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Risoluzione

Risoluzione n. 173 del 6/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 173/E del 2009 affronta l’aliquota IVA applicabile a un prodotto a base di frutta denominato smoothies/frullato di frutta. L’Agenzia ritiene inammissibile l’interpello perché la qualificazione del prodotto richiede accertamenti tecnici, ma, sulla base del parere doganale, conclude che il prodotto è classificabile nella voce 2008 e che alla cessione si applica l’IVA al 10%.

Aliquota IVA 10% per cessioni di smoothies/frullati di frutta

Aliquota IVA applicabile ai smoothies di frutta

La Risoluzione n. 173/E del 6 luglio 2009 esamina il trattamento IVA delle cessioni di un prodotto denominato Beta, descritto come uno smoothie o frullato di sola frutta in bottiglia. Il documento si concentra sia sull’ammissibilità dell’istanza di interpello sia sulla corretta qualificazione merceologica del prodotto ai fini dell’aliquota IVA.

Quesito posto dalla società istante

La società Alfa S.p.A. chiede quale aliquota IVA debba essere applicata alle cessioni del prodotto Beta, appartenente alla categoria degli smoothies, cioè frullati di frutta ottenuti mediante particolari procedimenti industriali. L’istanza mira quindi a stabilire se il prodotto possa beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per determinate preparazioni a base di frutta.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La società sostiene che il prodotto possa rientrare nella voce "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri", richiamando il n. 74 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Richiama inoltre la voce 2008 della Tariffa Doganale, relativa alla frutta altrimenti preparata o conservata con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e cita a supporto la Risoluzione n. 46/E del 3 aprile 2006, concernente un prodotto simile a base di frutta fresca e frutta liquida, per il quale era stata riconosciuta l’IVA al 10%.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle entrate osserva preliminarmente che l’istanza è inammissibile e, quindi, non produce gli effetti tipici dell’interpello previsti dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Il motivo è che, prima ancora di risolvere un dubbio interpretativo sulla norma tributaria, il caso richiede accertamenti tecnici sul prodotto per determinarne la composizione effettiva e la qualificazione merceologica.

L’Amministrazione chiarisce che tali attività istruttorie esulano dall’ambito dell’interpello. Per questo motivo l’istanza può essere trattata soltanto come consulenza giuridica generale, secondo la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, con effetti non equivalenti a quelli dell’interpello ex articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

Accertamenti tecnici e classificazione doganale

Gli accertamenti tecnici vengono richiesti all’Agenzia delle dogane, che con nota n. 87732/RU del 22 giugno 2009 provvede al corretto inquadramento doganale del prodotto. Sulla base dell’analisi chimica dei campioni e della loro composizione, l’Agenzia delle dogane esclude che la merce, pur essendo destinata a essere bevuta, possa essere considerata un succo di frutta.

Viene richiamato il contenuto delle Note Esplicative al Sistema Armonizzato relative alla voce 2009, che descrivono i succhi di frutta come prodotti generalmente ottenuti dalla spremitura di frutta fresca, sana e matura, sottoposti poi a trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disaerazione. Le bevande in esame, invece, sono ottenute miscelando purea di frutta, frullati di frutta e succo di frutta e contengono una quantità evidente di polpa di frutta non finemente suddivisa.

Esito della classificazione doganale

L’Agenzia delle dogane ritiene che tali prodotti debbano essere considerati "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate" e classificati alla voce doganale 2008 92, poiché costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio. Il codice 2008 92 viene inoltre ricondotto alla voce 20.06 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, corrispondente al punto n. 74 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Conclusione sull’aliquota IVA

In ragione di tale classificazione doganale, l’Agenzia delle entrate afferma che alla cessione del prodotto indicato come “frullato di frutta Alfa” si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.

Indicazioni finali

Il documento precisa che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli Uffici.

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