Cassazione Penale, Sentenza n. 27636/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per lesioni aggravate. Deduce tre censure: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la condotta consisteva sostanzialmente in una fuga o in un sorpasso e che il secondo episodio era solo un divincolarsi dal blocco, che secondo precedenti non integra resistenza; contesta inoltre la qualificazione delle lesioni come dolose ritenendole colpose e lamenta la mancata considerazione dello stato di agitazione e delle giustificazioni offerte; (2) violazione degli artt. 2 e 131 c.p.: il ricorrente sostiene che il reato di resistenza è stato inserito fra i reati ostativi alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. solo con il d.lgs. n.150/2022, successivo ai fatti (18/02/2022), per cui dovrebbe applicarsi la norma più favorevole previgente; (3) vizio di motivazione sulla recidiva infraquinquennale, ritenuta dalla Corte di appello sulla base dei precedenti e dei procedimenti pendenti senza adeguata valutazione della pericolosità e della reale propensione del ricorrente alla delinquenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Motivazione: (1) il primo motivo è generico e inammissibile; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che la condotta non era mera fuga ma una serie di manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia) idonee ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica e a creare pericolo, e che il passaggio nello spazio angusto accanto al mezzo degli operanti ha creato il rischio e la conseguenza lesiva; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato di resistenza era già stato inserito tra le fattispecie ostative dal d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. con legge n.77/2019) e la successiva riorganizzazione normativa con il d.lgs. 10/10/2022 n.150 non ha eliminato la rilevanza ostativa del reato; (3) il terzo motivo è generico e infondato: la Corte di appello ha correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva indicati dalle Sezioni Unite (Calibè) valutando i precedenti in rapporto alla condotta attuale. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il resistente (stato) prevale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte interpreta la fattispecie in senso ampio: non solo il semplice darsi alla fuga, ma le manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia, azioni finalizzate a impedire l'inseguimento) rientrano nella resistenza poiché ostacolano concretamente l'esercizio della funzione di polizia e creano percezione di pericolo per gli operatori.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte rileva che il reato di resistenza è tra quelli considerati ostativi alla causa di non punibilità; la riformulazione avvenuta con il d.lgs. n.150/2022 ha mantenuto la rilevanza ostativa del reato.
art. 2 cod. pen. (principio di legalità e non retroattività della legge penale sfavorevole)
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma precedente più favorevole: la Corte però ritiene la censura infondata perché il reato era già stato inserito fra gli ostativi con il d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. legge n.77/2019).
d.l. 14/06/2019 n.53 conv. con legge 8/08/2019 n.77
Normativa che aveva già incluso il reato di resistenza tra le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione della tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis; la Corte la indica come base per escludere la retroattività favorevole eccepita dal ricorrente.
d.lgs. 10/10/2022 n.150
Ha riorganizzato e ampliato l'elenco dei reati ostativi nell'art. 131-bis, ma non ha eliminato la rilevanza ostativa del reato di resistenza; dunque la modifica non giova al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019 (Besara)
Citerata per consolidare il principio che la resistenza comprende condotte di fuga accompagnate da manovre finalizzate a impedire l'inseguimento creando pericolo per gli agenti.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Richiamata per i criteri di valutazione della recidiva: il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione costituisce indice di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e altri parametri individualizzanti; la Corte di appello ha applicato correttamente questi criteri.
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale può integrarsi non solo con contatti fisici o opposizione diretta ma anche con condotte di fuga che comprendono manovre spericolate (alta velocità, inversione di marcia, sorpassi azzardati) che impediscono l'attività di polizia e mettono in pericolo gli operatori.
- Il mero divincolarsi da un blocco non è automaticamente resistenza: la valutazione è fattuale e richiede accertamento della pericolosità e delle manovre idonee a ostacolare l'azione di polizia.
- Le modifiche legislative che incidono sull'elenco dei reati ostativi all'art. 131-bis vanno valutate secondo il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; se il reato era già ostativo alla data del fatto, la norma successiva non può creare un vantaggio retroattivo.
- La recidiva infraquinquennale va valutata secondo criteri concreti (Sez. U. Calibè): non basta l'esistenza formale di precedenti, il giudice deve motivare la significatività della reiterazione rispetto alla condotta contestata.
- I motivi di ricorso generici o miranti a ottenere una rilettura del merito probatorio senza indicare vizi specifici di diritto o motivazione sono facilmente dichiarati inammissibili dalla Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende se la Corte ritiene che non vi sia stata negligenza esimente nella proposizione del ricorso.
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