Cassazione Penale, Ordinanza n. 04316/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso era diretto esclusivamente contro il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto insindacabile nei termini dedotti e comunque sorretto da motivazione congrua.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo emerge solo che due imputate hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità e, comunque, è manifestamente infondata perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era esaustiva e priva di evidenti illogicità. Il Collegio richiama il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione esaustiva e non illogica; il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti quelli allegati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione, non potendo risolversi in una nuova valutazione di merito.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è immune da censura se risulta esaustiva e non presenta evidenti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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