Cassazione Penale, Sentenza n. 36330/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi censurano, in vario modo, la conferma delle condanne emesse in appello per reati connessi alla cosca Crea (associazione di tipo mafioso art. 416-bis, concorso esterno, violenza privata/estorsione art. 610 e connessi). Le doglianze principali sono: (1) violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e mancanza della "motivazione rafforzata" nel caso di riforma in pejus di una sentenza assolutoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p. e giurisprudenza di legittimità/CEDU); (2) errata valutazione delle prove e uso di dichiarazioni o atti non utilizzabili; (3) violazione del principio del ne bis in idem e illegittima "riduzione" temporale dell'imputazione in un precedente procedimento (manipolazione dell'ambito temporale di una contestazione aperta e conseguente improcedibilità); (4) carenze motivazionali sulla qualificazione del ruolo apicale e sull'aggravante dell'associazione armata; (5) contestazioni specifiche sull'applicabilità del concorso esterno (per Russo) e su vizi di quantificazione della pena e dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione, in parte, ha accolto i ricorsi e in parte li ha dichiarati inammissibili o assorbiti: - Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria in relazione ai ricorsi proposti da Antonio Crea e Domenico Crea (per vizi di motivazione e per omissione della motivazione rafforzata nella riforma di un'assoluzione), rendendo necessaria la rinnovazione e la correzione della motivazione in sede di merito; - Ha annullato la sentenza in relazione al capo A) (associazione mafiosa) con rinvio anche per Giuseppe e Teodoro Crea, disponendo che la Corte territoriale verifichi la dedotta violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale (ne bis in idem) conseguente alla precedente diversa delimitazione temporale dell'imputazione nel procedimento "Toro"; - Ha respinto come manifestamente infondati o inammissibili alcuni motivi di Teodoro Crea relativi al merito del capo B) (violenza privata) e all'aggravante, salvo però annullare la parte della decisione relativa alla commisurazione della pena sul capo B) (a seguito di correzione dell'erronea motivazione sull'aumento per continuazione) e rinviare per nuovo giudizio sul punto; - Ha rilevato la fondatezza parziale del ricorso di Domenico Russo: ha ritenuto errata l'applicazione della fattispecie del concorso esterno rispetto ai fatti contestati (quindi la qualificazione come concorso esterno non regge), pur non accogliendo le censure sul capo B) nei termini proposti dalla difesa; - Ha lasciato assorbite o inammissibili numerose altre censure che dipendevano dall'esito dei profili principali annullati. In sintesi: plurime pronunce di annullamento con rinvio per parziale rinnovazione del giudizio; alcune censure dichiarate inammissibili; ordine alla Corte d'appello di riesaminare le posizioni alla luce dei principi richiamati (rinnovazione istruttoria se si basa su prove dichiarative decisive, verifica ne bis in idem, criteri di prova per concorso esterno e aggravanti).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte sottolinea che per la partecipazione occorre la stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo e contributi concreti e individualizzati; va evitato il meccanismo "semel mafioso semper mafioso" e l'accertamento deve essere basato su indicatori fattuali specifici
art. 610 cod. pen. (violenza privata/estorsione)
La valutazione della causalità dell'intimidazione rispetto all'evento (dimissioni) deve essere rigorosa; non ogni frase o intervento antecedente è idoneo a integrare efficacia causale
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basata su prove dichiarative decisive deve procedere, in modo mirato, alla rinnovazione delle prove dichiarative contestate; la mancata rinnovazione e l'assenza di motivazione rafforzata possono comportare annullamento
art. 533 c.p.p.
Richiamato il principio che la condanna richiede il superamento di ogni ragionevole dubbio; la Corte evidenzia il diverso onere probatorio rispetto all'assoluzione
art. 50, comma 3 c.p.p. (irretrattabilità dell'azione penale)
Il PM non può riformulare l'imputazione in modo da sottrarre porzioni di condotta già oggetto del processo: la riperimetrazione artificiosa di contestazioni temporali può violare il ne bis in idem e rendere improcedibile nuova azione per lo stesso fatto storico
art. 81 c.p. (continuazione)
In tema di aumento per continuazione, il minimo applicabile alla pena aumentata può essere anche un solo giorno di reclusione; la Corte censura errata applicazione che ha dato per scontato un aumento non giustificato
art. 603 c.p.p. e giurisprudenza CEDU art. 6
Richiamato il diritto al contraddittorio e al confronto con i testimoni davanti al giudice che decide, in particolare quando si rovesciano assoluzioni in condanne; l'orientamento della Corte EDU impone rinnovazione probatoria quando le dichiarazioni rese in primo grado sono decisive
Massime di principio
- Se una Corte d'appello riforma in pejus un'assoluzione basandosi su dichiarazioni rese in primo grado, deve, ove quelle dichiarazioni siano «decisive», disporne la rinnovazione in udienza davanti a sé (art. 603 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità/CEDU); altrimenti la condanna è annullabile per vizio motivazionale
- Il pubblico ministero non può, in modo artificioso, ridurre temporalmente una contestazione originariamente "aperta" al fine di sottrarre porzioni di fatto al giudizio: l'irretrattabilità dell'azione penale e il divieto di ne bis in idem richiedono che il giudice verifichi se, nella sostanza storico-naturalistica, sia stata promossa azione per lo stesso fatto
- Per l'integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa occorre un contributo esterno concreto, efficace e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, non meri atti occasionali o accessori privi di efficacia causale autonoma
- Il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata o dell'uso del metodo mafioso richiede riscontri fattuali specifici (es. impiego sistematico di strumenti di arma o modalità che dimostrino la potenza intimidatoria dell'organizzazione), non il semplice rinvenimento di armi o la generica appartenenza
- In caso di contestazioni sulla commisurazione della pena in seguito a continuazione (art. 81 c.p.), la Corte può ritenere legittimo fissare l'aumento anche al minimo (anche 1 giorno di reclusione); il giudice deve motivare la scelta quantitativa
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