Ordinanza n. 3669/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza del giudicato formato sulla sentenza n. -OMISSIS-, resa dal Tar - Lazio, Roma, pubblicata il -OMISSIS- con la quale è stato definito il giudizio R.G. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e disposto l'inserimento della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso contro il decreto ministeriale n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non consentiva il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già inseriti, ma cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato che, in precedenti giudizi analoghi, erano emerse posizioni fondate su dichiarazioni mendaci circa la pregressa iscrizione nelle graduatorie e ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale per la Campania di verificare se la ricorrente fosse stata effettivamente iscritta alle graduatorie prima della domanda di reinserimento e del ricorso originario. L'USR ha riferito che, sulla base dei dati disponibili e della ricerca effettuata su entrambi i codici fiscali comunicati, non risultava alcuna pregressa iscrizione della docente nelle graduatorie ad esaurimento. La ricorrente non ha controdedotto a tali circostanze e si è limitata a chiedere il passaggio in decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza, ritenendo assolutamente necessario acquisire ulteriori chiarimenti istruttori prima della decisione. Ha ordinato alla ricorrente di prendere posizione sulle circostanze rappresentate dal Ministero e sull'assenza, risultante dai sistemi dell'USR, di una precedente iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, avvertendo che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ha inoltre ordinato alla difesa erariale di chiarire se l'Amministrazione abbia effettuato le segnalazioni preannunciate alle autorità competenti in relazione all'eventuale dichiarazione mendace e, in caso positivo, di riferirne l'esito o lo stato dei procedimenti. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ed è stata fissata la prosecuzione della causa alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026. Disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per valutare processualmente la mancata collaborazione della parte con l'istruttoria disposta dal giudice.
art. 76 d.P.R. 445/2000
rilevanza penale attribuita all’eventuale dichiarazione mendace dall’art. 76 DPR 445/2000
È richiamato dal Ministero in relazione all'eventuale rilevanza penale di dichiarazioni mendaci rese dalla richiedente; l'ordinanza dispone però soltanto l'acquisizione di chiarimenti sul seguito delle eventuali segnalazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando emergano elementi idonei a mettere in dubbio la ricorrenza dei presupposti fattuali sui quali si fonda il giudicato azionato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di pronunciarsi sull'esecuzione della sentenza.
- Quando l'amministrazione rappresenta documentate anomalie relative alla possibile falsità delle dichiarazioni poste a fondamento della posizione azionata in ottemperanza, il giudice può chiedere alla parte interessata di fornire chiarimenti diretti sulle circostanze contestate e avvertirla delle conseguenze processuali della mancata collaborazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere chiamata a riferire non soltanto sui dati amministrativi rilevanti per l'esecuzione del giudicato, ma anche sul seguito dato alle eventuali segnalazioni alle autorità competenti relative a dichiarazioni mendaci, quando tali circostanze siano rilevanti per valutare la fondatezza della pretesa esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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