Cassazione Penale, Sentenza n. 00663/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con otto motivi: (1) vizio di motivazione per omessa/erronea valutazione delle prove e per non aver esaminato doglianze specifiche sollevate in appello (affidabilità delle persone offese, condotte dei consulenti, chat/fotografie, rinnovazione istruttoria); (2) vizio di motivazione e violazione di legge sugli artt. 609-quater e 192 c.p.p. per l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; (3) vizio per il doppio ruolo (consulente del P.M. e poi psicoterapeuta) che avrebbe viziato l'audizione protetta e violato la Carta di Noto; (4) ingiustificato diniego della rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (tra cui acquisizione copia forense di telefoni/computer, escussione di consulenti e testimoni); (5) motivazione apparente della Corte d'appello per omessa risposta a censure difensive; (6) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-quater, comma 6; (7) mancato riconoscimento ex officio delle attenuanti generiche (art. 62-bis); (8) vizio di motivazione sull'aumento ex art. 81 c.p. per la continuazione (contestata la valutazione del peso del reato satellite).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte inammissibile. Principali esiti: rigetto dei motivi sostanziali (in particolare quelli relativi all'attendibilità delle minori e al presunto condizionamento terapeutico), con conferma della valutazione complessiva e conforme dei giudici di merito; dichiarazione di manifesta infondatezza delle censure che richiedevano diversa valutazione dei fatti (limite del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme); rigetto del motivo sul presunto impedimento del doppio ruolo del consulente (la sovrapposizione consulente/terapeuta non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni); rigetto delle censure sul diniego di rinnovazione istruttoria (la Corte d'appello ha motivato che le prove richieste non erano dirimenti); i motivi relativi a riconoscimento di attenuanti e alla misura della continuazione (sesti, settimo e ottavo) sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi (non proposti in appello). Conseguenza pratica: il ricorso per cassazione è respinto e resta confermata la condanna in sede di merito (pena e statuizioni del giudice di appello).
Norme richiamate
art. 81 c.p. (continuazione)
Aumento per il vincolo della continuazione; la Corte ha ricordato che, se la continuazione è riconosciuta, il giudice deve motivare il valore ponderale attribuito ai reati satellite; contestazioni tardive su tale motivazione sono inammissibili se non sollevate in appello
art. 61 n. 11 c.p.
Circostanza aggravante prevista e richiamata nel quadro fattuale (nessuna specifica rettifica da parte della Cassazione)
art. 609‑quarter c.p.
Normativa sostanziale sui delitti sessuali su minori; la Corte evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova piena, ma il giudice deve valutare rigorosamente credibilità e attendibilità
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione della prova; invocata dalla difesa per presunti vizi valutativi delle dichiarazioni, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua
art. 603 c.p.p.
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte richiama le tre ipotesi (riassunzione, prove sopravvenute, acquisizione d'ufficio) e il principio secondo cui la rinnovazione è eccezionale e va motivata; il rigetto può essere implicito se il giudice ritiene l'istruttoria già sufficiente
art. 606 c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può intervenire solo per vizi che concernono omissioni nell'esame di temi probatori devoluti o per manifeste contraddizioni; non può rivalutare il compendio probatorio già adeguatamente motivato dai giudici di merito
art. 546, 125 c.p.p. e art. 111 Cost.
citati nella doglianza (art. 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 111 comma 6 Cost.)
Richiami al dovere del giudice d'appello di motivare puntualmente sulle censure; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e non apparente
art. 62‑bis c.p.
Attenuanti generiche: la difesa ne ha chiesto il riconoscimento, ma la questione non era stata proposta in appello e quindi è stata ritenuta nuova e inammissibile in cassazione
art. 225, 222, 226 c.p.p.
Riferimenti alla posizione e ai doveri dei periti e consulenti tecnici; la Corte distingue periti d'ufficio (con obbligo di obiettività) da consulenti di parte e ritiene legittimo che il giudice aderisca alle conclusioni del perito d'ufficio senza dover dimostrare in motivazione l'erroneità dei consulenti di parte
Carta di Noto (linee guida)
Documentazione tecnica/professionale non normativa: la Corte ribadisce che la Carta non ha valore vincolante; la mancata osservanza richiede un'onere motivazionale più stringente ma non implica automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni
art. 190, 190‑bis, 495 c.p.p.
Norme richiamate nella disciplina delle prove sopravvenute e dei limiti alla rinnovazione in appello; la Corte ha valutato che le prove richieste non erano decisive o erano irrilevanti
Massime di principio
- In reati sessuali su minori, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova piena autonoma, ma il giudice deve valutare con rigore credibilità e attendibilità e motivare la valutazione in modo congruo
- La sovrapposizione di ruoli (consulente del P.M. e poi terapeuta) non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni del minore; tuttavia il giudice deve spiegare se e perché ritiene che tale sovrapposizione abbia inciso sulla genuinità della prova
- La Carta di Noto è una linea guida priva di valore normativo: la sua inosservanza non annulla di per sé le dichiarazioni, ma aumenta l'onere motivazionale del giudice se la difesa eccepisce specificamente la violazione
- In sede di appello e di cassazione il ricorso è limitato alle questioni effettivamente dedotte in appello: nuove censure non sollevate in appello sono normalmente inammissibili in cassazione
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiede che la prova richiesta sia decisiva o sopravvenuta; il giudice può rifiutare se ritiene che le acquisizioni richieste non siano dirimenti
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova è limitato: può intervenire solo per omissioni nell'esame di questioni devolute o per manifeste contraddizioni/argomentazioni congetturali, non per semplice diversa valutazione dei fatti
- Quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del perito d'ufficio, non è tenuto a confutare punto per punto i consulenti di parte, purché abbia criticamente valutato le loro argomentazioni
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