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Risoluzione

Risoluzione n. 174 del 6/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 174/E del 6 luglio 2009 esamina la fusione per incorporazione di una società del gruppo in un’altra società già appartenente allo stesso consolidato fiscale nazionale, con utilizzo di perdite fiscali pregresse maturate prima dell’opzione per il consolidato. L’Agenzia ritiene l’operazione non elusiva, se ricorrono le condizioni di riportabilità ex art. 172 TUIR, e non ravvisa né indebita compensazione di utili e perdite né aggiramento delle regole sul consolidato ex art. 118 TUIR.

Fusione infragruppo in regime di consolidato fiscale e riporto perdite pregresse

Fusione infragruppo e utilizzo di perdite fiscali pregresse nel consolidato

La risoluzione riguarda un’istanza di interpello presentata da ALFA Italia S.p.A. in relazione a una possibile fusione per incorporazione di GAMMA S.p.A., e eventualmente anche di TETA S.p.A., nell’ambito di un gruppo che ha optato per il consolidato fiscale nazionale dal 2004. Il documento valuta se il riporto e l’utilizzo di perdite fiscali pregresse della società incorporante possano integrare un’operazione elusiva.

Fattispecie rappresentata

ALFA Italia, controllante della filiera italiana del gruppo BETA, aveva nel 2003 conferito il proprio ramo industriale a GAMMA, società da essa interamente posseduta. Dal 2004 ALFA Italia e varie società italiane del gruppo avevano aderito al consolidato fiscale nazionale, tra cui:

  • GAMMA, attiva nella produzione industriale già svolta dalla conferente;
  • DELTA S.p.A., attiva nella vendita;
  • EPSILON S.p.A., attiva nella vendita in Italia;
  • ZETA S.p.A., attiva nella vendita nei mercati esteri;
  • ETA S.p.A., attiva nella vendita;
  • TETA S.p.A., attiva in servizi logistici.

ALFA Italia intendeva incorporare GAMMA e, subordinatamente all’esito delle verifiche di fattibilità, anche TETA S.p.A. La società aveva maturato nel 2003 perdite fiscali riportabili per circa 30 milioni di euro, derivanti da svalutazioni, minusvalenze e oneri di ricapitalizzazione su partecipazioni. Tali componenti negative erano state oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, con successiva verifica della Direzione Regionale conclusa senza irregolarità.

L’istante sosteneva che tali perdite fossero riportabili ai sensi dell’art. 172 TUIR e che, in assenza del conferimento del ramo d’azienda, esse avrebbero potuto compensare immediatamente il reddito prodotto dal ramo stesso. La fusione sarebbe quindi servita, secondo la società, a ripristinare la situazione economica antecedente al conferimento.

Ragioni economiche addotte dall’istante

La società ha rappresentato che la fusione rispondeva a un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo BETA, avviato nel 2006 e finalizzato alla razionalizzazione della struttura societaria a livello mondiale. Le finalità dichiarate erano:

  • ridurre il numero delle società operative nei diversi Paesi;
  • semplificare la gestione delle attività operative, amministrative e dei processi;
  • contenere i costi operativi e gestionali;
  • rafforzare la capacità di credito della società incorporante;
  • concentrare attività produttive, commerciali e logistiche in un numero più ridotto di società.

L’istante richiamava anche un progetto informatico globale, avviato nel 2007, volto a riunificare oltre 900 applicazioni in un’unica piattaforma (Progetto Y), evidenziando la necessità di semplificare i processi tramite una riduzione delle società da gestire.

Questioni interpretative poste

La società chiedeva conferma della non elusività del riporto delle perdite pregresse in relazione alla fusione tra società già aderenti al medesimo consolidato fiscale. Sosteneva che il consolidato non potesse essere considerato l’unica via di compensazione delle perdite e che, in assenza di consolidato, una fusione con riporto delle perdite sarebbe comunque ammissibile nei limiti dell’art. 172 TUIR. Richiamava inoltre la Risoluzione n. 160 del 9 luglio 2007, per sostenere che l’interpretazione restrittiva sulle perdite ante consolidato non fosse pertinente alla fattispecie in esame.

