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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2116

Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il contenuto minimo e le procedure che i fornitori di servizi di crowdfunding devono includere nel piano di continuità operativa previsto dal regolamento (UE) 2020/1503. L’obiettivo è garantire la continuità dei servizi essenziali, anche quando tali servizi siano esternalizzati, e assicurare la corretta gestione degli accordi con i clienti e dei dati sensibili in caso di fallimento o grave interruzione dell’attività. Le misure devono essere calibrate sul modello di business del fornitore e comprendere scenari di crisi, comunicazioni, accessi ai sistemi e salvaguardia delle informazioni rilevanti.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo e sulle procedure del piano di continuità operativa dei fornitori europei di servizi di crowdfunding.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding rientranti nel regolamento (UE) 2020/1503, con riferimento alla predisposizione del piano di continuità operativa volto a fronteggiare il loro fallimento o quello di terzi cui siano stati esternalizzati servizi essenziali. Riguarda la continuità dei servizi essenziali, gli accordi con i clienti, i dati aziendali sensibili, i servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503 e, ove applicabile, i dispositivi di custodia delle attività. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding

Il regolamento delegato (UE) 2022/2116 integra il regolamento (UE) 2020/1503 specificando le norme tecniche di regolamentazione relative alle misure e procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding. La finalità è assicurare un livello armonizzato di resilienza operativa nell’Unione, in particolare per preservare la prestazione dei servizi essenziali in caso di fallimento del fornitore o di terzi esternalizzati.

Finalità e logica della disciplina

Dai considerando emerge che il piano deve essere idoneo a fronteggiare eventi che provochino un’interruzione grave o la mancata esecuzione dei servizi essenziali. Il contenuto minimo è quindi fissato per garantire continuità, tutela degli investitori e corretta gestione degli accordi con i clienti, tenendo conto anche della necessità di proteggere i dati aziendali sensibili. Le definizioni tecniche introdotte hanno funzione strumentale e servono a uniformare l’applicazione degli obblighi nell’ambito del quadro unico europeo per il crowdfunding.

Definizioni

L’articolo 1 delimita il perimetro operativo del regolamento tramite tre nozioni centrali:

  • "servizi essenziali": servizi operativi e commerciali la cui anomalia o mancata esecuzione comprometterebbe la conformità del fornitore al regolamento (UE) 2020/1503, oppure la sua solidità finanziaria e continuità operativa;
  • "fallimento": qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare prevista dal diritto nazionale, oppure qualsiasi interruzione significativa dell’attività;
  • "interruzione significativa dell’attività": anomalia grave o mancata esecuzione che comprometta in modo serio i servizi essenziali.

Contenuto minimo del piano

Ai sensi dell’articolo 2, i fornitori devono predisporre piani di continuità operativa dettagliati per i rischi connessi al proprio fallimento. Il piano deve contenere due macro-aree di misure:

  • misure e procedure per garantire la continuità dei servizi essenziali collegati agli investimenti esistenti;
  • misure e procedure per assicurare la buona amministrazione degli accordi con i clienti e dei dati aziendali sensibili.

Continuità dei servizi essenziali

L’articolo 3 richiede che il piano garantisca la continuità dei servizi essenziali, inclusi quelli esternalizzati, anche in caso di fallimento del fornitore o del terzo esternalizzato. Le misure devono essere adattate al modello d’impresa e possono prevedere l’esternalizzazione, totale o parziale, dei servizi essenziali a soggetti terzi. Il piano deve inoltre disciplinare specificamente:

  • la notifica ai clienti dell’evento di fallimento;
  • l’accesso dei clienti alle informazioni sui propri investimenti;
  • ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;
  • ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, compresi i relativi dispositivi del paragrafo 5;
  • ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.

Buona amministrazione degli accordi e protezione delle informazioni

L’articolo 4 disciplina le misure volte a garantire la buona amministrazione degli accordi tra fornitore e clienti, tenendo conto della natura, portata e complessità dell’operatore. Le misure si applicano agli accordi con i clienti, alle informazioni essenziali per la loro corretta gestione, ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e agli altri dati aziendali sensibili.

