Cassazione Civile, Ordinanza n. 29311/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'insinuazione al passivo, in via chirografaria, di un credito complessivo di euro 163.974,39, composto da: saldo debitore di un conto corrente, esposizione su un conto anticipi fatture e residuo di un finanziamento chirografario. La domanda era stata rigettata per carenza di documentazione; l'opposizione allo stato passivo era stata poi respinta dal tribunale, che aveva ritenuto, per il conto corrente, inopponibili gli estratti conto alla curatela e comunque non provata l'approvazione tacita e la trasmissione degli estratti al correntista; per il rapporto di anticipi fatture, aveva ritenuto i documenti privi di data certa e comunque non provata l'escussione del debitore ceduto né il suo inadempimento; per il finanziamento, aveva ravvisato ancora difetto di data certa. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 1832 e 1823 c.c., sostenendo che il curatore non avesse contestato le singole annotazioni del conto e che, nel giudizio di opposizione, non potessero essere sollevate nuove eccezioni di merito per effetto del principio di non contestazione; 2) violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), DPCM 14 dicembre 2010 e dell'art. 2704 c.c., assumendo che le convenzioni di anticipi fatture e il finanziamento fossero muniti di marca postale elettronica con efficacia di data certa; 3) violazione degli artt. 1842, 1844, 1362 e 2697 c.c., contestando l'inquadramento del rapporto come apertura di credito contro cessione di crediti a garanzia e la qualificazione giuridica data ai contratti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Sul primo, ha osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi effettiva del tribunale, fondata sull'inopponibilità degli estratti conto al curatore e sulla mancata prova della loro trasmissione e approvazione tacita; ha inoltre ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può formulare nuove eccezioni e che il principio di non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare le risultanze istruttorie. Sul secondo, ha dichiarato il motivo inammissibile perché la questione della marca postale elettronica implicava un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito e non deducibile come semplice violazione di legge in cassazione. Sul terzo, ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'interpretazione contrattuale perché si risolveva in una diversa lettura dei contratti senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e senza trascrizione delle clausole rilevanti. Le spese sono state poste a carico della banca ricorrente.
Norme richiamate
art. 1832 c.c.
L'approvazione degli estratti conto non può essere presunta in assenza di prova della loro trasmissione al correntista; la censura deve colpire la reale ratio decidendi del giudice di merito.
art. 1823 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurazione e l'efficacia del rapporto di conto corrente, ma la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole alla tesi della banca.
art. 2704 c.c.
La data certa richiede un fatto idoneo a renderla opponibile ai terzi; la doglianza è inammissibile se presuppone un accertamento di fatto non svolto dal giudice di merito.
art. 3, comma 1, lett. a), DPCM 14 dicembre 2010
Richiamato dalla ricorrente per affermare l'efficacia della marca postale elettronica ai fini della data certa, ma la questione non era stata accertata in fatto nel provvedimento impugnato.
art. 1842 c.c.
La diversa qualificazione del rapporto di finanziamento/apertura di credito non è censurabile in cassazione se il motivo non riporta le clausole contrattuali e si limita a una ricostruzione astratta.
art. 1844 c.c.
Richiamato quale disciplina dell'apertura di credito, ma la Corte ha ritenuto generica la censura sulla qualificazione del rapporto negoziale.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto; la violazione dei canoni ermeneutici va dedotta indicando specificamente quali regole siano state violate e in che modo, non proponendo una lettura alternativa.
art. 2697 c.c.
Richiamato nella censura sul terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 95 l. fall.
Nel procedimento di verifica del passivo il curatore è parte nel contraddittorio con il creditore e opera il principio di non contestazione, nei limiti compatibili con l'accertamento del credito.
art. 98 l. fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. rispetto alle nuove eccezioni del curatore, ferma l'immutazione del thema disputandum.
art. 366 n. 3 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione è stata respinta perché il ricorso, pur sovrabbondante, conteneva comunque un'autonoma esposizione dei fatti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per introdurre un accertamento di fatto mancante nel provvedimento impugnato.
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Era il corretto paradigma per censurare, se del caso, l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'apposizione della marca postale elettronica.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorrente per cassazione deve censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento impugnato; la mancata critica di una autonoma ratio comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
- Nel procedimento di verifica e opposizione allo stato passivo il curatore, quale parte del contraddittorio, può svolgere anche eccezioni non formulate nella fase sommaria, non operando la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in senso pieno.
- Il principio di non contestazione è una regola di semplificazione probatoria e non prevale sulle risultanze istruttorie già acquisite; inoltre non impone l'ammissione del credito in assenza di una difesa attiva del curatore.
- La data certa ex art. 2704 c.c. presuppone un fatto storicamente accertato idoneo a rendere il documento opponibile ai terzi; in cassazione non è consentito introdurre un fatto nuovo mascherandolo come violazione di legge.
- La censura in tema di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica di un rapporto negoziale richiedono la trascrizione o comunque l'esatta indicazione delle clausole rilevanti e la loro correlazione con la censura, altrimenti si risolvono in un riesame del merito.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare accertamenti fattuali rimasti inespressi nel provvedimento impugnato; per contestare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre, se del caso, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
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