Cassazione Penale, Sentenza n. 20762/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento del cumulo (art. 78 c.p.) e della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riferimento a tutte le sentenze di condanna a suo carico dal 1983 in poi. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza generica e quindi inammissibile perché priva delle allegazioni minime circa l'unicità del disegno criminoso tra i reati dedotti. Il difensore ha censurato il mancato acquisire d'ufficio delle sentenze ex art. 186 disp. att. c.p.p.; il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità per la totale carenza di deduzioni sugli elementi sintomatici della unitarietà progettuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo. Ha confermato che, in sede esecutiva, pur essendo al giudice l'onere di acquisire d'ufficio le sentenze ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p., l'istanza del condannato deve comunque contenere un minimo di allegazioni concrete sugli indici sintomatici del disegno criminoso unitario (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte, modalità, programmazione dei reati ecc.). La mera indicazione o la produzione del certificato del casellario giudiziale, senza deduzioni, è insufficiente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro tremila.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Norma richiamata riguardo al cumulo delle pene; qui evocata come titolo giuridico della domanda del ricorrente ma non analizzata nelle parole della sentenza oltre al richiamo alla funzione del cumulo/continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina del procedimento in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; interpretata come richiedente che il giudice verifichi la sussistenza degli indici di un disegno criminoso unitario e che l'istanza debba contenere allegazioni minime su tali indici.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione d'ufficio di provvedimenti penali in sede esecutiva; la Corte riconosce che, nella fase esecutiva, il giudice deve poter acquisire le sentenze d'ufficio, ma ciò non surroga l'obbligo dell'istante di allegare elementi sintomatici del disegno criminoso.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare limiti temporali del processo di impugnazione di merito; utilizzato per motivare la diversa disciplina e prassi relativa alla produzione documentale nelle fasi di cognizione e di esecuzione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato rispetto all'effetto sanzionatorio della continuazione (aumento o cumulazione della pena): la Corte sottolinea la necessità di evitare che il riconoscimento della continuazione si trasformi in un beneficio automatico per mera reiterazione del reato, richiedendo perciò allegazioni specifiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per impugnazioni inammissibili; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura iniziale (violazione) ma la sentenza non riconosce una violazione: il rilievo principale è l'aspecificità delle deduzioni, non una violazione procedurale di tale norma.
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice deve acquisire d'ufficio le sentenze rilevanti (art. 186 disp. att. c.p.p.), ma questo obbligo non esime il ricorrente dall'allegare un minimo di elementi concreti che indichino l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Una istanza di riconoscimento della continuazione basata solo sulla semplice elencazione delle condanne o sul certificato del casellario è insufficiente e può essere dichiarata inammissibile per genericità.
- In fase di cognizione (processo di merito) l'imputato deve normalmente produrre copia delle sentenze; non è applicabile in via analogica l'acquisizione d'ufficio prevista per la fase esecutiva.
- Gli indici rilevanti per valutare la continuazione sono, fra gli altri, l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità, le causali e la programmazione dei reati; l'istante deve allegare elementi sintomatici riconducibili a questi fattori.
- La mancanza di deduzioni minime sull'unicità del progetto criminoso può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni per l'impugnazione irrituale (spese e somme alla Cassa delle ammende).
- Per aumentare le probabilità di successo, chi propone istanza di continuazione in esecuzione dovrebbe almeno: a) indicare chiaramente quali reati si ritiene facciano parte dello stesso disegno criminoso; b) fornire una breve narrativa e gli elementi fattuali che giustifichino la ricostruzione unitaria; c) allegare, se possibile, copie delle sentenze o i riferimenti essenziali che ne permettano l'acquisizione.
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