Cassazione Penale, Sentenza n. 28809/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per tardivita). Due motivi: 1) censura sulla decorrenza del termine per proporre opposizione (sosteneva che fosse di 30 giorni in virtù del d.lgs. n.150/2011 e richiamo al rito sommario art.702-bis, mentre l'ordinanza aveva ritenuto il termine pari a 20 giorni ex DPR n.115/2002); 2) censura della revoca del patrocinio provvisorio e del rigetto dell'istanza di liquidazione, per assenza di adeguata motivazione sulla colpa grave e per vizio nella revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il termine fosse di 30 giorni: ai sensi degli artt. 97 e 99 del DPR n.115/2002 il termine per proporre opposizione è di 20 giorni dalla comunicazione; nel caso concreto la notificazione era del 29/10/2020 e il ricorso è stato depositato il 28/11/2020, oltre il termine. La Corte ha richiamato la necessità di coordinare le disposizioni speciali del DPR 115/2002 con le regole del processo penale quando la materia incide sull'effettivo esercizio del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha rilevato che, poiché l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, non poteva essere esaminato il merito sulla revoca del patrocinio; la censura è stata quindi dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 97
Richiama la disciplina generale del procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, da coordinare con le altre disposizioni del DPR n.115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Stabilisce il termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; il termine va computato dalla comunicazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 136
Norma richiamata in relazione alla revoca del patrocinio; disciplina le conseguenze e la procedura relative all'ammissione e alla revoca
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - art. 15 e art. 14 (richiamati)
Il ricorrente invocava il richiamo al rito sommario (art.702-bis c.p.c.) contenuto nel d.lgs. n.150/2011 per sostenere un termine diverso; la Corte ha precisato che tale richiamo non modifica il termine speciale di 20 giorni previsto dal DPR n.115/2002 per l'opposizione sull'ammissione al patrocinio
Codice di procedura civile - art. 702-bis
Rito sommario di cognizione richiamato dal d.lgs. n.150/2011 per le controversie in materia di onorari; la Corte ha spiegato che, per le opposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio, prevalgono le regole speciali del DPR n.115/2002 coordinate con il processo penale quando rilevante per il diritto di difesa
Codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)
Norme di censura in cassazione invocate dal ricorrente: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per motivazione insufficiente o contraddittoria; la Corte ha esaminato e respinto le censure
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 76 e ss.
Previsioni procedurali speciali del DPR n.115/2002 che, secondo la Corte, devono essere coordinate con le disposizioni generali del processo penale per le parti non espressamente disciplinate
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, salvo che una norma speciale disponga diversamente
- Il richiamo al rito sommario civile (art. 702-bis c.p.c.) tramite il d.lgs. n.150/2011 non modifica automaticamente i termini speciali previsti dal DPR n.115/2002 per le opposizioni relative al patrocinio; le norme speciali prevalgono e vanno coordinate con il processo penale quando la questione incide sul diritto di difesa
- Se l'opposizione è dichiarata inammissibile per tardivita, il giudice di legittimità non esamina il merito della revoca del patrocinio; la tempestivita è condizione preliminare per la valutazione del merito
- La revoca del patrocinio provvisorio richiede adeguata motivazione, in particolare se fondata su colpa grave; tuttavia la verifica di tali profili non può prescindere dalla ammissibilita dell'impugnazione
- I difensori devono vigilare con cura sulle date di notificazione e sui termini processuali per non incorrere in decadenze che impediscono l'esame del merito
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