Cassazione Penale, Sentenza n. 2251/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava, con un motivo basato sull'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., l'omessa e insufficiente motivazione della Corte di appello in relazione all'aumento della pena per effetto della ritenuta recidiva qualificata. In particolare si assumeva che la Corte di merito non avesse esaminato il terzo motivo di appello che denunciava la carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: ha richiamato i precedenti penali dell'imputato, il fatto che questi aveva commesso quindici violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, la rilevante quantità di stupefacente (vari chilogrammi) e la sua posizione di preminenza nel traffico illecito. Tali elementi giustificavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la commisurazione della pena base in una fascia più elevata e, implicitamente, la sussistenza dei presupposti per la recidiva qualificata. Per questi motivi la Corte ha ritenuto superata la censura sulla motivazione e ha confermato la sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura invocata ai sensi di questa norma riguarda la nullità per omessa motivazione su punti decisivi; la Corte verifica se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e non manifestamente illogica. Nel caso la Corte ha ritenuto che, pur se la recidiva non fosse stata dettagliatamente sviluppata nel primo grado, la Corte d'appello ha comunque fornito autonoma e sufficiente motivazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (legge sugli stupefacenti)
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Gli illeciti di cui all'art. 73, comma 4, sono di particolare gravità; la gravità oggettiva (quantità dello stupefacente) e la posizione dell'imputato nel traffico possono giustificare l'esclusione di attenuanti e l'incremento della pena, elementi che la Corte ha ritenuto indicativi anche della recidiva qualificata.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (riguardo alla requisitoria)
art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137
La norma è menzionata solo per la modalità di deposito della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione, ma attesta la regolarità dell'intervento del PM in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di merito può formulare una motivazione autonoma: se l'appello di secondo grado motiva adeguatamente la sussistenza della recidiva (anche implicitamente) il rimedio in Cassazione per omessa motivazione risulta inidoneo.
- Per ritenere legittima l'aumento della pena per recidiva qualificata è necessario che emergano elementi concreti: precedenti penali, reiterazione del reato, gravità oggettiva del fatto (es. quantità di stupefacente) e ruolo dell'imputato nel traffico illecito.
- La censura per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. richiede che la motivazione sia manifestamente insufficiente o illogica; una motivazione articolata sui profili di pericolosità sociale e gravità dell'illecito è generalmente ritenuta adeguata.
- La semplice mancata citazione formale di un motivo d'appello da parte della Corte d'appello non è automaticamente viziata se, sul punto, la Corte ha comunque esaminato e risolto la questione con argomentazione logica.
- In sede di difesa, chi impugna per omessa motivazione deve evidenziare in modo specifico perché la spiegazione fornita sia insufficiente o contraddittoria, indicando le ragioni mancanti che avrebbero potuto influire sulla decisione.
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