Cassazione Civile, Sentenza n. 5595/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un Comune aveva convenuto davanti alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la società affidataria della riscossione delle proprie entrate, chiedendo, ai sensi dell’art. 58 del R.D. n. 1038 del 1933, il risarcimento di Euro 11.898.890,12 per la parziale omissione della riscossione di tributi e il dedotto inadempimento della convenzione stipulata il 10 luglio 2008. La Corte dei conti di primo grado aveva accolto la domanda e condannato la società a pagare Euro 12.091.238,46; in appello, la Corte dei conti – III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza depositata il 1° febbraio 2018, aveva rideterminato la somma dovuta in Euro 9.793.475,64. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ex lege alla società, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha denunciato difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che l’art. 58 non consentirebbe di creare un’azione di responsabilità non prevista dalla legge, che la domanda avrebbe natura contrattuale e che sarebbe mancato il previo procedimento amministrativo previsto dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999; con il secondo ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla concessione di pubblici servizi; con il terzo ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia riguarderebbe l’adempimento della convenzione. Comune e Procuratore generale presso la Corte dei conti hanno resistito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione dell’interpretazione dell’art. 58 del R.D. n. 1038 del 1933 e della mancata attivazione del procedimento previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999 investiva, rispettivamente, errori interni all’esercizio della giurisdizione e modalità procedimentali, non i limiti esterni sindacabili dalla Cassazione; inoltre, la censura era estranea alla ratio della decisione impugnata, che aveva fondato la giurisdizione sulla materia della controversia e sulla qualità di agente contabile del concessionario. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati perché la società concessionaria, incaricata di riscuotere denaro pubblico e di detenerlo tra la riscossione e il versamento, rivestiva la qualifica di agente contabile; la controversia sulla gestione dei crediti tributari e sulla responsabilità per le omissioni nella riscossione rientrava quindi nella giurisdizione della Corte dei conti, quale verifica dei rapporti di dare e avere tra agente ed ente impositore. L’Agenzia è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti del Procuratore generale, parte solo in senso formale. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale – la quale ha carattere vincolante perchè volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111 Cost., comma 8, – il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, negando la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato alle ipotesi di invasione o sconfinamento nella sfera di altro potere, di arretramento dalla giurisdizione o di affermazione/negazione della giurisdizione in contrasto con l’attribuzione della materia a un altro giudice; non consente di sindacare gli errori interni nell’interpretazione o nell’applicazione della legge.
art. 58 R.D. n. 1038 del 1933
Va aggiunto che il motivo è inammissibile anche per estraneità alla ratio decidendi (e dunque difetto di decisività), avendo la Corte dei conti riconosciuto la propria giurisdizione non sulla base del citato art. 58, come si afferma nel motivo, ma della materia implicata dalla controversia, peraltro in conformità a quanto da tempo affermato da questa Corte, ossia che l’art. 58 in discorso, mediante la previsione di “altri giudizi ad istanza di parte”, introduce una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l’unico limite, che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. U. 10 febbraio 2009, n. 5463).
L’art. 58 prevede una categoria residuale e aperta di giudizi ad istanza di parte davanti alla Corte dei conti, promuovibili anche da soggetti diversi dal pubblico ministero, purché la controversia riguardi una materia attribuita alla giurisdizione contabile.
artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112 del 1999
1.1.2. Investe parimenti l’ambito dell’error in procedendo, ed è dunque inidonea a fondare la censura di difetto assoluto di giurisdizione, la denuncia della proposizione del giudizio senza il previo esperimento del procedimento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20. La censura attiene ad una modalità procedimentale strumentale al giudizio ad istanza di parte, ed in particolare la controversia tra agente della riscossione ed ente impositore in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di tributi, e dunque trattasi di censura relativa ai limiti interni della giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14 gennaio 2005, n. 476).
La dedotta omissione del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 19 e 20 attiene alle modalità procedimentali del giudizio e ai limiti interni della giurisdizione contabile; non integra, perciò, un difetto assoluto di giurisdizione sindacabile in cassazione.
art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto” (Cass. Sez. U. 18 giugno 2018, n. 16014; 16 novembre 2016, n. 23302).
La Corte ha respinto la prospettazione della giurisdizione amministrativa esclusiva, affermando che la controversia in esame, per oggetto e qualità di agente contabile del concessionario, appartiene alla giurisdizione contabile. Il testo non elabora ulteriormente il contenuto della norma del codice del processo amministrativo.
artt. 1218 e 1223 c.c.
4.1. Nella specie viene fatta valere proprio la responsabilità dell’agente della riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell’esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari del Comune.
La Corte qualifica la domanda come volta a far valere la responsabilità dell’agente per la condotta inadempiente nella gestione dei crediti tributari, ma ritiene che la natura sostanziale della pretesa non sposti la giurisdizione: la controversia resta contabile in ragione della funzione pubblica esercitata e della qualità di agente contabile. Non viene svolta una distinta interpretazione dei criteri sostanziali degli artt. 1218 e 1223 c.c.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti per l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda i limiti esterni della giurisdizione. La denuncia di un’erronea interpretazione o applicazione della legge, così come quella relativa a modalità procedimentali interne, non diventa censura di giurisdizione per il solo fatto di essere formulata come inesistenza della norma applicata.
- L’art. 58 del R.D. n. 1038 del 1933 contempla una categoria residuale e aperta di giudizi ad istanza di parte davanti alla Corte dei conti, esercitabili da soggetti diversi dal pubblico ministero quando la materia appartenga alla giurisdizione contabile.
- Il concessionario incaricato di riscuotere denaro pubblico e di detenerlo nel periodo tra la riscossione e il versamento riveste la qualifica di agente contabile. Le controversie con l’ente impositore sulla gestione delle somme e sui rapporti di dare e avere, compresa la responsabilità per omessa riscossione di crediti dell’ente, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.
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