Cassazione Penale, Sentenza n. 19620/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate dal Tribunale di Patti: Giuseppe Calabrò (1968) per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) per la tenue irregolare delle scritture e la impossibilità di ricostruire il patrimonio della Kamm s.r.l., e Giuseppe Pettina per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo E) in relazione alla vendita del terreno di Ronzino alla Pett s.r.l.. I motivi dedotti in cassazione denunciano (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 627 c.3 cod. proc. pen. con riferimento alla responsabilità di Calabrò per fatti anteriori all'assunzione della carica di amministratore (contestando la ricostruzione circa l'esercizio di fatto del controllo tramite la Fa.pe. s.r.l.); (2) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la qualificazione depauperativa della vendita del terreno a prezzo congruo e la relazione tra destinazione delle somme e prelievi indebiti (in ordine alla posizione di Pettina); (3) violazione e mancata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., per entrambi gli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione della Corte d'appello che, dopo aver ricostruito l'assetto societario e le vicende della Kamm s.r.l. e delle società collegate (gestite concordemente dai tre cugini), ha dimostrato la riconducibilità alla responsabilità di Calabrò (1968) per la tenuta delle scritture in modo da impedirne la ricostruzione e, quanto a Pettina, ha spiegato coerentemente come la vendita del terreno si inserisse in un più ampio processo di dismissione e occultamento di risorse, con evidenze contabili circa i pagamenti e gli storni verso soci/amministratori. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il loro diniego per l'assenza di elementi positivi utili e per il disinteresse dei ricorrenti al processo; inoltre ha spiegato che la mancanza di una motivazione esplicita per Calabrò può desumersi dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza impugnata. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del processo ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta i motivi come censure di insufficiente motivo e contraddittorietà ma ritiene la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata ai sensi della norma sul contenuto e i limiti dei motivi in cassazione
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte distingue le due alternative della fattispecie (distruzione/sottrazione delle scritture con dolo specifico e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione con dolo generico) e ritiene sufficiente, per la condanna, l'accertamento della tenuta irregolare delle scritture con dolo generico
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Rilevato per spiegare la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta documentale e per sottolineare che la responsabilità può essere collegata sia al dolo sia alla colpa a seconda dei casi; la giurisprudenza richiede rigore nella prova dell'elemento soggettivo quando si agisca contro amministratori non formali
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il diniego delle attenuanti è legittimo quando mancano elementi positivi utili alla loro concessione, specialmente dopo la riforma che ha reso insufficiente lo stato di incensuratezza
art. 133 cod. pen.
Richiamato come elenco di elementi che il giudice deve valutare ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha indicato gli elementi negativi ritenuti preponderanti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi; applicata dalla Corte di Cassazione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
art. 33 legge fallimentare (relazione ex art. 33)
La relazione ex art. 33 è stata utilizzata come elemento probatorio per ricostruire le finalità e le prime operazioni della società fallita e per documentare l'inizio delle difficoltà finanziarie
Massime di principio
- Per i reati fallimentari documentali è fondamentale distinguere tra le due ipotesi previste: distruzione/sottrazione delle scritture (dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione (dolo generico). L'accertamento del dolo generico può essere sufficiente per la condanna anche se nel capo di imputazione compaiono entrambe le fattispecie
- La responsabilità dell'amministratore 'di fatto' o del dominus va provata con elementi concreti che dimostrino il ruolo di controllo e la consapevolezza dello stato delle scritture; la prova può derivare da assetti societari, presenze in assemblea, flussi di cassa e rapporti tra società correlate
- La vendita di un bene a prezzo apparente congruo può comunque integrare una condotta depauperativa se le somme ricavate sono state prontamente occultate o deviate (storni, pagamenti ai soci/amministratori) e ciò risulta da documentazione contabile o da elementi indiziari convergenti
- La motivazione del giudice deve essere articolata, coerente e ancorata alle risultanze probatorie: in Cassazione si controlla la non contraddittorietà e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione, non la riconsiderazione delle prove
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se manca qualsiasi elemento positivo di collaborazione o chiarimento da parte dell'imputato; l'esercizio del diritto al silenzio non costituisce di per sé motivo di esclusione, ma l'assenza di contributi utili può valere come elemento negativo
- Nel contenzioso societario e fallimentare la ricostruzione degli eventi storici (costituzione, finanziamenti agevolati, revoche, protesti, cessioni di beni) è spesso decisiva per individuare il disegno fraudolento: relazioni tecniche e scritture contabili ex art. 33 legge fall. hanno elevato valore probatorio
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