Risoluzione n. 171 del 3/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le società consortili costituite in forma di società di capitali possono accedere alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73 del DPR 633/1972, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
IVA di gruppo e società consortili
IVA di gruppo per società consortili
La risoluzione esamina se le società consortili possano essere incluse nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979. Il tema nasce da un interpello presentato da una società che controlla due società consortili a responsabilità limitata e che, mentre per l’IRES aveva già ottenuto riconoscimento della possibilità di applicare il consolidato nazionale, per l’IVA aveva in precedenza ricevuto un riscontro negativo.
Quesito e posizione del contribuente
La società istante, operante nel settore della produzione di energia elettrica, controlla direttamente due società consortili a responsabilità limitata. In ambito IRES ha già optato per il consolidato nazionale ai sensi dell’articolo 117 del TUIR, con parere favorevole della Direzione regionale, e ha rinnovato l’opzione per il triennio 2008-2009-2010.
Per l’IVA, invece, si era attenuta a una risposta negativa resa nel 2003 in relazione alla possibilità di includere società consortili nella liquidazione dell’IVA di gruppo. Con l’interpello chiede quindi se, alla luce dei più recenti orientamenti di prassi, anche le società consortili possano essere ammesse alla procedura.
Secondo la contribuente, i nuovi documenti di prassi avrebbero superato le precedenti incertezze, confermando che:
- conta la forma di società di capitali, non l’oggetto consortile;
- non vi sarebbe una limitazione ulteriore rispetto alla natura consortile per l’accesso ai regimi fiscali di gruppo.
A sostegno richiama:
- la Circolare Min. 28 febbraio 1986, n. 16/360711, che ammette alla procedura le sole società di capitali, senza ulteriori restrizioni sull’oggetto sociale;
- la Circolare Min. 53/E del 20 dicembre 2004 sul consolidato nazionale, che richiede solo la forma di società di capitali residente;
- la Circolare Min. 49/E del 22 novembre 2004 sulla trasparenza fiscale, dalla quale si ricava che i consorzi non societari sono esclusi, mentre le società consortili rientrano tra le società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR;
- la Risoluzione n. 52/E del 15 marzo 2007, che ha escluso la rilevanza ostativa della causa consortile per il consolidato fiscale nazionale.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ricorda che la liquidazione dell’IVA di gruppo è un meccanismo speciale che consente a società controllanti e controllate di compensare, all’interno del gruppo, posizioni creditorie e debitorie IVA. Il presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina è la partecipazione di sole società di capitali.
Non viene individuata alcuna preclusione espressa per le società consortili. Viene inoltre osservato che, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 633/1972, le operazioni effettuate da s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., s.r.l. e s.p.a. si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa; dunque tali società, anche se consortili, sono soggetti passivi IVA a prescindere dall’attività concretamente svolta.
Rilevanza della prassi e della giurisprudenza
Nel motivare il nuovo orientamento, l’Agenzia richiama in particolare la Risoluzione n. 52/E del 15 marzo 2007, relativa alle imposte dirette, dalla quale emerge che l’articolo 2615-ter del codice civile consente a tutti i tipi societari del titolo V di assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602 c.c., ossia quelli propri del consorzio. In tali ipotesi la disciplina applicabile resta, in linea generale, quella del tipo societario prescelto.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 18113 del 27 novembre 2003, secondo cui, nelle società consortili costituite secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può derogare alle norme del tipo adottato solo se ciò è compatibile con i profili essenziali del fenomeno consortile, senza però snaturare i principi fondamentali della forma societaria scelta.
Conclusione
L’Agenzia conclude che la natura consortile attiene alla causa dell’oggetto sociale e non alla forma giuridica. Pertanto, il presupposto soggettivo richiesto dall’articolo 73, ultimo comma, del DPR 633/1972 è soddisfatto se i soggetti partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo sono costituiti in forma di società di capitali.
Ne deriva che, se sono rispettati tutti gli altri requisiti della disciplina, una società avente scopo consortile costituita in forma di S.p.a., S.r.l. o S.a.p.a. può validamente accedere alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino sull’osservanza di tali principi da parte degli uffici.
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