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Risoluzione

Risoluzione n. 172 del 3/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che uno yacht detenuto all’estero deve essere indicato nel modulo RW della dichiarazione dei redditi se, per le modalità concrete di utilizzo, è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, ad esempio se concesso in uso a terzi. I bonifici per acquisto e gestione vanno riportati nella sezione III nell’anno di effettuazione. Se il bene è immesso in un regime d’impresa, la sezione II va comunque compilata.

Rilevazione nel modulo RW dello yacht acquistato e detenuto all’estero

Rilevazione nel modulo RW di uno yacht acquistato e detenuto all’estero

La risoluzione esamina l’obbligo di monitoraggio fiscale relativo all’acquisto di uno yacht battente bandiera dell’Isola di Man e detenuto all’estero. Il quesito riguarda, in particolare, se il bene debba essere indicato nel modulo RW del Modello Unico Persone Fisiche e con quali modalità di compilazione.

Quesito del contribuente

Il contribuente ha acquistato da una società estera uno yacht ad uso privato, con pagamento eseguito tramite bonifico bancario a favore di uno studio legale italiano, procuratore del venditore estero, che ha poi trasferito la somma al venditore su conto corrente estero. L’istante chiede se tale acquisto debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi, modulo RW.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ha già indicato lo yacht nel modulo RW della dichiarazione relativa all’anno 2007, ritenendo il bene potenzialmente idoneo a produrre redditi imponibili qualora concesso in uso oneroso a terzi. Ha quindi compilato:

  • la sezione II, indicando il codice stato estero "203" riferito all’Isola di Man, il codice operazione "0722" e il costo di acquisto, barrando la casella di colonna 4 per la futura percezione del reddito;
  • la sezione III, riportando gli estremi del bonifico per l’acquisto e dei bonifici esteri relativi alla gestione dello yacht. Il contribuente ha inoltre precisato che continuerà a indicare nella dichiarazione la consistenza dell’investimento e i relativi bonifici fino alla cessione del bene.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di monitoraggio fiscale. La norma prevede che:

  • le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia indichino in dichiarazione gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo d’imposta, se suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
  • siano altresì indicati gli ammontari dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato tali investimenti e attività;
  • l’obbligo sussista anche se, al termine del periodo d’imposta, gli investimenti o le attività non sono più detenuti. La risoluzione richiama anche la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, che esclude l’obbligo di compilazione del modulo RW quando il bene, per le concrete modalità di utilizzo, non sia suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia distingue tra attività finanziarie e investimenti esteri. Lo yacht non è considerato un’attività finanziaria suscettibile in astratto di produrre redditi imponibili, ma un investimento all’estero che può generare redditi imponibili in Italia se sfruttato economicamente, ad esempio mediante concessione in uso a terzi, in modo analogo agli immobili. Di conseguenza:

  • lo yacht deve essere indicato nel modulo RW, sezione II;
  • la compilazione della sezione II è comunque necessaria qualora il bene sia immesso in un regime d’impresa.

Indicazione dei bonifici e dei trasferimenti

Per quanto riguarda i bonifici effettuati per l’acquisto dello yacht e per la sua gestione, l’Agenzia stabilisce che tali importi devono essere indicati nella sezione III del modulo RW relativo all’anno in cui i bonifici sono stati eseguiti, in conformità all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma quindi che:

  • lo yacht detenuto all’estero va monitorato nel modulo RW quando è suscettibile di generare redditi imponibili in Italia;
  • la sezione II serve per la consistenza dell’investimento estero;
  • la sezione III va compilata per i trasferimenti e i bonifici connessi all’acquisto e alla gestione, nell’anno di effettuazione;
  • le Direzioni Regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.

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