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Sentenza

Sentenza n. 1018/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per carenza della capacità reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Mantova relativo a una domanda presentata nell’ambito del cd. Decreto Flussi per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario stagionale. Nel procedimento, l’amministrazione aveva contestato l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro e la mancata produzione di documentazione, assegnando un termine per le integrazioni. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della valutazione della capacità economica, sostenendo che l’impresa svolgesse scambi commerciali internazionali non soggetti a fatturazione elettronica e producendo in giudizio fatture cartacee emesse verso imprese estere ed estratti conto bancari attestanti i relativi accrediti. Ha inoltre sostenuto che l’indicazione dell’impresa come società edile nell’asseverazione professionale fosse dovuta a un mero refuso. In secondo luogo, ha dedotto la lesione del legittimo affidamento su un esito favorevole dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla capacità economica, ha rilevato che le fatture cartacee erano state prodotte soltanto in giudizio e non erano state trasmesse alla Prefettura neppure dopo il preavviso di rigetto; pertanto, non potevano essere valutate ai fini della legittimità del provvedimento e non potevano essere utilizzate per dimostrare ex post l’illegittimità di una decisione corretta sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione. Il Collegio ha inoltre richiamato l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, rilevando che la Guardia di Finanza non aveva riscontrato trasmissioni periodiche di corrispettivi per il 2025. Ne è derivato un giudizio di dubbia attendibilità della prospettazione economica del ricorrente; per tale ragione, il TAR ha ritenuto opportuna la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Entrate di Brescia per le verifiche fiscali di competenza, senza che ciò modificasse l’esito del giudizio. Quanto all’affidamento, il motivo è stato ritenuto infondato perché la mera presentazione di un’istanza non genera un affidamento legittimo sul suo accoglimento. Inoltre, il nulla osta non era mai stato rilasciato: la Prefettura aveva svolto i controlli, adottato il preavviso di rigetto e poi emanato il diniego, sicché mancava qualsiasi precedente atto favorevole idoneo a fondare un affidamento tutelabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti.

    Consente al giudice, ricorrendone i presupposti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015

    I soggetti passivi di cui al comma 3 [...] trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

    L’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti esteri rileva nella verifica dell’attendibilità della capacità economica dichiarata dal datore di lavoro.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    L’asseverazione professionale prodotta dal datore di lavoro è stata considerata dall’amministrazione, ma non è stata ritenuta sufficiente a superare le risultanze degli accertamenti fiscali e la contestata incapienza reddituale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e della sua impresa.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e agli elementi istruttori disponibili al momento della sua adozione; documenti prodotti soltanto in giudizio non possono rendere ex post illegittimo un provvedimento che, sulla base degli elementi allora disponibili, non lo era.
  • Quando la capacità economica del datore di lavoro costituisce presupposto per il rilascio del nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero, l’amministrazione può valutarne l’attendibilità anche mediante i dati risultanti dagli accertamenti fiscali e dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria; un’asseverazione professionale non prevale automaticamente su risultanze fiscali contrarie o su elementi che ne mettano in dubbio l’attendibilità.
  • La mera presentazione di un’istanza amministrativa non genera, di per sé, un legittimo affidamento sul suo accoglimento; l’affidamento tutelabile richiede una condotta amministrativa specifica e idonea a ingenerare una ragionevole aspettativa qualificata.
  • In assenza di un precedente provvedimento favorevole, il fatto che l’amministrazione abbia avviato i controlli e successivamente adottato un preavviso di rigetto e un diniego non può fondare un affidamento del richiedente sul rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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