Cassazione Penale, Sentenza n. 11704/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva riformato la sentenza di primo grado condannandoli per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico e dichiarando di non dover procedere per abuso d'ufficio. Hanno proposto quattro motivi: a) vizio di motivazione per il riconoscimento di una circostanza aggravante ex art. 476, comma 2 c.p. mai contestata nel capo di imputazione; b) violazione di legge per l'esclusione del decorso del termine prescrizionale per effetto di un'aggravante non ritenuta in primo grado e non impugnata dal P.M.; c) vizio di motivazione sull'attribuzione della natura fidefacente al verbale di concordamento dei prezzi dell'08/01/2015; d) vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il motivo ritenuto fondato riguarda la prescrizione: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato l'aggravante del secondo comma dell'art. 476 c.p. non risultante né dal capo di imputazione né dalla sentenza di primo grado, sicché il termine prescrizionale corretto è quello dell'ipotesi semplice (7 anni e 6 mesi dalla data dell'atto), scaduto il 6 settembre 2022 (con aggiunta dei 60 giorni di sospensione per legittimo impedimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p. in mancanza della sua contestazione nel capo di imputazione e della sua considerazione in primo grado, ha computato il termine prescrizionale dell'ipotesi semplice (7 anni e 6 mesi dall'8/01/2015, con 60 giorni di sospensione per legittimo impedimento) ed ha concluso che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
art. 476, comma 2 cod. pen.
Il secondo comma disciplina la fattispecie aggravata per il falso in atto pubblico quando l'atto è 'fidefacente'; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non poteva essere applicata se non era espressamente contestata nel capo di imputazione o evocata mediante formule equivalenti.
art. 479 cod. pen.
art. 479 cod. pen. (richiamato nel testo)
Articolo richiamato in tema di falsità in atti pubblici; la sentenza segnala che non vi erano elementi nel capo di imputazione o nella motivazione di primo grado che ricondussero alla fattispecie aggravata prevista dagli artt. 479 e 476, comma 2.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La norma consente la pronuncia di assoluzione quando dagli atti emerge in modo chiaro e non discutibile l'inesistenza del fatto o la sua irrilevanza penale; la Corte ricorda che tale proscioglimento è possibile solo se l'esclusione del reato emerge in modo ictu oculi dagli atti, condizione non verificata nel caso, pertanto non applicata.
Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019 (dep. 04/06/2019), Rv. 275436
Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (dep. 04/06/2019 ) Rv. 275436
Principio espresso: la qualità fidefacente dell'atto dev'essere contestata nel capo di imputazione (direttamente o con formule equivalenti) perché l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 possa essere legittimamente ritenuta in sentenza; la mera valutazione in sentenza non può supplire alla mancata contestazione.
Sezioni Unite, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti), Rv. 244274
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Principio sul proscioglimento ex art. 129, comma 2: l'assoluzione per estinzione del reato o per insussistenza deve basarsi su elementi dagli atti assolutamente non contestabili; altrimenti la questione attiene a valutazioni che richiedono accertamento e non consentono il proscioglimento immediato.
Massime di principio
- Se nel capo di imputazione non è specificata la natura 'fidefacente' dell'atto o non sono usate formule equivalenti, non è legittimo ritenere in sentenza l'aggravante dell'art. 476, comma 2 c.p.
- La prescrizione va calcolata sulla fattispecie effettivamente contestata: se l'aggravante non è applicabile, si applica il termine prescrizionale dell'ipotesi semplice.
- I periodi di sospensione del termine di prescrizione (es. per legittimo impedimento) vanno computati nel termine complessivo e possono determinare l'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di appello.
- Quando il reato è estinto per prescrizione prima della decisione impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio (non è necessario rinviare per nuove valutazioni di merito).
- Il proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo se l'inesistenza del fatto o la non imputabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non discutibile; altrimenti eventuali vizi di istruzione o di valutazione vanno trattati con annullamento e rinvio, salvo che non intervenga estinzione del reato.
- La mancata impugnazione o contestazione di aggravanti da parte dell'Ufficio del pubblico ministero limita la possibilità che tali aggravanti siano ritenute in appello o in sentenza di legittimità.
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