Sentenza n. 368/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 146/2025 depositata in data 05.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 2441/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 06.03.2025 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della Prof.ssa Valentina DI MICHELE, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, in relazione ai contratti a tempo determinato. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'attuazione del giudicato, il pagamento di quanto dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere accreditato la somma dovuta e la ricorrente ha confermato di avere ottenuto il beneficio richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale del Ministero, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L'importo è stato determinato tenendo conto dello scaglione fino a 1.000 euro e della riduzione del 50% ritenuta congrua per la natura seriale del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente eseguita dall'amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il giudicato richiamato aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine di 120 giorni richiamato per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 115 c.p.a.
È richiamato con riguardo alla notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare ulteriori misure esecutive.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può riconoscere la soccombenza virtuale dell'amministrazione e condannarla alle spese di lite, anche se la materia del contendere è cessata.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la condotta delle parti e la causa della proposizione del ricorso.
- Nei ricorsi seriali di ottemperanza aventi analogo oggetto, la liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari, purché la riduzione sia motivata in relazione alla natura seriale del contenzioso e allo scaglione applicabile.
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