Risoluzione n. 170 del 3/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando le aree destinate a impianti e attrezzature pubbliche possono essere considerate edificabili ai fini dell’imposta di successione e quindi escluse dalla valutazione automatica ex art. 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990. Richiama la nozione di edificabilità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e afferma che il criterio catastale non si applica se il terreno ha destinazione edificatoria, anche per usi pubblici, qualora siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue.
Imposta di successione e valutazione automatica per aree destinate a impianti e attrezzature pubbliche
Imposta di successione e aree destinate a impianti e attrezzature pubbliche
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di successione, delle aree destinate ad impianti e attrezzature pubbliche, con particolare riferimento all’applicazione del criterio di valutazione automatica previsto dall’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Lo scopo è stabilire se tali aree debbano essere considerate o meno edificabili e, di conseguenza, se possano beneficiare del meccanismo di rettifica automatica del valore dichiarato.
Quesito e contesto giurisprudenziale
L’istanza proviene dalla Confederazione Nazionale Coldiretti e richiama una pronuncia della Cassazione (20 gennaio 2004, n. 821) relativa a un fondo destinato a impianto pubblico. La giurisprudenza citata ha affermato che la destinazione urbanistica a impianti e attrezzature pubbliche comporta l’inedificabilità del suolo e che tale natura non muta per effetto di una sopravvenuta variante specifica o dell’approvazione del progetto di opera pubblica.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama due disposizioni centrali:
- l’articolo 36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi;
- l’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che esclude la rettifica del valore dichiarato quando esso non sia inferiore a determinati valori catastali moltiplicati, ma prevede espressamente che la disposizione non si applichi ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Valutazione automatica e terreni edificabili
La Direzione chiarisce che il limite al potere di rettifica del valore degli immobili, fondato sulla cosiddetta valutazione automatica, opera solo per i terreni non edificabili. Se invece gli strumenti urbanistici prevedono una destinazione edificatoria, il beneficio non si applica.
In tale prospettiva, per risolvere il quesito è necessario accertare preliminarmente se l’area in esame abbia o meno natura edificatoria.
Nozione di edificabilità secondo la Cassazione
La risoluzione richiama ulteriori pronunce della Cassazione (26 gennaio 2006, n. 1626; 16 luglio 2008, n. 19591) che estendono il concetto di edificabilità oltre l’edilizia abitativa. In particolare, l’edificabilità comprende ogni forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.
Secondo tale indirizzo:
- anche i suoli classificati in zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale possono essere considerati edificabili;
- ciò vale quando sia consentita la costruzione di parcheggi e infrastrutture;
- è però necessario che la zona non sia destinata in modo esclusivo a un utilizzo meramente pubblicistico;
- se il vincolo urbanistico consente realizzazioni anche ad iniziativa privata o promiscua, non si può escludere l’edificabilità;
- restano esclusi i soli manufatti precari o rimovibili.
Applicazione al caso prospettato
In base a questi criteri, la risoluzione afferma che le aree destinate ad impianti e attrezzature pubbliche non sono, di regola, edificatorie; tuttavia possono assumere tale natura quando il vincolo di inedificabilità è superabile e non vi sia una destinazione esclusivamente pubblicistica.
La circostanza decisiva è dunque la possibilità di iniziative edificatorie private o promiscue. Se l’area non è effettivamente riservata a uso esclusivamente pubblico, l’edificabilità non può essere esclusa in modo assoluto.
Conclusione operativa
La nozione di edificabilità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità viene assunta dalla Direzione come parametro per individuare il corretto trattamento tributario del terreno. Di conseguenza, tale nozione deve essere utilizzata anche per stabilire l’applicabilità dell’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990 alla fattispecie esaminata.
Indicazioni finali agli uffici
La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni Regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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