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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del Provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa, Div.P.A.S.Cat.A11/Imm../Prot. Nr. -OMISSIS- del 10/09/2025, notificato in data 23/09/2025.

Giustizia amministrativa202502213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Ragusa, sostenendo di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale e di avere presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato in presenza di un regolare contratto di lavoro. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, lamentando l'omessa valutazione delle osservazioni presentate in seguito al preavviso di rigetto e l'indicazione, nel provvedimento, di una data di trasmissione delle osservazioni successiva all'adozione dell'atto finale. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, degli artt. 6 e 19 d.lgs. 286/1998, dell'art. 32 d.lgs. 25/2008 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la disciplina transitoria salvaguarda la facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale già in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il 6 maggio 2023. L'Amministrazione ha sostenuto che il titolo fosse stato rilasciato il 26 settembre 2023, dopo l'entrata in vigore della l. 50/2023, e che la data del 17 febbraio 2023 riportata sul documento corrispondesse alla presentazione della domanda, non al rilascio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della fondatezza del secondo motivo, ritenuto assorbente secondo il criterio della ragione più liquida, senza esaminare il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990. Ha interpretato l'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023 nel senso che la facoltà di conversione resta ferma per i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il permesso prodotto dal ricorrente recava la dicitura relativa a data e autorità di rilascio del 17 febbraio 2023; poiché l'autenticità del titolo non era contestata, il giudice ha ritenuto integrato il requisito della validità del permesso anteriormente al 6 maggio 2023, anche se la domanda di conversione era stata presentata successivamente. Il rilievo dell'Amministrazione, secondo cui il 17 febbraio 2023 sarebbe stata la data della domanda e il rilascio sarebbe avvenuto dopo il parere della Commissione territoriale, è stato respinto: la norma transitoria valorizza l'efficacia temporale del titolo, non la sequenza degli atti del procedimento, e il privato non può essere pregiudicato da eventuali ritardi amministrativi. Inoltre, l'Amministrazione aveva fatto decorrere l'efficacia del titolo dalla data del 17 febbraio 2023, ingenerando un affidamento sulla decorrenza degli effetti. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto dell'effetto conformativo. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

    La disciplina transitoria conserva la facoltà di conversione per i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; rileva l'efficacia temporale del titolo, non la sequenza degli atti del procedimento di rilascio.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La disposizione, che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro, è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, d.l. 20/2023, ma la facoltà di conversione è stata mantenuta dalla disciplina transitoria per i titoli già in corso di validità.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa dei permessi di soggiorno per protezione speciale cui si applica la disciplina transitoria.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    È indicato quale fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale posseduto dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il motivo relativo all'omessa valutazione delle osservazioni procedimentali è stato assorbito per l'accoglimento del ricorso sulla questione sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato in relazione all'accoglimento della domanda cautelare, con fissazione della trattazione di merito.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023 conserva la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per lavoro per i permessi di soggiorno per protezione speciale già in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, purché ricorrano gli ulteriori requisiti di legge.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria rileva l'efficacia temporale del titolo di soggiorno, quale risulta dal documento rilasciato dall'amministrazione, e non la data dei singoli atti interni o la sequenza procedimentale che ha preceduto l'emissione del titolo.
  • Il privato non può essere pregiudicato, ai fini dell'esercizio della facoltà di conversione, da eventuali ritardi dell'amministrazione nel procedimento di rilascio del permesso, quando il titolo sia efficace con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Quando l'amministrazione indica nel titolo una decorrenza anteriore e non ne contesta l'autenticità, tale decorrenza è idonea a fondare l'applicazione del regime transitorio e l'affidamento del titolare sulla stabilità degli effetti del documento.
  • L'annullamento del diniego fondato sull'erronea applicazione della disciplina transitoria comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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