Ordinanza n. 86/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 847 del 04.06.2026 (doc. 10), comunicato in data 09.06.2026 ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023 (doc. 11), con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, nell’ambito della “procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 e dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla fornitura quinquennale in service, articolata in n. 2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, di cappe per dissezione e flussolaminare, banchi aspirati e sistema integrato coloratore e montavetrini per colorazioni citologiche con relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. di anatomia patologica della ASL di Pescara”, ha aggiudicato alla controinteressata KALTEK s.r.l. il Lotto 1, avente ad oggetto la “fornitura in service di n. 2 cappe da dissezione e n. 1 cappa flussolaminare e relativo materiale di consumo” (CIG B8B44234942), del valore di € 900.000 iva esclusa; b) ove occorra, di tutti i verbali di gara e della graduatoria finale, ivi inclusi quelli relativi alla verifica dei requisiti, con particolare riferimento: o verbale del 02/03/2026 (doc. 3), relativo alla valutazione delle offerte tecniche; o verbale del 20/04/2026 (doc. 6), relativo alla conferma delle valutazioni delle offerte tecniche; o verbale del 29/04/2026 (doc. 7), relativo alla valutazione delle offerte economiche; o della Nota prot. n. 43830 del 05/05/2026 (doc. 8); c) ove occorra, del Bando di gara, del Disciplinare (doc. 1), del Capitolato Tecnico (doc. 2), ivi inclusi i criteri di valutazione dell’offerta, di tutti gli atti di gara, laddove interpretati in senso sfavorevole alla posizione dell’odierna ricorrente, con particolare riferimento al VII criterio di valutazione, laddove interpretato nel senso di consentire valutazioni discrezionali in luogo di valutazioni basate su un giudizio di proporzionalità; d) di ogni altro eventuale comportamento, atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche laddove non comunicato o sconosciuto all’odierna ricorrente, in relazione alla suddetta procedura di gara. NONCHÉ per la dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e l’impresa aggiudicataria, dichiarandosi fin da ora, ad ogni effetto di legge, la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del c.p.a.; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione resistente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione dello stesso ovvero, in subordine, ove il subentro non fosse concretamente possibile, per equivalente monetario nella misura da quantificarsi in esito a separata istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di cappe da dissezione, cappa flussolaminare e materiale di consumo, nonché verbali e atti della procedura di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore dell'impresa controinteressata, contestando, tra l'altro, l'interpretazione e l'applicazione del VII criterio di valutazione dell'offerta relativo alla rumorosità delle apparecchiature. Secondo la ricorrente, la formula di attribuzione del punteggio avrebbe dovuto porre in rapporto proporzionale le due offerte concorrenti aventi diritto al punteggio, in quanto entrambe inferiori alla soglia di 67 dB prevista dalla lex specialis. La commissione, invece, avrebbe utilizzato una formula che assumeva come estremo superiore il miglior valore offerto in gara, attribuendogli necessariamente il punteggio massimo, e utilizzava la soglia di 67 dB soltanto per la valutazione dell'offerta della ricorrente. La ricorrente ha inoltre dedotto profili concernenti l'attendibilità dei dati dichiarati dai partecipanti, prospettando elementi specifici relativi all'eccezionalità della performance dichiarata e alla non univocità dei dati risultanti dalla documentazione del prodotto. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'esecuzione e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto, con valutazione sommaria, che la formula proposta dalla ricorrente apparisse maggiormente rispettosa del criterio di proporzionalità previsto dalla lex specialis, poiché poneva in rapporto elementi omogenei: le due offerte variabili cui la disciplina di gara riconosceva rilevanza, purché inferiori a 67 dB. La formula adottata dalla commissione, invece, metteva in relazione la soglia fissa di 67 dB con il miglior valore offerto in gara, variabile, utilizzando quest'ultimo come parametro per la valutazione dell'altra offerta. Il TAR ha osservato che tale meccanismo sarebbe stato coerente soltanto se la lex specialis avesse fissato un valore soglia, indicato nell'ordinanza in 35 dB, cui collegare il punteggio massimo. Ha inoltre ritenuto non efficacemente contestato che l'applicazione della formula prospettata dalla ricorrente avrebbe superato la prova di resistenza e determinato il sovvertimento della graduatoria in suo favore. Sono state ritenute non persuasive, allo stato, le difese dell'Amministrazione che rinviavano alla fase esecutiva la verifica dell'attendibilità dei dati, poiché elementi specifici e idonei a generare seri dubbi sull'attendibilità o univocità delle dichiarazioni devono essere valutati già in gara. Il principio del risultato e quello di economicità impongono infatti una verifica anticipata quando emergano dubbi, anche per evitare contenziosi esecutivi di soluzione incerta. L'istanza cautelare è stata accolta; le spese sono state compensate e la trattazione di merito è stata rinviata alla prima udienza pubblica di giugno 2027.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione applicabile alla procedura di aggiudicazione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
art. 122 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di subentro nell'esecuzione del contratto.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione proporzionale di un criterio dell'offerta, i termini posti a confronto devono essere omogenei e coerenti con la struttura della lex specialis; non è corretto utilizzare una soglia fissa prevista dalla disciplina di gara e il valore variabile della migliore offerta come se fossero elementi comparabili, salvo che la lex specialis abbia espressamente collegato il punteggio massimo a un valore soglia predeterminato.
- Quando l'applicazione di una diversa formula di attribuzione dei punteggi è idonea, secondo la prova di resistenza, a determinare il sovvertimento della graduatoria, sussiste un elemento rilevante ai fini della tutela cautelare contro l'aggiudicazione.
- Qualora già nella fase di gara emergano elementi specifici e idonei a porre seri dubbi sull'attendibilità o sulla non univocità dei dati dichiarati dai concorrenti, la stazione appaltante deve procedere alla relativa verifica prima dell'aggiudicazione, senza rinviare necessariamente ogni controllo alla fase di esecuzione.
- I principi del risultato e dell'economicità dell'azione amministrativa possono imporre la verifica in gara dell'attendibilità delle dichiarazioni quando il rinvio alla fase esecutiva rischi di generare contenziosi complessi, incerti o di non immediata soluzione.
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