

L’articolo 8 bis sexies, paragrafo 2, prevede un meccanismo di diffusione: lo Stato membro che riceve la Dichiarazione deve trasmettere la sezione generale allo Stato membro di attuazione pertinente; la sezione generale, con esclusione della sintesi generale, agli Stati membri che applicano solo QDTT nelle ipotesi indicate; e una o più sezioni giurisdizionali agli Stati membri titolari di diritti di imposizione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, inclusa la QDTT. Per le giurisdizioni UTPR con percentuale UTPR pari a zero, è trasmessa solo una parte limitata delle informazioni relative all’UTPR. Lo scambio deve avvenire tramite formato elettronico tipo e nel rispetto delle modalità pratiche che la Commissione adotta con atti di esecuzione.

Tempistiche di trasmissione e prima applicazione

Regola generale: la comunicazione delle informazioni ricevute deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione. Se la dichiarazione è ricevuta oltre il termine, la trasmissione deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento. Per il primo esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, il termine è esteso a sei mesi dopo il termine di presentazione. In ogni caso, il primo scambio di informazioni non può avvenire prima del 1o dicembre 2026.

Casi di rettifica e mancato scambio

Il nuovo articolo 9 bis disciplina la collaborazione tra autorità competenti in due situazioni. Se vi sono errori manifesti nelle informazioni scambiate, l’autorità ricevente informa senza indugio quella mittente; se le autorità concordano sulla necessità di rettifica, devono essere adottate misure per ottenere una dichiarazione rettificata e poi trasmetterla a tutte le autorità interessate. Se le informazioni non sono ricevute entro i termini, l’autorità competente dello Stato membro interessato notifica il mancato ricevimento; l’altra autorità deve determinare il motivo della mancata comunicazione entro un mese e indicare, se del caso, una nuova data di scambio entro tre mesi dalla notifica.

Regime speciale per presentazione a livello locale

Se la dichiarazione non è stata presentata a livello centrale e le informazioni non sono ricevute entro la nuova data prevista per lo scambio, resta ferma la possibilità per l’autorità competente di chiedere la presentazione a livello locale, poiché non risultano soddisfatte le condizioni per la presentazione a livello centrale previste dalla direttiva (UE) 2022/2523.

Aggiornamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari

L’articolo 8, paragrafo 3 bis, è sostituito per ribadire gli obblighi delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e per elencare in modo analitico le informazioni da trasmettere, inclusi dati identificativi, numero di conto, saldo, interessi, dividendi, proventi da vendita/riscatto, autocertificazioni e informazioni sulle persone che esercitano il controllo. Le lettere da h) a k) si applicano ai periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2026. L’articolo 20, paragrafo 4, dispone che lo scambio automatico ai sensi degli articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies avvenga mediante un formato elettronico tipo adottato dalla Commissione.

Conservazione dei dati, utilizzo delle informazioni e conferma del NIF

Gli Stati membri devono conservare le registrazioni delle informazioni ricevute mediante scambio automatico per almeno cinque anni e comunque per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Devono inoltre garantire che l’entità tenuta alla comunicazione possa ottenere conferma elettronica della validità del NIF del contribuente oggetto dello scambio, limitatamente alle finalità di convalida dei dati previsti dalle varie disposizioni richiamate.

Sanzioni

L’articolo 25 bis impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva, relativamente agli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Termini di recepimento

Il termine generale di recepimento è fissato al 31 dicembre 2025, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 1o gennaio 2026. Gli Stati membri che hanno scelto di non applicare IIR e UTPR ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 seguono un calendario allineato alla fine del periodo di scelta, mentre quelli che applicano una QDTT devono recepire e applicare le norme in modo coerente con il primo esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la QDTT si applica; se tale esercizio inizia già in prossimità dell’entrata in vigore della direttiva, il termine generale del 31 dicembre 2025 e l’applicazione dal 1o gennaio 2026 tornano a operare. Per l’articolo 1, punto 8, il recepimento è differito al 31 dicembre 2027, con applicazione dal 1o gennaio 2028.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modello tipo e obbligo di utilizzo per la Dichiarazione sulle imposte integrative

