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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27636/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per lesioni aggravate. Deduce tre censure: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la condotta consisteva sostanzialmente in una fuga o in un sorpasso e che il secondo episodio era solo un divincolarsi dal blocco, che secondo precedenti non integra resistenza; contesta inoltre la qualificazione delle lesioni come dolose ritenendole colpose e lamenta la mancata considerazione dello stato di agitazione e delle giustificazioni offerte; (2) violazione degli artt. 2 e 131 c.p.: il ricorrente sostiene che il reato di resistenza è stato inserito fra i reati ostativi alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. solo con il d.lgs. n.150/2022, successivo ai fatti (18/02/2022), per cui dovrebbe applicarsi la norma più favorevole previgente; (3) vizio di motivazione sulla recidiva infraquinquennale, ritenuta dalla Corte di appello sulla base dei precedenti e dei procedimenti pendenti senza adeguata valutazione della pericolosità e della reale propensione del ricorrente alla delinquenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Motivazione: (1) il primo motivo è generico e inammissibile; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che la condotta non era mera fuga ma una serie di manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia) idonee ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica e a creare pericolo, e che il passaggio nello spazio angusto accanto al mezzo degli operanti ha creato il rischio e la conseguenza lesiva; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato di resistenza era già stato inserito tra le fattispecie ostative dal d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. con legge n.77/2019) e la successiva riorganizzazione normativa con il d.lgs. 10/10/2022 n.150 non ha eliminato la rilevanza ostativa del reato; (3) il terzo motivo è generico e infondato: la Corte di appello ha correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva indicati dalle Sezioni Unite (Calibè) valutando i precedenti in rapporto alla condotta attuale. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il resistente (stato) prevale.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La Corte interpreta la fattispecie in senso ampio: non solo il semplice darsi alla fuga, ma le manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia, azioni finalizzate a impedire l'inseguimento) rientrano nella resistenza poiché ostacolano concretamente l'esercizio della funzione di polizia e creano percezione di pericolo per gli operatori.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte rileva che il reato di resistenza è tra quelli considerati ostativi alla causa di non punibilità; la riformulazione avvenuta con il d.lgs. n.150/2022 ha mantenuto la rilevanza ostativa del reato.

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità e non retroattività della legge penale sfavorevole)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma precedente più favorevole: la Corte però ritiene la censura infondata perché il reato era già stato inserito fra gli ostativi con il d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. legge n.77/2019).

  • d.l. 14/06/2019 n.53 conv. con legge 8/08/2019 n.77

    Normativa che aveva già incluso il reato di resistenza tra le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione della tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis; la Corte la indica come base per escludere la retroattività favorevole eccepita dal ricorrente.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Ha riorganizzato e ampliato l'elenco dei reati ostativi nell'art. 131-bis, ma non ha eliminato la rilevanza ostativa del reato di resistenza; dunque la modifica non giova al ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019 (Besara)

    Citerata per consolidare il principio che la resistenza comprende condotte di fuga accompagnate da manovre finalizzate a impedire l'inseguimento creando pericolo per gli agenti.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Richiamata per i criteri di valutazione della recidiva: il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione costituisce indice di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e altri parametri individualizzanti; la Corte di appello ha applicato correttamente questi criteri.

Massime di principio

  • La resistenza a pubblico ufficiale può integrarsi non solo con contatti fisici o opposizione diretta ma anche con condotte di fuga che comprendono manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia, sorpassi azzardati) che impediscono l'attività di polizia e mettono in pericolo gli operatori.
  • Il mero divincolarsi da un blocco non è automaticamente resistenza: la valutazione è fattuale e richiede accertamento della pericolosità e delle manovre idonee a ostacolare l'azione di polizia.
  • Le modifiche legislative che incidono sull'elenco dei reati ostativi all'art. 131-bis vanno valutate secondo il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; se il reato era già ostativo alla data del fatto, la norma successiva non può creare un vantaggio retroattivo.
  • La recidiva infraquinquennale va valutata secondo criteri concreti (Sez. U. Calibè): non basta l'esistenza formale di precedenti, il giudice deve motivare la significatività della reiterazione rispetto alla condotta contestata.
  • I motivi di ricorso generici o miranti a ottenere una rilettura del merito probatorio senza indicare vizi specifici di diritto o motivazione sono facilmente dichiarati inammissibili dalla Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende se la Corte ritiene che non vi sia stata negligenza esimente nella proposizione del ricorso.

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