Il regolamento impone in particolare:

  • l’archiviazione sicura degli accordi cartacei, se l’originale è disponibile solo in tale forma;
  • un backup dedicato dei documenti e delle informazioni rilevanti.

Sono espressamente qualificati come dati aziendali sensibili anche le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti effettuati da investitori e titolari di progetti.

Procedure operative da predisporre

L’articolo 5 dettaglia il contenuto procedurale del piano, che deve essere adattato al modello di business del fornitore. Le procedure minime comprendono:

  • un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competente in caso di fallimento;
  • l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e delle misure per mitigarne l’impatto;
  • disposizioni sull’accesso del personale allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;
  • disposizioni sull’accesso alle informazioni dei clienti e, se pertinente, alle attività del cliente;
  • l’identificazione dei rischi operativi e finanziari e delle misure per ridurne l’insorgenza;
  • l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;
  • l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;
  • procedure per assicurare la continuità della comunicazione con clienti, partner commerciali, dipendenti e autorità competenti.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: i "servizi essenziali" sono i servizi operativi e commerciali la cui anomalia o mancata esecuzione comprometterebbe la capacità del fornitore di rispettare il regolamento (UE) 2020/1503 o ne indebolirebbe gravemente i risultati finanziari, la solidità o la continuità; per "fallimento" si intende qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare prevista dal diritto nazionale o qualsiasi interruzione significativa dell’attività; quest’ultima è l’anomalia grave o mancata esecuzione che compromette gravemente i servizi essenziali.

Contenuto minimo del piano di continuità operativa

L’articolo 2 impone ai fornitori di elaborare piani di continuità operativa dettagliati per affrontare i rischi legati al proprio fallimento. Il piano deve includere misure e procedure per garantire la continuità dei servizi essenziali relativi agli investimenti esistenti e per assicurare la buona amministrazione degli accordi con i clienti e dei dati aziendali sensibili.

Continuità dei servizi essenziali

L’articolo 3 richiede che il piano assicuri la continuità dei servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore o dei terzi incaricati. Le misure devono essere adattate al modello di business e possono includere l’esternalizzazione di tutti o parte dei servizi essenziali a soggetti terzi. Il piano deve inoltre disciplinare: notifica ai clienti dell’evento di fallimento; accesso dei clienti alle informazioni sui propri investimenti; gestione continuativa dei prestiti in essere, se applicabile; continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi del paragrafo 5; trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10, ove applicabile.

Buona amministrazione degli accordi e dei dati

L’articolo 4 prevede, tenendo conto della natura, portata e complessità del fornitore e del suo modello di business, misure dettagliate per garantire la buona amministrazione degli accordi con i clienti. Tali misure si applicano agli accordi con i clienti e alle informazioni essenziali per la loro gestione, ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e agli altri dati aziendali sensibili. Devono comprendere l’archiviazione sicura degli accordi cartacei e un backup dedicato dei documenti e delle informazioni rilevanti. Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti di investitori e titolari di progetti sono espressamente qualificati come dati aziendali sensibili.

Procedure operative e scenari di crisi

L’articolo 5 richiede che le procedure siano adattate al modello di business del fornitore e comprendano almeno: elenco dei contatti delle persone o del dipartimento competente in caso di fallimento; individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e delle misure di attenuazione; regole di accesso del personale allo spazio di lavoro e alla rete aziendale; accesso alle informazioni sui clienti e, se pertinente, alle attività del cliente; identificazione dei rischi operativi e finanziari e delle misure di riduzione; individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza; identificazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate; procedure per garantire la continuità della comunicazione con clienti, partner commerciali, dipendenti e autorità competenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di crowdfundingcontinuità operativavigilanza finanziariaprotezione dei dati

Testo integrale

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