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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28809/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per tardivita). Due motivi: 1) censura sulla decorrenza del termine per proporre opposizione (sosteneva che fosse di 30 giorni in virtù del d.lgs. n.150/2011 e richiamo al rito sommario art.702-bis, mentre l'ordinanza aveva ritenuto il termine pari a 20 giorni ex DPR n.115/2002); 2) censura della revoca del patrocinio provvisorio e del rigetto dell'istanza di liquidazione, per assenza di adeguata motivazione sulla colpa grave e per vizio nella revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il termine fosse di 30 giorni: ai sensi degli artt. 97 e 99 del DPR n.115/2002 il termine per proporre opposizione è di 20 giorni dalla comunicazione; nel caso concreto la notificazione era del 29/10/2020 e il ricorso è stato depositato il 28/11/2020, oltre il termine. La Corte ha richiamato la necessità di coordinare le disposizioni speciali del DPR 115/2002 con le regole del processo penale quando la materia incide sull'effettivo esercizio del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha rilevato che, poiché l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, non poteva essere esaminato il merito sulla revoca del patrocinio; la censura è stata quindi dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 97

    Richiama la disciplina generale del procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, da coordinare con le altre disposizioni del DPR n.115/2002

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Stabilisce il termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; il termine va computato dalla comunicazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 136

    Norma richiamata in relazione alla revoca del patrocinio; disciplina le conseguenze e la procedura relative all'ammissione e alla revoca

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - art. 15 e art. 14 (richiamati)

    Il ricorrente invocava il richiamo al rito sommario (art.702-bis c.p.c.) contenuto nel d.lgs. n.150/2011 per sostenere un termine diverso; la Corte ha precisato che tale richiamo non modifica il termine speciale di 20 giorni previsto dal DPR n.115/2002 per l'opposizione sull'ammissione al patrocinio

  • Codice di procedura civile - art. 702-bis

    Rito sommario di cognizione richiamato dal d.lgs. n.150/2011 per le controversie in materia di onorari; la Corte ha spiegato che, per le opposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio, prevalgono le regole speciali del DPR n.115/2002 coordinate con il processo penale quando rilevante per il diritto di difesa

  • Codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)

    Norme di censura in cassazione invocate dal ricorrente: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per motivazione insufficiente o contraddittoria; la Corte ha esaminato e respinto le censure

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 76 e ss.

    Previsioni procedurali speciali del DPR n.115/2002 che, secondo la Corte, devono essere coordinate con le disposizioni generali del processo penale per le parti non espressamente disciplinate

Massime di principio

  • L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, salvo che una norma speciale disponga diversamente
  • Il richiamo al rito sommario civile (art. 702-bis c.p.c.) tramite il d.lgs. n.150/2011 non modifica automaticamente i termini speciali previsti dal DPR n.115/2002 per le opposizioni relative al patrocinio; le norme speciali prevalgono e vanno coordinate con il processo penale quando la questione incide sul diritto di difesa
  • Se l'opposizione è dichiarata inammissibile per tardivita, il giudice di legittimità non esamina il merito della revoca del patrocinio; la tempestivita è condizione preliminare per la valutazione del merito
  • La revoca del patrocinio provvisorio richiede adeguata motivazione, in particolare se fondata su colpa grave; tuttavia la verifica di tali profili non può prescindere dalla ammissibilita dell'impugnazione
  • I difensori devono vigilare con cura sulle date di notificazione e sui termini processuali per non incorrere in decadenze che impediscono l'esame del merito

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