Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva annullato il DASPO prefettizio quinquennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Prefetto di Lecce aveva disposto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso per cinque anni alle zone circostanti uno stadio comunale, entro un raggio di 500 metri, compresi i parcheggi, in occasione delle partite della squadra interessata. La misura traeva fondamento da riprese video relative a disordini verificatisi il 20 novembre 2022 tra due tifoserie, dalla presenza dell’interessato insieme ad altri tifosi durante gli eventi, dagli esiti delle indagini penali e da precedenti DASPO. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo decisivo il decreto di archiviazione penale, dal quale emergeva che l’interessato era stato ripreso soltanto nei pressi di un autobus e non durante l’azione violenta. Le amministrazioni hanno appellato la sentenza deducendo l’erroneità della valutazione del TAR, l’autonomia della misura preventiva rispetto al procedimento penale, la sufficienza degli elementi indiziari e l’ampia discrezionalità amministrativa in materia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso introduttivo. Ha affermato che il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, cautelare e urgente, diretta ad anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo concreto. Esso non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né la condanna dell’interessato, essendo autonomo rispetto al procedimento penale e fondato su una valutazione prognostica della pericolosità. Nel caso concreto, gli elementi acquisiti erano sufficienti a identificare il destinatario e a fondare il giudizio di pericolosità, anche considerando la sua presenza insieme ai tifosi coinvolti negli scontri, i precedenti provvedimenti della stessa natura e la sua precedente segnalazione. La natura preventiva della misura consente di valorizzare anche condotte non direttamente violente, purché ragionevolmente idonee a comportare o agevolare situazioni di allarme o pericolo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il Daspo può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

    La disposizione costituisce il fondamento di una misura amministrativa preventiva, cautelare e urgente, applicabile sulla base di elementi oggettivi e di una valutazione prognostica della pericolosità, senza necessità di una condanna penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 è una misura amministrativa di prevenzione, cautelare e urgente, diretta a prevenire la reiterazione di condotte pericolose e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • L’adozione del DASPO è autonoma rispetto al procedimento penale: non richiede una condanna penale né l’accertamento definitivo di una condotta penalmente rilevante, potendo fondarsi su elementi oggettivi sufficienti a formulare un giudizio prognostico di pericolosità.
  • Nel procedimento relativo al DASPO l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’inaffidabilità del destinatario, ma deve comunque individuare un comportamento concreto, ragionevolmente e univocamente riconducibile a una condotta idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico.
  • La natura preventiva del DASPO consente di valorizzare anche condotte non direttamente violente o non esplicitamente incitanti alla violenza, quando, considerate nel contesto complessivo e nei limiti della ragionevolezza, esse comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo.
  • La presenza del destinatario insieme a tifosi coinvolti in disordini, unitamente a precedenti segnalazioni o provvedimenti della stessa natura, può costituire base sufficiente del giudizio di pericolosità, senza necessità di prove compiute proprie del giudizio penale.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.