Cassazione Penale, Sentenza n. 39398/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Miccoli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati per i quali erano intervenute sentenze irrevocabili (tra cui violazioni della disciplina sulle armi, ricettazione e partecipazione ad associazione mafiosa). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa la grande distanza temporale tra alcuni fatti, la diversità dei beni giuridici tutelati e l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare una preordinazione unitaria del programma criminoso, oltre alla diversità dei correi.
La decisione
La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice a quo in diversa composizione per nuovo esame. La Corte suprema ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato il rigetto: non ha considerato né valutato analiticamente le allegazioni difensive e le risultanze delle sentenze acquisite (compresa la possibile contiguità temporale della violazione delle norme sulle armi del 2013 con il periodo di partecipazione al sodalizio 2009-2017) e non ha verificato se, almeno in parte, la continuazione potesse essere riconosciuta per gruppi di reati contigui. Si è disposto quindi un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Regola il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: richiede che le violazioni sottese siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; la sua applicazione richiede motivazione e dimostrazione della preordinazione, non può basarsi su mere congetture o sulla serialità della condotta.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso: la contestazione di partecipazione al sodalizio e il relativo arco temporale possono essere elementi rilevanti per valutare la contiguità e la possibile preordinazione rispetto ad altri reati (es. reati in materia di armi) commessi nello stesso periodo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o almeno elementi concreti, di un disegno criminoso unitario; la mera reiterazione di reati nel tempo non è sufficiente.
- Il giudice deve motivare analiticamente la decisione: valutare temporalità, contiguità spaziale, tipologia dei reati, identità o contiguità dei correi, scopo comune e eventuali dichiarazioni probatorie (es. collaboratori di giustizia).
- Anche quando esiste un ampio arco temporale, il giudice è tenuto a verificare se la continuazione possa essere riconosciuta almeno per gruppi di reati commessi in epoca contigua; è possibile un riconoscimento parziale.
- Le affermazioni mere e assertive del difetto di preordinazione sono insufficienti: il provvedimento deve esaminare e confutare le specifiche emergenze probatorie addotte dalla difesa.
- Disparità di trattamento rispetto a coimputati richiede motivazione; il giudice non può ignorare valutazioni compiute in processi separati senza spiegazione.
- In sede di riesame il giudice dovrà considerare esplicitamente le risultanze delle sentenze precedenti e ogni elemento indiziario utile per accertare l'eventuale unicità del programma criminoso.
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