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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23982/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati dal GIP per il reato di favoreggiamento aggravato (art. 416-bis) per aver aiutato membri di un clan a eludere le indagini sull'aggressione all'ex consigliere comunale Arcangelo Della Rocca. Il ricorrente contestava: 1) la perdita di efficacia della misura per mancata o ritardata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nei termini di cui all'art. 309 c.5 e c.10 c.p.p.; 2) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di avvisi/assistenza difensiva o perché già, secondo la difesa, indagato al momento delle dichiarazioni; 3) l'insussistenza della gravità indiziaria e l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e dell'aggravante per agevolazione mafiosa.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e reiterativi. Ha ritenuto che: la trasmissione telematica (TIAP) degli atti, comprensiva dei decreti autorizzativi, è avvenuta nei termini e la temporanea illeggibilità è stata sanata con la produzione in udienza, quindi non sussiste l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.10 c.p.p.; i decreti autorizzativi sono atti processuali e non probatori e la sanzione di inefficacia opera solo quando manchino atti a contenuto probatorio effettivamente utilizzati dal giudice; le intercettazioni e i supporti acquisiti sono utilizzabili salvo diversa illegittimità nella loro adozione (artt. 267-268 c.p.p.), che non è stata contestata; le dichiarazioni rese da Gaglione erano legittimamente raccolte quando era persona informata sui fatti e sono divenute ulteriormente gravemente indizianti alla luce delle successive intercettazioni, dei riscontri video e delle dichiarazioni del collaboratore/autore materiale; la contestazione della paura come motivo della reticenza è infondata rispetto agli elementi che dimostrano dolo di favoreggiamento a vantaggio del sodalizio. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata richiamata come fattispecie cui si riferisce l'aggravante mafiosa: il favoreggiamento è stato ritenuto aggravato per il vantaggio arrecato a soggetti inseriti in un'associazione di tipo mafioso.

  • art. 309, comma 5 e comma 10 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che la sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dal comma 10 si applica in relazione all'omessa trasmissione di atti a contenuto probatorio effettivamente utilizzati, non già per la sola tardiva o difettosa trasmissione di atti meramente processuali (come i decreti autorizzativi).

  • art. 267 e 268 cod. proc. pen.

    Richiamati come limiti normativi dell'utilizzabilità delle intercettazioni: eventuali violazioni delle norme che disciplinano le intercettazioni possono rendere le captazioni inutilizzabili; tuttavia, nel caso in esame non è stata prospettata una illegittimità di tale portata.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che per autorizzare intercettazioni è sufficiente la presenza di gravi indizi che colleghino la persona ai fatti oggetto di indagine; non è richiesta la prova di colpevolezza già acquisita.

  • art. 63, comma primo, cod. proc. pen.

    La Corte applica la distinzione tra dichiarazioni rese come persona informata/testimone che possono essere 'indizianti' (art.63) e le dichiarazioni che integrino un distinto reato: la norma tutela il nemo tenetur ma non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni che contengano elementi di responsabilità penale quando emergano dai racconti stessi.

  • art. 378 cod. pen.

    Riferita nella contestazione difensiva; la Corte valuta che la fattispecie di favoreggiamento (richiamata anche tramite questa norma) è supportata da convergenza probatoria sufficientemente grave per giustificare la misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • La tardiva o temporaneamente illeggibile trasmissione telematica di atti processuali (es. decreti autorizzativi) non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la sanzione prevista dall'art. 309 c.10 c.p.p. è riferita soprattutto all'omessa trasmissione di atti a contenuto probatorio effettivamente utilizzati dal giudice.
  • I decreti che autorizzano intercettazioni sono atti processuali e non costituiscono di per sé prova: la rilevanza probatoria è nelle registrazioni e nei supporti digitali che devono essere messi a disposizione delle parti.
  • L'autorizzazione alle intercettazioni richiede la sussistenza di gravi indizi e un nesso con la persona intercettata; la presenza di intercettazioni non implica automaticamente che la persona fosse già formalmente indagata al momento delle dichiarazioni rese.
  • Una persona sentita come testimone o persona informata sui fatti può rendere dichiarazioni 'indizianti' utilizzabili dagli investigatori se le sue stesse parole rivelano responsabilità penale: la tutela nemo tenetur non copre le dichiarazioni che creano indizi di reità.
  • La prova della gravità indiziaria si fonda sulla convergenza di elementi diversi (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di terzi, riscontri): la ricostruzione logica e coerente di più fonti rafforza la legittimità della misura cautelare.
  • Se i decreti o documenti sono prodotti in udienza, la difesa deve tempestivamente richiedere il tempo necessario per esaminarli o sollevare obiezioni specifiche, altrimenti le eccezioni sulla loro tardiva produzione rischiano di essere ritenute prive di fondamento.

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