Cassazione Penale, Sentenza n. 23206/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, con riferimento al pericolo di vita in caso di contagio da Covid-19; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per aver il Tribunale valorizzato solo la parte della relazione sanitaria che conclude per la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo, senza considerare la parte che prospetta rischio di vita in caso di contagio
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente non ha svolto le allegazioni necessarie per dimostrare la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto alla relazione sanitaria: ha sostanzialmente demandato alla Corte di leggere e rivalutare gli atti di merito, compito non consentito in sede di legittimità. Seguono condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità
Norme richiamate
principio processuale sulla inammissibilità per carenza di allegazioni
La Corte ha interpretato che la mancata indicazione puntuale degli specifici vizi (e la richiesta di riesame del materiale probatorio) integra una carenza formale che rende il ricorso inammissibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova
regime sanzionatorio in caso di ricorso inammissibile (Cassa delle ammende)
È stata applicata la sanzione amministrativa/pecuniaria prevista per ricorsi ritenuti infondati o inammissibili, con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è sufficiente richiamare atti o documenti di merito senza specificare con precisione i vizi di diritto: le allegazioni devono indicare in modo puntuale la norma violata o l'errore di diritto e come l'atto impugnato lo presenti
- Non si può chiedere alla Corte di legittimità di riesaminare i fatti o la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito: se si contesta una valutazione probatoria occorre motivare l'errore di diritto e le ragioni per cui la valutazione sarebbe irragionevole o contraddittoria
- Quando la decisione di merito si fonda su una relazione sanitaria complessa, il ricorrente deve estrapolare e indicare esplicitamente le parti della relazione che sarebbero state ignorate o valutate in modo erroneo, costruendo un dedotto giuridico collegato alle norme invocate
- Il rischio di sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) impone di valutare attentamente la fondatezza e la completezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione
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