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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23067/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (richiedente marchio)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla domanda di registrazione del marchio "MO Co.edition" proposta da una società che invocava l'anteriorità dei propri marchi comunitari e italiani "MAX Co.", registrati anche per prodotti della classe 25 (abbigliamento e accessori), sostenendo il rischio di confusione per il pubblico. L'Ufficio e poi la Commissione dei ricorsi hanno respinto l'opposizione ritenendo che il termine comune "Co." avesse carattere debole, che l'elemento distintivo del marchio opponente fosse "MAX" e che il marchio contestato si distinguesse per la presenza di "MO" e di "edition". In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 13 c.p.i. per avere la sentenza valorizzato il secondary meaning solo per una parte del segno e con un effetto ritenuto paradossalmente restrittivo del rischio di confusione; 2) violazione dell'art. 12, co. 1, lett. d), c.p.i. per avere qualificato i marchi anteriori come deboli senza adeguata motivazione e senza considerare un precedente di legittimità; 3) violazione della stessa norma per mancata considerazione del rischio di associazione; 4) violazione della medesima norma per non avere effettuato una valutazione unitaria e sintetica dei segni, tenendo conto del ricordo mnemonico del marchio anteriore nel consumatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi, poiché la Commissione aveva considerato il marchio anteriore nel suo complesso e aveva fondato il giudizio non sulla mera forza o debolezza astratta del segno, ma sulla diversità degli elementi dominanti "Max" e "Mo" e sull'ulteriore elemento differenziante "edition". Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della confondibilità è giudizio di fatto riservato al merito e la censura era priva di specificità, non indicando gli elementi idonei a dimostrare il rischio di associazione. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile, perché la Commissione aveva correttamente proceduto a un esame globale e sintetico dei segni, valorizzando gli elementi dominanti e ritenendo sufficienti le differenze visive a escludere la confondibilità; inoltre, la doglianza sul ricordo mnemonico del consumatore era generica. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.i.

    La norma è richiamata per contestare la capacità distintiva acquisita per effetto dell'uso; la Corte rileva che la decisione impugnata ha valutato il marchio anteriore nella sua interezza e non solo una sua parte.

  • art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.

    È la disposizione sulla base della quale si valuta il rischio di confusione tra marchi anteriori e segno successivo; la Corte ribadisce che il giudizio del merito sulla confondibilità è di fatto e che deve essere svolto in via globale e sintetica, valorizzando gli elementi distintivi e dominanti.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente attraverso l'esigenza di specificità delle censure e dell'allegazione degli elementi di fatto posti a base del dedotto rischio di associazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla confondibilità tra marchi, il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se quest'ultimo ha svolto un apprezzamento globale, sintetico e logicamente coerente dei segni e dei loro elementi dominanti.
  • La valutazione della forza distintiva di un marchio e dell'eventuale secondary meaning va compiuta sul segno considerato nel suo complesso; non è decisivo isolare una sola componente se il giudice di merito ha chiarito che l'acquisita notorietà incide sull'intero segno.
  • La censura per omesso esame del rischio di associazione o per mancata considerazione del ricordo mnemonico del consumatore deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali che renderebbero diverso l'esito del giudizio di confondibilità; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di prodotti identici o affini, la comparazione dei marchi deve essere fatta complessivamente, ma la valorizzazione degli elementi distintivi e dominanti è pienamente coerente con il metodo globale e sintetico richiesto dalla giurisprudenza unionale.

Come è indicizzato

MaterieMarchiRicorso per cassazione
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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