Cassazione Civile, Ordinanza n. 34669/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha rideterminato i redditi della società e dei soci ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo che l’accertamento fosse fondato solo su una valutazione di antieconomicità e su presunzioni semplici non assistite da gravità, precisione e concordanza, oltre a osservare che la contribuente aveva giustificato alcune scelte imprenditoriali con fattori diversi dalla mera convenienza economica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, perché la CTR non avrebbe esaminato le presunzioni poste a base degli avvisi e avrebbe motivato in termini generici e incongruenti; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR escluso la legittimità dell’accertamento analitico-presuntivo pur in presenza, secondo l’ufficio, di molteplici elementi indiziari seri (operazioni oggettivamente inesistenti, mancata tracciabilità dei pagamenti, catena dei fornitori, assenza di mezzi e struttura del presunto fornitore, antieconomicità dei finanziamenti infragruppo a tasso zero).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente perché non consentiva di capire quali presunzioni dell’ufficio fossero state ritenute inidonee e quali specifiche ragioni imprenditoriali della contribuente avessero giustificato le scelte contestate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà riesaminare il materiale probatorio posto a base degli avvisi e le difese dei contribuenti; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio. La morte di uno dei controricorrenti è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’interruzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-presuntivo, ma la decisione di merito deve indicare con chiarezza quali presunzioni siano state valorizzate o disattese e perché.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta un richiamo generico all’antieconomicità se non si spiegano gli indizi concreti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma violata nel dedurre un errato apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di giustificazione delle operazioni e delle scelte economiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge sostanziale dedotta con il secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo effettivo e intelligibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto minimo della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra nullità della sentenza.
artt. 299 ss. c.p.c.
In cassazione non opera l’interruzione del processo per morte della parte dopo la notifica del ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per escludere l’inammissibilità da doppia conforme poiché non era stato dedotto il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve esistere in modo non meramente apparente, quale presidio costituzionale del provvedimento.
art. 2247 c.c.
Richiamato incidentalmente per collegare la scelta imprenditoriale al fine di lucro tipico dell’attività societaria.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve indicare in modo specifico quali elementi indiziari dell’ufficio siano stati ritenuti non gravi, non precisi o non concordanti, non essendo sufficiente una formula generale di adesione alla decisione di primo grado.
- La motivazione è meramente apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e lascia all’interprete il compito di colmarne i vuoti con congetture.
- L’antieconomicità di una condotta imprenditoriale può costituire un indizio rilevante ai fini dell’accertamento, ma la sua efficacia presuntiva deve essere spiegata alla luce degli specifici fatti di causa e non mediante affermazioni astratte.
- Quando il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, il sindacato di legittimità riguarda il c.d. minimo costituzionale della motivazione e non la mera sufficienza o condivisione del ragionamento del giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, una volta instaurato il contraddittorio, non determina interruzione del processo per applicazione degli artt. 299 ss. c.p.c.
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