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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20393/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sisa Sicilia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 23/12/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo di quattro rami d'azienda (punti vendita) di proprietà di Sisa ma condotti in gestione dalla Quadrifoglio S.r.l., nell'ambito di un procedimento penale per reati collegati a bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio (coinvolgendo anche la Quadrifoglio e l'ex legale rappresentante di Sisa). La difesa di Sisa ha articolato quattro motivi: (1) nullità/insufficienza motivazionale dell'ordinanza del G.I.P. e divieto per il Tribunale di supplire integrando massicciamente la motivazione; (2) censura della preclusione a terzi interessati di dedurre il fumus commissi delicti, sostenendo invece che Sisa poteva contestare il fumus e il periculum in relazione alla propria estraneità e buona fede; (3) carenza di motivazione quanto alla non estraneità e buona fede di Sisa e mancata considerazione di elementi contrattuali (preliminare, condizioni di vendita, controllo della curatela fallimentare); (4) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità e insufficiente motivazione sul periculum in mora, posto che il vincolo sul patrimonio della Quadrifoglio avrebbe già reso inefficace il rischio di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e ha rigettato in larga parte le censure, confermando la possibilità per il Tribunale del riesame, nell'appello cautelare, di integrare o supplire la motivazione carente del G.I.P. e di decidere nel merito entro i limiti del devolutum. Ha ritenuto che il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata sul fumus/buona fede di Sisa, valorizzando tempistica, modalità e profili economici dell'operazione che giustificavano il mantenimento del sequestro. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il quarto motivo nella parte relativa al periculum in mora, ritenendo che il Tribunale non abbia fornito una motivazione sufficiente e specifica circa la permanenza del rischio che gli indagati potessero ancora avere disponibilità di fatto sui beni (nonostante l'apposizione di vincoli sul patrimonio della Quadrifoglio). Per tale profilo la decisione è stata annullata in parte e il procedimento rimesso al giudice di merito (o comunque è stato disposto unravviso/necessità di integrazione motivazionale) affinché sia data motivata risposta al profilo del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come norma penalistica tra le fonti normative dei reati contestati nel procedimento principale (connesso ai reati di riciclaggio e bancarotta).

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nell'ambito delle imputazioni contestate.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma relativa al reato di autoriciclaggio: è tra i delitti il cui fumus è stato ritenuto prospettato dagli organi cautelari rispetto alla condotta del nucleo familiare Alongi/Cipolla.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio, contestata (o richiamata) con riferimento a talune posizioni degli indagati (es. Giovanni Sammaritano).

  • art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001

    Richiamato per la responsabilità amministrativa della società Quadrifoglio relativamente a fatti di riciclaggio/autoriciclaggio.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; centrale nella valutazione dei presupposti (fumus e periculum) e dell'adeguatezza/proporzionalità della misura reale.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina dell'appello contro l'ordinanza di rigetto di revoca di misura cautelare reale: la Corte ha precisato che l'appello è devolutivo ma attribuisce al giudice del gravame poteri tali da integrare o supplire la motivazione mancante e decidere nel merito.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato per i limiti delle cognizioni del giudice d'appello in materia cautelare e per la ricognizione delle norme di richiamo relative all'art. 309; la Corte ha spiegato quali commi siano applicabili e l'esclusione del comma 9 di art. 309 per l'appello cautelare.

  • art. 325 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai poteri e limiti del giudice nelle impugnazioni cautelari; citata nei motivi del ricorso e valutata dalla Corte nel contesto della devoluzione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme procedurali citate dal ricorrente; la Corte lo tiene in considerazione nell'ambito delle regole processuali generali sull'impugnazione.

  • art. 309 c.p.p. (commi richiamati)

    Richiamato per definire i limiti della motivazione e per spiegare che il comma 9 (che impone l'annullamento per totale mancanza di motivazione) non è richiamato dal regime dell'appello cautelare; pertanto il giudice d'appello può integrare/sostituire la motivazione.

  • art. 322 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni in materia cautelare; utilizzata nel confronto tra riesame e appello cautelare per definire poteri del Tribunale.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamata nel ragionamento sulla nullità per mancanza assoluta di motivazione e sui casi tassativi di annullamento previsti per altre impugnazioni; la Corte distingue il campo applicativo rispetto all'appello cautelare.

  • art. 604 c.p.p.

    Principio richiamato in giurisprudenza e citato dalla Corte: il giudice d'appello deve poter integrare la motivazione mancante e non è sempre obbligato ad annullare la decisione appellata per carenza motivazionale.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato nei motivi del ricorso; considerato insieme ad altre norme processuali relative alle impugnazioni e ai limiti della devoluzione.

Massime di principio

  • In appello cautelare (art. 322-bis c.p.p.) il Tribunale ha poteri devolutivi tali da poter integrare o supplire una motivazione carente del giudice di primo grado e decidere nel merito, nei limiti del devolutum; non è sempre obbligatorio dichiarare la nullità per mancata motivazione.
  • Un terzo interessato che non è 'puro' estraneo alla vicenda può, entro certi limiti, contestare il fumus e il periculum quando la sua estraneità e buona fede sono direttamente connesse alla valutazione dei presupposti del sequestro; la legittimità di tali domande dipende dalla natura e dal ruolo del terzo nella catena di operazioni.
  • La valutazione del fumus e della buona fede del terzo si basa su un apprezzamento complessivo di tempistica, modalità e profili economici delle operazioni; il giudice non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva purché la motivazione complessiva renda comprensibile l'iter logico-giuridico.
  • Il periculum in mora deve essere specificamente motivato, soprattutto quando esistono misure sopravvenute (es. vincoli/ sequestri patrimoniali su società collegata) che potrebbero attenuare il rischio di dispersione o reinvestimento dei beni; l'omessa motivazione su questo punto può determinare un vizio rilevante.
  • Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nelle misure reali impongono che il giudice consideri misure meno afflittive e la concreta efficacia di vincoli alternativi prima di confermare un sequestro preventivo.
  • In sede di legittimità non è possibile una rivalutazione ampia del merito delle prove; la censura deve riguardare violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice.

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