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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35121/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente tra una società e un istituto di credito. Sul primo conto, estinto nel 2005, il giudice di merito aveva disposto un riconteggio con espunzione delle clausole ritenute nulle o inefficaci e applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b., pervenendo a un saldo a credito della società; sul secondo conto, acceso nel 2005, era stato accertato un saldo passivo a favore della banca. La società ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) denuncia di violazione dell'art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996 per non avere la Corte d'appello verificato, sul primo conto, il superamento del tasso soglia secondo la formula matematica che essa riteneva corretta, e non secondo le istruzioni della Banca d'Italia; 2) analoga censura per il secondo conto, con contestazione del mancato computo delle commissioni di massimo scoperto nel TEG, richiamo alla giurisprudenza di legittimità e deduzione di nullità per indeterminatezza della clausola CMS; 3) violazione delle norme sull'anatocismo per avere ritenuto valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul secondo conto, nonostante l'elevato divario tra tassi debitori e creditori; 4) violazione dell'art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996 per avere escluso l'usura soggettiva per difetto di prova, sostenendo la società che la sola documentazione contabile fosse sufficiente a ricostruirla.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con il decisum e, comunque, le doglianze sull'usura oggettiva non erano specifiche e decisive: per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non va automaticamente esclusa dal giudizio di usurarietà, ma deve essere oggetto di separata comparazione secondo il criterio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite; tuttavia la ricorrente non aveva dedotto in modo concreto l'incapienza del margine di compensazione tra interessi e CMS. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, nei rapporti successivi alla delibera CICR del 2000, l'anatocismo è consentito se vi è pari periodicità tra interessi attivi e passivi e specifica pattuizione scritta, senza che la legge richieda un limite massimo di differenza tra tassi creditori e debitori. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché la ricorrente aveva confuso usura oggettiva e usura soggettiva: quest'ultima richiede la prova dello stato di bisogno e dell'approfittamento da parte della banca, prova che nel caso concreto era mancata. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    disciplina l'usura; per l'usura soggettiva occorrono lo stato di bisogno della vittima e l'approfittamento della controparte; per l'usura oggettiva il confronto tra tasso praticato e tasso soglia deve seguire criteri omogenei e simmetrici.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    norma cardine della disciplina antiusura; il tasso soglia va ricostruito secondo il sistema dei decreti ministeriali e dei criteri tecnici di rilevazione dei tassi medi.

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato come tasso sostitutivo applicato nel riconteggio del conto, in presenza di clausole nulle o inefficaci.

  • art. 2 bis d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009

    non è norma di interpretazione autentica, ma disposizione innovativa; per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010 ha introdotto una disciplina nuova sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto.

  • art. 120 t.u.b.

    dopo la modifica del D.Lgs. n. 342/1999 consente la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni stabilite dalla legge e dalla delibera CICR.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in tema di anatocismo; la sua disciplina è derogata nei rapporti bancari alle condizioni previste dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera CICR.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    legittima la capitalizzazione infrannuale degli interessi nei conti correnti se vi è pari periodicità tra interessi attivi e passivi e specifica approvazione scritta.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010 la verifica dell'usura che coinvolga la commissione di massimo scoperto richiede un controllo simmetrico e separato: interessi e CMS devono essere confrontati con le rispettive soglie, senza poter escludere automaticamente la CMS dal calcolo, ma la censura in cassazione deve indicare in modo specifico perché, nel caso concreto, il margine di compensazione non esaurisce l'eccedenza.
  • La doglianza sull'usura è inammissibile se si limita a contestare in astratto il metodo di calcolo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare, con dati concreti, la decisività dell'errore denunciato.
  • Nel regime successivo alla delibera CICR del 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti bancari è valida quando sia pattuita per iscritto e sia rispettata la pari periodicità tra interessi creditori e debitori; non è richiesto che il divario tra i tassi sia contenuto entro una soglia massima.
  • L'usura soggettiva richiede prova specifica dello stato di bisogno della vittima e dell'approfittamento della banca; non può essere desunta automaticamente dai soli dati contabili o dal fatto che il tasso applicato sia superiore al TEGM.
  • Quando il giudice di merito abbia ricondotto il saldo del conto a un ricalcolo con espunzione delle clausole nulle e applicazione del tasso sostitutivo, il ricorso per cassazione deve misurarsi con quella concreta operazione contabile e non con una critica generica al criterio tecnico adottato.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteAnatocismoUsura bancariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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