Cassazione Penale, Sentenza n. 1761/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP, con contestazione dei reati di furto aggravato (autovettura e bobina di rame) e di tentate estorsioni ai danni di Marco Longo e Francesco Giglio, aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che si era solo millantato per "accreditarsi" presso il gruppo criminale e che le presunte vittime avevano negato richieste estorsive), contestava l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso e chiedeva la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva, rilevando anche lo scarso ruolo e la vetustà delle condotte contestate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi come manifestamente infondati o non pertinenti e ha dichiarato infondato il terzo motivo. Ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e coerente, valorizzando in particolare le intercettazioni contenenti ammissioni dell'Amato che costituivano rilevanti elementi indiziari. La Corte ha affermato che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione e non può riaprire una rivalutazione del materiale probatorio purché la motivazione sia perspicua. Ha inoltre condiviso l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso quando le condotte evocano la contiguità a gruppi mafiosi allo scopo di intimidire. Infine ha ritenuto implicita la valutazione negativa sulla possibilità di disporre misure meno gravose, confermando gli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma di procedimento: indica il rimedio del riesame esperito davanti al Tribunale; qui usata per inquadrare il gravame sull'ordinanza cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate in relazione all'apprezzamento degli indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle contestazioni sulla conferma della misura: la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per la misura.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in particolare il comma 3: la Corte ha fatto riferimento alla presunzione operante e ha ritenuto che gli elementi fattuali indicati dal giudice di merito fossero sufficienti a dimostrare il pericolo di reiterazione, non venendo superata la presunzione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante di tipo mafioso è stata ritenuta configurabile quando l'azione è posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa e funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento; la Corte ha confermato l'interpretazione del Tribunale in tal senso.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Norme richiamate per le modalità di trattazione in udienza in camera di consiglio (procedure e forme derogatorie trasferite dalle disposizioni emergenziali).
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato a verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non affetta da errori logici.
- Le intercettazioni che contengono ammissioni o frasi autoaccusatorie possono costituire elementi indiziari forti e legittimare una misura cautelare se correttamente interpretate e motivate.
- La sola negazione delle presunte vittime non è di per sé decisiva per escludere la sussistenza degli indizi: va valutato il complesso probatorio, inclusi i riscontri dai dialoghi intercettati e altri elementi fattuali.
- L'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) si configura quando le condotte evocano la contiguità a un gruppo mafioso e mirano a creare nella vittima una condizione di assoggettamento o timore, anche se l'associazione non è direttamente implicata nella azione.
- La richiesta di sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa richiede una risposta puntuale: tuttavia, se la motivazione del giudice indica che l'unica misura idonea è quella applicata per il rischio di reiterazione, tale decisione può essere considerata implicita e sufficiente.
- Per impugnare con successo una ordinanza cautelare occorre dimostrare vizi logici o giuridici nella motivazione (incoerenze, contraddizioni, omissioni rilevanti); il mero dissenso sulla valutazione del peso delle prove è normalmente insufficiente.
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