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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 69/2024 pubblicata in data 18.04.2024

Giustizia amministrativa202502579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 69/2024, nella parte relativa all'accredito di euro 2.500,00 sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 69/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva dichiarato il suo diritto all'accredito di euro 2.500,00 sulla carta prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il ricorso non riguardava le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, poiché tale profilo non era stato azionato nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese del precedente giudizio ordinario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015

    La disposizione individua la carta docente sulla quale deve essere effettuato l'accredito riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l'esperibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    spese di giudizio, da distrarre in favore dei difensori del ricorrente ex art 93 cpc

    La distrazione delle spese in favore dei difensori è richiamata con riferimento al titolo originario, ma tali spese sono state escluse dall'oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un credito giudizialmente riconosciuto, non contestato dall'amministrazione nell'an e nel quantum, e dell'assenza di pagamenti anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando un termine successivo per l'esecuzione commissariale e consentendo la delega a dirigenti o funzionari dell'ufficio indicato.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle pretese esecutive effettivamente azionate: le voci del titolo giudiziale non comprese nella domanda, come le spese distratte in favore dei difensori, non possono essere esaminate d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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