Regolamento (UE) 2022/2116
Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il contenuto minimo e le procedure che i fornitori di servizi di crowdfunding devono includere nel piano di continuità operativa previsto dal regolamento (UE) 2020/1503. L’obiettivo è garantire la continuità dei servizi essenziali, anche quando tali servizi siano esternalizzati, e assicurare la corretta gestione degli accordi con i clienti e dei dati sensibili in caso di fallimento o grave interruzione dell’attività. Le misure devono essere calibrate sul modello di business del fornitore e comprendere scenari di crisi, comunicazioni, accessi ai sistemi e salvaguardia delle informazioni rilevanti.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo e sulle procedure del piano di continuità operativa dei fornitori europei di servizi di crowdfunding.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding rientranti nel regolamento (UE) 2020/1503, con riferimento alla predisposizione del piano di continuità operativa volto a fronteggiare il loro fallimento o quello di terzi cui siano stati esternalizzati servizi essenziali. Riguarda la continuità dei servizi essenziali, gli accordi con i clienti, i dati aziendali sensibili, i servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503 e, ove applicabile, i dispositivi di custodia delle attività. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding
Il regolamento delegato (UE) 2022/2116 integra il regolamento (UE) 2020/1503 specificando le norme tecniche di regolamentazione relative alle misure e procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding. La finalità è assicurare un livello armonizzato di resilienza operativa nell’Unione, in particolare per preservare la prestazione dei servizi essenziali in caso di fallimento del fornitore o di terzi esternalizzati.
Finalità e logica della disciplina
Dai considerando emerge che il piano deve essere idoneo a fronteggiare eventi che provochino un’interruzione grave o la mancata esecuzione dei servizi essenziali. Il contenuto minimo è quindi fissato per garantire continuità, tutela degli investitori e corretta gestione degli accordi con i clienti, tenendo conto anche della necessità di proteggere i dati aziendali sensibili. Le definizioni tecniche introdotte hanno funzione strumentale e servono a uniformare l’applicazione degli obblighi nell’ambito del quadro unico europeo per il crowdfunding.
Definizioni
L’articolo 1 delimita il perimetro operativo del regolamento tramite tre nozioni centrali:
- "servizi essenziali": servizi operativi e commerciali la cui anomalia o mancata esecuzione comprometterebbe la conformità del fornitore al regolamento (UE) 2020/1503, oppure la sua solidità finanziaria e continuità operativa;
- "fallimento": qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare prevista dal diritto nazionale, oppure qualsiasi interruzione significativa dell’attività;
- "interruzione significativa dell’attività": anomalia grave o mancata esecuzione che comprometta in modo serio i servizi essenziali.
Contenuto minimo del piano
Ai sensi dell’articolo 2, i fornitori devono predisporre piani di continuità operativa dettagliati per i rischi connessi al proprio fallimento. Il piano deve contenere due macro-aree di misure:
- misure e procedure per garantire la continuità dei servizi essenziali collegati agli investimenti esistenti;
- misure e procedure per assicurare la buona amministrazione degli accordi con i clienti e dei dati aziendali sensibili.
Continuità dei servizi essenziali
L’articolo 3 richiede che il piano garantisca la continuità dei servizi essenziali, inclusi quelli esternalizzati, anche in caso di fallimento del fornitore o del terzo esternalizzato. Le misure devono essere adattate al modello d’impresa e possono prevedere l’esternalizzazione, totale o parziale, dei servizi essenziali a soggetti terzi. Il piano deve inoltre disciplinare specificamente:
- la notifica ai clienti dell’evento di fallimento;
- l’accesso dei clienti alle informazioni sui propri investimenti;
- ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;
- ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, compresi i relativi dispositivi del paragrafo 5;
- ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.
Buona amministrazione degli accordi e protezione delle informazioni
L’articolo 4 disciplina le misure volte a garantire la buona amministrazione degli accordi tra fornitore e clienti, tenendo conto della natura, portata e complessità dell’operatore. Le misure si applicano agli accordi con i clienti, alle informazioni essenziali per la loro corretta gestione, ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e agli altri dati aziendali sensibili.
Il regolamento impone in particolare:
- l’archiviazione sicura degli accordi cartacei, se l’originale è disponibile solo in tale forma;
- un backup dedicato dei documenti e delle informazioni rilevanti.
Sono espressamente qualificati come dati aziendali sensibili anche le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti effettuati da investitori e titolari di progetti.
Procedure operative da predisporre
L’articolo 5 dettaglia il contenuto procedurale del piano, che deve essere adattato al modello di business del fornitore. Le procedure minime comprendono:
- un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competente in caso di fallimento;
- l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e delle misure per mitigarne l’impatto;
- disposizioni sull’accesso del personale allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;
- disposizioni sull’accesso alle informazioni dei clienti e, se pertinente, alle attività del cliente;
- l’identificazione dei rischi operativi e finanziari e delle misure per ridurne l’insorgenza;
- l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;
- l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;
- procedure per assicurare la continuità della comunicazione con clienti, partner commerciali, dipendenti e autorità competenti.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce i concetti chiave: i "servizi essenziali" sono i servizi operativi e commerciali la cui anomalia o mancata esecuzione comprometterebbe la capacità del fornitore di rispettare il regolamento (UE) 2020/1503 o ne indebolirebbe gravemente i risultati finanziari, la solidità o la continuità; per "fallimento" si intende qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare prevista dal diritto nazionale o qualsiasi interruzione significativa dell’attività; quest’ultima è l’anomalia grave o mancata esecuzione che compromette gravemente i servizi essenziali.
Contenuto minimo del piano di continuità operativa
L’articolo 2 impone ai fornitori di elaborare piani di continuità operativa dettagliati per affrontare i rischi legati al proprio fallimento. Il piano deve includere misure e procedure per garantire la continuità dei servizi essenziali relativi agli investimenti esistenti e per assicurare la buona amministrazione degli accordi con i clienti e dei dati aziendali sensibili.
Continuità dei servizi essenziali
L’articolo 3 richiede che il piano assicuri la continuità dei servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore o dei terzi incaricati. Le misure devono essere adattate al modello di business e possono includere l’esternalizzazione di tutti o parte dei servizi essenziali a soggetti terzi. Il piano deve inoltre disciplinare: notifica ai clienti dell’evento di fallimento; accesso dei clienti alle informazioni sui propri investimenti; gestione continuativa dei prestiti in essere, se applicabile; continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi del paragrafo 5; trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10, ove applicabile.
Buona amministrazione degli accordi e dei dati
L’articolo 4 prevede, tenendo conto della natura, portata e complessità del fornitore e del suo modello di business, misure dettagliate per garantire la buona amministrazione degli accordi con i clienti. Tali misure si applicano agli accordi con i clienti e alle informazioni essenziali per la loro gestione, ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e agli altri dati aziendali sensibili. Devono comprendere l’archiviazione sicura degli accordi cartacei e un backup dedicato dei documenti e delle informazioni rilevanti. Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti di investitori e titolari di progetti sono espressamente qualificati come dati aziendali sensibili.
Procedure operative e scenari di crisi
L’articolo 5 richiede che le procedure siano adattate al modello di business del fornitore e comprendano almeno: elenco dei contatti delle persone o del dipartimento competente in caso di fallimento; individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e delle misure di attenuazione; regole di accesso del personale allo spazio di lavoro e alla rete aziendale; accesso alle informazioni sui clienti e, se pertinente, alle attività del cliente; identificazione dei rischi operativi e finanziari e delle misure di riduzione; individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza; identificazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate; procedure per garantire la continuità della comunicazione con clienti, partner commerciali, dipendenti e autorità competenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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