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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Abruzzo prot. n. RA/0204857/22 del 25 maggio 2022, avente ad oggetto “Pratica n. 01930200660 - SUAP 1645 - 01930200660 Residenza Sanitaria Assistita Assistenziale Starbene’. Riscontro.”; - del provvedimento del Comune dell’Aquila - Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di Carattere Strategico - Servizio SUAP, protocollo d’uscita n. 70845 del 22 luglio 2022, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (art. 3 L.R. 32/2007) - Struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni di RSA Demenze in regime Residenziale, attività di assistenza di soggetti non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, dotazione di 60 posti letto”; - della comunicazione della pratica SUAP, protocollo REP PROV AQ/AQ - SUPRO/0042783 del 22 luglio 2022, avente ad oggetto “Comunicazione SUAP pratica n. 01930200660 - 28062021-1724 - SUAP 1645 - 01930200660 Residenza Sanitaria Assistenziale Starbene”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto; - delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 129/2017 e n. 816/2017, nella parte in cui stabiliscono, per la RSA Anziani, un fabbisogno residuo di zero posti letto e, per la RSA Demenze, un fabbisogno residuo che non tiene conto delle dotazioni effettivamente attivate dalla ASL di Avezzano - Sulmona - L’Aquila e di quelle “rinunciate”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Starbene s.r.l. in data 23 dicembre 2025: - della determinazione della Regione Abruzzo n. DPF018/47 del 13 ottobre 2025, avente ad oggetto “Starbene s.r.l. con sede a L’Aquila (AQ) Via Australia n. 13 (C.F./P.IVA 01930200660) - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROT. 31830 DEL 30/06/2021 CONFERMATA AI SENSI DELLA DGR 593/2024”, comunicata in pari data, nella parte in cui non ha rilasciato alla Starbene s.r.l. il parere di compatibilità per i 36 posti letto di RSA Anziani; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione di una RSA e successivo parere regionale di compatibilità programmatoria negativo per i posti RSA Anziani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA con 60 posti letto, di cui 36 per RSA Anziani e 24 per RSA Demenze. Il SUAP del Comune dell'Aquila aveva archiviato il procedimento rilevando, da un lato, l'assenza del certificato, oggi sostituito dalla segnalazione certificata, di agibilità dell'immobile e, dall'altro, il mancato rilascio del parere regionale favorevole di compatibilità programmatoria. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina di settore, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erroneità dei presupposti e violazione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Ha contestato il diniego regionale, l'omessa verifica dell'attuale fabbisogno di posti letto per RSA Anziani e Demenze, la sospensione dell'istanza relativamente ai posti RSA Anziani e l'accertamento dell'inagibilità dell'immobile. Dopo la sopravvenuta espressione di un parere favorevole per 21 dei 24 posti RSA Demenze e negativo per i 36 posti RSA Anziani, la società ha proposto motivi aggiunti contro la determinazione regionale, censurando il metodo di calcolo del fabbisogno, il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità, la contraddittorietà e l'errore sui presupposti, in particolare per il mancato computo di posti derivanti dalla mancata riconversione di strutture riabilitative. In udienza e nella memoria la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alle censure relative ai posti RSA Demenze.

La decisione

Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida ed esaminato prioritariamente la censura relativa all'assenza dell'agibilità dell'immobile. Ha ricostruito il procedimento previsto dall'art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e dalla l.r. Abruzzo 32/2007, evidenziando che il Comune è competente al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere regionale obbligatorio e vincolante sulla compatibilità programmatoria e degli ulteriori pareri tecnici. Il provvedimento comunale era plurimotivato: sia l'assenza dell'agibilità sia il parere regionale negativo costituivano autonomi presupposti dell'archiviazione. La censura sull'agibilità è stata ritenuta infondata, poiché la ricorrente non ha contestato l'effettiva mancanza del requisito, ma solo la sua mancata previsione espressa nella legge regionale. Il certificato o la segnalazione certificata di agibilità è stato qualificato come requisito strutturale preliminare, essenziale e inderogabile per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria. Poiché tale autonoma ragione era sufficiente a sorreggere l'archiviazione, la ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale all'esame delle censure relative al metodo di determinazione del fabbisogno e al parere regionale: l'eventuale loro accoglimento non avrebbe consentito di ottenere il bene della vita, cioè la realizzazione della RSA. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato, ma il dispositivo lo ha complessivamente respinto. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche un eventuale annullamento del parere regionale non avrebbe superato l'assenza dell'agibilità. La società è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori, 3.000 euro in favore della Regione e 3.000 euro in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    compatibilità del progetto "in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture"

    Attribuisce al Comune la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle strutture sanitarie e sociosanitarie, previa acquisizione del parere regionale obbligatorio e vincolante sulla compatibilità programmatoria.

  • art. 3, comma 1, l.r. Abruzzo 32/2007

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, comprendendo nuova costruzione, adattamento, mutamento di utilizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento.

  • art. 1, comma 2, l.r. Abruzzo 32/2007

    Individua le diverse fattispecie ricomprese nella nozione di realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

  • art. 5 l.r. Abruzzo 32/2007

    È richiamato quale disposizione relativa all'attività di vigilanza successiva al rilascio dell'autorizzazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, il Comune adotta il provvedimento finale, previa acquisizione del parere regionale obbligatorio e vincolante sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno e la programmazione sanitaria, nonché degli ulteriori pareri tecnici previsti dalla disciplina di settore.
  • Il certificato di agibilità, oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, costituisce un requisito strutturale preliminare, essenziale e inderogabile per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o sociosanitaria, sia per nuove costruzioni sia per interventi su edifici esistenti.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più autonome ragioni motivazionali, è sufficiente che una di esse rimanga immune dalle censure o risulti legittima perché l'atto conservi efficacia; in tal caso il ricorrente non ha interesse concreto e attuale all'esame delle censure rivolte contro le altre ragioni.
  • L'eventuale illegittimità del parere regionale di compatibilità programmatoria non può comportare l'annullamento dell'archiviazione della domanda di autorizzazione quando permane, quale autonoma ragione ostativa, l'assenza di un requisito essenziale dell'immobile, come l'agibilità, idoneo da solo a impedire il conseguimento del bene della vita.
  • Il giudice può esaminare prioritariamente il motivo la cui decisione consente di definire la controversia secondo il principio della ragione più liquida, anche in assenza di una graduazione espressa dei motivi da parte del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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