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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Il procedimento di legittimità riguardava un ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 luglio 2021. Nel corso del giudizio di cassazione, il difensore dei controricorrenti ha depositato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, ma non dal suo difensore, con cui si dava atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, comprensivo della rinuncia al ricorso. È stato quindi chiesto che la Corte dichiarasse estinto il procedimento con compensazione delle spese. La questione processuale affrontata dalla Corte è stata la validità della rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta soltanto dalla parte e non anche dal difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso non fosse idonea a produrre l'estinzione del giudizio perché non sottoscritta anche dal difensore del ricorrente, come richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c. Tuttavia ha valorizzato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione derivante dall'accordo transattivo, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensando le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    "la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore"

    La rinuncia al ricorso per cassazione è processualmente efficace solo se sottoscritta sia dalla parte sia dal difensore; la sottoscrizione della sola parte non determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in sede di definizione del ricorso per cassazione con formula semplificata, come emerge dall'intestazione e dal formato del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere idonea a determinare l'estinzione del processo, deve essere sottoscritta anche dal difensore della parte ricorrente, oltre che dalla parte personalmente.
  • Se la rinuncia al ricorso è sottoscritta solo dalla parte e non dal difensore, non si produce l'estinzione del giudizio; l'atto può però documentare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga un accordo transattivo che elimini l'interesse a proseguire la causa, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione dell'interesse, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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