Cassazione Penale, Sentenza n. 11986/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso principale annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. La Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse complessivamente inadeguata, assertiva e superficiale, omettendo di rispondere alle censure difensive e di descrivere le condotte contestate, per cui ha disposto nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati nella sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 309 c.p.p. contro la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e estorsione (capo 31). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione 'pedissequa' delle conclusioni del G.I.P. e la valutazione superficiale del quadro indiziario che non avrebbe considerato adeguatamente le argomentazioni difensive e le specificità delle vicende istruttorie (Green Beach, Palazzo Bisogni, Blue Ocean), nonché la mancata descrizione puntuale delle condotte contestate e l'omessa considerazione di elementi a favore dell'imputato (denunce, vittimizzazione, tentato omicidio subito, revoca della proposta di assunzione).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Articolo invocato come base procedurale per l'istanza di riesame avverso le misure cautelari personali; disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari.
art. 416-bis cod. pen.
Norma incriminatrice sull'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama i criteri interpretativi per valutare la partecipazione stabile e organica al sodalizio, richiedendo indizi "gravi, precisi e idonei" e l'accertamento della stabile inserzione e della disponibilità dell'indagato per i fini comuni criminosi.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione degli atti di applicazione delle misure cautelari: la motivazione del primo provvedimento può integrare quella del riesame quando contenga le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione della misura.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma indicata quale titolo per censurare la 'mancanza' di motivazione nel provvedimento impugnato, consentendo la valutazione in sede di legittimità dell'adeguatezza motivazionale del giudice del riesame.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito, senza poter svolgere una nuova valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
- Il giudice del riesame ha l'onere di dare risposta adeguata a tutte le censure mosse dalla difesa; l'omessa o generica risposta integra un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.
- In tema di 416-bis, la partecipazione mafiosa va desunta da indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la stabile e organica appartenenza all'organizzazione e la disponibilità a perseguirne i fini criminosi; non sono sufficienti valutazioni apodittiche o congetture.
- Le ordinanze cautelari devono descrivere con sufficiente dettaglio le condotte contestate e il contributo personale dell'indagato; la mancanza di descrizione rende difficile valutare la pertinenza degli elementi indiziari.
- Le valutazioni difensive specifiche (es. identificazione di persone nelle intercettazioni, ruoli meramente esecutivi, vittimizzazione, denunce e fatti che possono escludere la partecipazione) devono essere esaminate e motivate dal giudice; la loro inosservanza può determinare annullamento e rinvio.
- Se la motivazione del giudice dell'originaria misura integra quella del riesame, possono integrarsi vicendevolmente; tuttavia il giudice di gravame resta obbligato a trattare puntualmente le censure del ricorrente.
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