Sentenza n. 388/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 442/2024, recante la condanna del Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con condanna al pagamento di euro 1.576,04 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna al pagamento di euro 1.676,35 oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito senza formulare difese né dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso: la sentenza era stata notificata al Ministero il 3 gennaio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato l’8 settembre 2025. Poiché il Ministero non aveva dedotto né provato di avere adempiuto, il giudice ha accertato la perdurante inottemperanza e gli ha ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il pagamento di euro 1.576,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’integrale soddisfo, e di euro 1.676,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata, in sostituzione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua la fattispecie di ottemperanza relativa all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un’amministrazione pubblica il pagamento di somme di denaro.
- Prima di agire esecutivamente nei confronti di un’amministrazione statale per una condanna pecuniaria deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata allegazione e dimostrazione da parte dell’amministrazione dell’avvenuto adempimento al giudicato consente di accertare la perdurante inottemperanza e di ordinare l’esecuzione entro un termine fissato dal giudice.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituire l’amministrazione e di porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
- Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e, nell’esecuzione del giudicato, esercita i poteri necessari alla sua attuazione non per perseguire autonomamente finalità di interesse pubblico, ma in funzione vincolata all’adempimento del comando giudiziale.
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