Cassazione Penale, Sentenza n. 25115/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Mantova del 26/01/2023 che: a) ha dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna del Tribunale di Nocera del 28/04/2017 (confermata in appello); b) ha respinto la richiesta di dichiarare non irrevocabili e non esecutive, per vizio della notifica degli estratti contumaciali, le sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore del 26/01/2013 e del Tribunale di Napoli del 20/12/2016. Il ricorrente censura la regolarità delle notifiche degli estratti contumaciali (art. 161 c.p.p.), lamentando che il giudice del rinvio non avrebbe acquisito documentazione sull'effettiva elezione di domicilio, non avrebbe esercitato adeguatamente i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p., e che non sarebbero stati rispettati gli adempimenti postali (art. 9, L. n. 890/1982), con conseguente invalidità delle notifiche e della formazione del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che il Tribunale di Mantova, a seguito del rinvio, abbia svolto gli accertamenti necessari e correttamente valutato che: per la sentenza indicata in b1) la notifica dell'estratto contumaciale al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., è risultata regolare in presenza dell'impossibilità di notificare al domicilio; l'intestazione della sentenza non ha efficacia documentale sull'elezione di domicilio ed era onere del ricorrente dedurre puntualmente i vizi; quanto alla sentenza b2) la notifica è avvenuta per compiuta giacenza dopo un tentativo di notifica presso la residenza, sicché la successiva notifica al difensore era priva di rilievo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
La notifica dell'estratto contumaciale può essere eseguita al difensore ai sensi del comma 4 quando la notifica diretta risulti impossibile; l'intestazione della sentenza non prova di per sé l'elezione di domicilio e il destinatario (ricorrente) deve dedurre specificamente i motivi di invalidità della notifica
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione, a seguito di rinvio, dispone poteri istruttori per accertare la rituale formazione del titolo esecutivo e la regolarità delle notifiche; il Tribunale di Mantova ha esercitato tali accertamenti
art. 9, ultimo comma, L. n. 890/1982
L'osservanza degli adempimenti postali non rileva ai fini della decisione se la notifica è risultata impossibile e si è correttamente proceduto alla notifica al difensore; quindi la mancata esecuzione di specifici adempimenti postali, per come dedotta, non inficia automaticamente la validità della notifica al difensore
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che nel caso ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la determinazione della sanzione di €3.000,00
art. 627, art. 171, art. 670 comma 1 c.p.p. (richiamati nel ricorso)
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno delle doglianze; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e congetturali senza specifica deduzione dei presupposti di invalidità, quindi inammissibili
Massime di principio
- La notifica dell'estratto contumaciale al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando la notifica diretta al domicilio risulti impossibile; l'onere di provare l'inesistenza di tale condizione grava sul ricorrente che deduce l'invalidità
- L'intestazione della sentenza (annotazioni sulla residenza) non ha valore probatorio automatico dell'elezione di domicilio: chi invoca vizi deve portare elementi probatori o dedurre specifiche e concrete incongruenze
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori per verificare la formazione del titolo esecutivo, ma questi non suppliscono alla mancanza di deduzioni specifiche e documentate da parte della parte che impugna
- La 'compiuta giacenza' della notifica presso la residenza, se verificata, può rendere irrilevante una successiva notifica al difensore rendendo efficace l'annotazione di irrevocabilità/ decorrenza dei termini
- Le doglianze meramente congetturali o non supportate da allegazioni e prove specifiche sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende
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