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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30036/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto sulla responsabilità era generico e privo della necessaria specificità, non consentendo alcun effettivo sindacato sul vizio motivazionale denunciato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e tentata violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico, senza indicare specifiche ragioni di diritto né concreti dati di fatto idonei a sostenere la richiesta di riforma della decisione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma richiamata quale base della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 337 c.p. per qualificare il reato nella forma tentata.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata quale base della condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, contestata nella forma tentata ai sensi dell'art. 56 c.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione deve essere sorretta da argomentazioni specifiche, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento della richiesta.
  • Le deduzioni generiche o assertive, prive di concreta critica alla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili e non consentono il controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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