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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25115/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Mantova del 26/01/2023 che: a) ha dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna del Tribunale di Nocera del 28/04/2017 (confermata in appello); b) ha respinto la richiesta di dichiarare non irrevocabili e non esecutive, per vizio della notifica degli estratti contumaciali, le sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore del 26/01/2013 e del Tribunale di Napoli del 20/12/2016. Il ricorrente censura la regolarità delle notifiche degli estratti contumaciali (art. 161 c.p.p.), lamentando che il giudice del rinvio non avrebbe acquisito documentazione sull'effettiva elezione di domicilio, non avrebbe esercitato adeguatamente i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p., e che non sarebbero stati rispettati gli adempimenti postali (art. 9, L. n. 890/1982), con conseguente invalidità delle notifiche e della formazione del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che il Tribunale di Mantova, a seguito del rinvio, abbia svolto gli accertamenti necessari e correttamente valutato che: per la sentenza indicata in b1) la notifica dell'estratto contumaciale al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., è risultata regolare in presenza dell'impossibilità di notificare al domicilio; l'intestazione della sentenza non ha efficacia documentale sull'elezione di domicilio ed era onere del ricorrente dedurre puntualmente i vizi; quanto alla sentenza b2) la notifica è avvenuta per compiuta giacenza dopo un tentativo di notifica presso la residenza, sicché la successiva notifica al difensore era priva di rilievo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La notifica dell'estratto contumaciale può essere eseguita al difensore ai sensi del comma 4 quando la notifica diretta risulti impossibile; l'intestazione della sentenza non prova di per sé l'elezione di domicilio e il destinatario (ricorrente) deve dedurre specificamente i motivi di invalidità della notifica

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, a seguito di rinvio, dispone poteri istruttori per accertare la rituale formazione del titolo esecutivo e la regolarità delle notifiche; il Tribunale di Mantova ha esercitato tali accertamenti

  • art. 9, ultimo comma, L. n. 890/1982

    L'osservanza degli adempimenti postali non rileva ai fini della decisione se la notifica è risultata impossibile e si è correttamente proceduto alla notifica al difensore; quindi la mancata esecuzione di specifici adempimenti postali, per come dedotta, non inficia automaticamente la validità della notifica al difensore

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che nel caso ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la determinazione della sanzione di €3.000,00

  • art. 627, art. 171, art. 670 comma 1 c.p.p. (richiamati nel ricorso)

    Norme richiamate dal ricorrente a sostegno delle doglianze; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e congetturali senza specifica deduzione dei presupposti di invalidità, quindi inammissibili

Massime di principio

  • La notifica dell'estratto contumaciale al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando la notifica diretta al domicilio risulti impossibile; l'onere di provare l'inesistenza di tale condizione grava sul ricorrente che deduce l'invalidità
  • L'intestazione della sentenza (annotazioni sulla residenza) non ha valore probatorio automatico dell'elezione di domicilio: chi invoca vizi deve portare elementi probatori o dedurre specifiche e concrete incongruenze
  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori per verificare la formazione del titolo esecutivo, ma questi non suppliscono alla mancanza di deduzioni specifiche e documentate da parte della parte che impugna
  • La 'compiuta giacenza' della notifica presso la residenza, se verificata, può rendere irrilevante una successiva notifica al difensore rendendo efficace l'annotazione di irrevocabilità/ decorrenza dei termini
  • Le doglianze meramente congetturali o non supportate da allegazioni e prove specifiche sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende

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