L’articolo 8 bis sexies impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l’entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese utilizzi il modello tipo di cui all’allegato VII, sezione IV, per adempiere agli obblighi di dichiarazione dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523. L’allegato VII definisce le sezioni della dichiarazione, le informazioni richieste e il formato standard per i gruppi multinazionali e, in casi specifici, per gruppi nazionali su larga scala con joint venture.

Scambio automatico delle informazioni sulle imposte integrative

L’articolo 8 bis sexies disciplina la diffusione automatica delle informazioni ricevute: la sezione generale va trasmessa allo Stato membro di attuazione, la sezione generale parziale agli Stati membri che applicano solo QDTT in determinate condizioni, e le sezioni giurisdizionali agli Stati membri titolari di diritti di imposizione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, inclusa la QDTT. La trasmissione deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione o, se la dichiarazione è ricevuta tardivamente, entro tre mesi dal ricevimento.

Prime scadenze di applicazione e primo scambio

L’articolo 27 quinquies stabilisce che il primo esercizio fiscale oggetto della dichiarazione è, in via generale, il primo esercizio che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023. Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare IIR e UTPR ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523, il primo esercizio è quello successivo alla fine del periodo di scelta; se applicano una QDTT, coincide con il primo esercizio in cui la QDTT si applica. In ogni caso, il primo scambio non può avvenire prima del 1o dicembre 2026 e, per il primo esercizio oggetto della dichiarazione, la trasmissione avviene entro sei mesi dal termine di presentazione.

Rettifiche e mancato scambio delle informazioni

Il nuovo articolo 9 bis disciplina la cooperazione tra autorità competenti per correggere errori manifesti nella Dichiarazione sulle imposte integrative e per gestire i casi di mancata comunicazione entro i termini. L’autorità ricevente informa senza indugio l’altra autorità; quest’ultima deve individuare il motivo del mancato scambio e comunicarlo entro un mese, con nuova data prevista entro tre mesi dalla notifica. Se le informazioni restano indisponibili e non vi è presentazione a livello centrale, può essere richiesta la presentazione a livello locale.

Aggiornamento delle regole CRS e del formato elettronico tipo

L’articolo 8, paragrafo 3 bis, è riscritto per mantenere lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con elenco dettagliato dei dati da scambiare e decorrenza per i periodi d’imposta dal 1o gennaio 2016; le informazioni di cui alle lettere da h) a k) si applicano dal 1o gennaio 2026. L’articolo 20, paragrafo 4, estende il formato elettronico tipo anche agli scambi ex articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies, adottato dalla Commissione con procedura d’esecuzione.

Obblighi di attuazione, conservazione e sanzioni

Gli Stati membri devono assicurare l’uso efficace delle informazioni scambiate (articolo 18), conservarle per almeno cinque anni dalla ricezione (articolo 22, paragrafo 3) e prevedere la possibilità di conferma elettronica della validità del NIF ai fini dei controlli sui dati comunicati (articolo 22, paragrafo 4). Le sanzioni per violazioni delle disposizioni nazionali attuative degli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 25 bis).

Recepimento e termini differenziati

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2025, con applicazione dal 1o gennaio 2026. Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare IIR e UTPR ai sensi dell’articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523, il recepimento delle norme pertinenti segue il termine di fine periodo di scelta; per quelli che applicano una QDTT, il recepimento può essere anticipato al primo esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la QDTT si applica. L’articolo 1, punto 8, relativo all’articolo 22, ha un termine speciale: recepimento entro il 31 dicembre 2027 e applicazione dal 1o gennaio 2028.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalefiscalità internazionaleimposizione minima globalescambio automatico di informazionicontrolli e sanzioni fiscali

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