Sentenza n. 2215/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, recante diniego sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego fondato su una condanna penale irrevocabile per il reato di invasione arbitraria di edifici previsto dall'art. 633 c.p., relativo a una condotta continuata per circa due anni. Ha dedotto la natura risalente del reato, la contenuta offensività della condotta, la presentazione di un'istanza di riabilitazione e la successiva condotta di vita, descritta come rispettosa delle regole e caratterizzata da piena integrazione sociale. La controversia riguardava la legittimità della valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'affidabilità civica e sull'effettiva integrazione della richiedente nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporti un'ampia valutazione discrezionale e un giudizio prognostico sull'idoneità dell'istante ad assumere lo status civitatis e a partecipare responsabilmente alla vita civile, economica e istituzionale del Paese. La condanna per l'art. 633 c.p., considerata la protrazione della condotta per circa due anni, è stata ritenuta elemento qualificato, non episodico e sistematico, lesivo del diritto di proprietà e indicativo di una consapevole e reiterata violazione delle regole della convivenza civile. La mancata definizione positiva della riabilitazione al momento dell'adozione del diniego rendeva corretta la valutazione amministrativa fondata sulla situazione giuridica allora esistente; la mera presentazione dell'istanza di riabilitazione non elimina gli effetti amministrativi della condanna. Anche un'eventuale riabilitazione non avrebbe automaticamente privato l'Amministrazione del potere di valutare il fatto ai fini dell'affidabilità civica. Il giudizio amministrativo è stato ritenuto logico, proporzionato, adeguatamente istruito e fondato su elementi oggettivi. È stata lasciata ferma la possibilità di presentare una nuova domanda dopo l'eventuale positiva definizione della riabilitazione e la maturazione di ulteriori elementi favorevoli. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione effettiva dell'istante e della sua idoneità ad assumere lo status civitatis.
art. 633 c.p.
La condanna per invasione arbitraria di edifici, ove riferita a una condotta continuata per circa due anni, può assumere rilevanza qualificata nella valutazione amministrativa dell'affidabilità civica del richiedente la cittadinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego; il testo non individua una specifica questione decisoria relativa alla partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è subordinata a un'ampia valutazione discrezionale e prognostica dell'effettiva integrazione dell'istante e della sua affidabilità nel partecipare pienamente e responsabilmente alla vita civile, economica e istituzionale nazionale.
- Una condanna penale per invasione arbitraria di edifici può assumere rilievo determinante nel procedimento di naturalizzazione quando la condotta sia protratta e sistematica, poiché può indicare una consapevole e reiterata violazione delle regole della convivenza civile.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità del richiedente deve essere riferita alla situazione giuridica esistente al momento dell'adozione del provvedimento; sviluppi successivi non ancora perfezionati, come la mera presentazione di un'istanza di riabilitazione, non incidono retroattivamente sulla legittimità del diniego.
- Anche l'eventuale riabilitazione penale non elimina automaticamente il potere dell'Amministrazione di valutare il fatto storico ai fini dell'affidabilità civica e dell'adesione ai valori della comunità nazionale.
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