Valutazione dell’Agenzia: neutralità della fusione e profili di elusività

L’Agenzia richiama innanzitutto il principio di neutralità fiscale della fusione sancito dall’art. 172, comma 1, TUIR, secondo cui la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze. L’operazione in sé, quindi, non è elusiva; può però diventarlo se inserita in un più ampio disegno di indebito risparmio d’imposta.

Nel caso concreto, la fusione avrebbe consentito di compensare le perdite fiscali pregresse della incorporante con la redditività della società incorporata. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che, ricorrendo tutte le condizioni dell’art. 172 TUIR e in particolare i c.d. indici di vitalità, anche per il periodo d’imposta antecedente alla fusione, tale compensazione non appaia indebita.

Ragioni della non indebita compensazione

L’Agenzia valorizza il fatto che:

  • perdite e utili possono essere ricondotti, in via economica, al medesimo soggetto, ALFA Italia, che già prima del conferimento operava come holding mista;
  • le perdite derivano da attività finanziarie tipiche della società incorporante, mentre gli utili provengono dall’attività industriale conferita e poi svolta da GAMMA;
  • le dichiarazioni fiscali della conferitaria prima del conferimento mostravano redditi imponibili insignificanti o lievemente negativi, a conferma che la redditività dal 2003 era legata al conferimento;
  • il conferimento del ramo industriale era avvenuto in prossimità della riforma tributaria del 2004, che aveva introdotto il consolidato fiscale e reso non più praticabili alcuni strumenti di pianificazione fiscale precedenti.

Secondo la risoluzione, dunque, non si ravvisa una indebita compensazione intersoggettiva di utili e perdite.

Rapporto con il consolidato fiscale nazionale

L’Agenzia esamina anche il possibile contrasto con l’art. 118, comma 2, TUIR, che consente l’utilizzo nel consolidato solo delle perdite relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo da parte delle società cui si riferiscono. Si chiarisce che il consolidato e la disciplina delle fusioni sono regimi non omogenei:

  • l’art. 118, comma 2, limita l’utilizzo delle perdite ante consolidato all’ambito della società che le ha prodotte;
  • l’art. 172, comma 7, TUIR disciplina il riporto delle perdite nelle fusioni senza distinguere tra perdite prodotte dentro o fuori dal gruppo fiscale.

L’Agenzia osserva che, in astratto, una fusione può comportare un “travaso” di perdite pregresse all’interno del consolidato, ma nel caso specifico ciò non viola l’art. 118, comma 2, poiché le perdite ante consolidato restano utilizzate esclusivamente dall’incorporante in compensazione dei propri redditi, anche se per effetto della fusione. Non si configura quindi alcun aggiramento dei principi o divieti relativi all’utilizzo delle perdite in ambito consolidato.

Ragioni economiche e conclusione dell’Agenzia

Le motivazioni industriali e organizzative addotte dall’istante vengono considerate, in linea di principio, coerenti con effettive esigenze di riorganizzazione del gruppo. La fusione si inserisce infatti in un piano più ampio di razionalizzazione della struttura societaria mondiale.

Sulla base degli elementi esaminati, l’Agenzia conclude che, ricorrendo le condizioni richiamate, l’operazione non presenta aspetti elusivi, poiché:

  • non vi è indebita compensazione intersoggettiva di utili e perdite;
  • non vi è aggiramento delle norme sul consolidato fiscale.

Limiti del parere e controlli successivi

Il parere è reso esclusivamente sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza, assunti come veri e concretamente realizzati. Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, per verificare l’eventuale inserimento dell’operazione in un più ampio disegno elusivo non rappresentato. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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