Sentenza n. 13142/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già partecipante al concorso ordinario per dirigenti scolastici del 2017 senza superare la prova scritta, aveva presentato domanda di accesso alla procedura riservata prevista dall’art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, come modificato dal d.l. n. 75/2023 e attuato dal d.m. n. 107/2023. L’amministrazione l’aveva esclusa per carenza dei requisiti di ammissione, ritenendo non idoneo l’intervento ad adiuvandum da lei proposto in un giudizio relativo agli esiti della prova scritta del concorso ordinario. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni rese nella domanda. In secondo luogo, ha denunciato erroneità dei presupposti e violazione della disciplina concorsuale, sostenendo che l’intervento ad adiuvandum fosse sufficiente a integrare il requisito della pendenza di un giudizio. In terzo luogo, ha contestato l’interpretazione della normativa e della lex specialis, sostenendo che la propria posizione dovesse essere equiparata a quella dei candidati che avevano proposto un’autonoma azione impugnatoria e che gli effetti di un’eventuale decisione favorevole potessero estendersi agli interventori. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 e la rettifica del 19 agosto 2024; con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato l’ulteriore rettifica del 18 dicembre 2025.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il primo atto di motivi aggiunti irricevibile per tardività e il secondo atto di motivi aggiunti inammissibile per difetto originario di interesse. La graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, rettificata il 19 agosto 2024, costituiva il primo atto lesivo, poiché individuava definitivamente i partecipanti e le relative posizioni. Essa era stata impugnata soltanto il 6 dicembre 2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 43 c.p.a., anche considerando la sospensione feriale. La successiva rettifica del 18 dicembre 2025 non aveva inciso autonomamente sulla posizione della ricorrente mediante una nuova valutazione, sicché aveva natura meramente confermativa e non poteva riaprire i termini per contestare la graduatoria originaria. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, senza necessità di integrazione del contraddittorio. La mancata rituale impugnazione della graduatoria finale ha inoltre reso inutile l’eventuale accoglimento del ricorso contro l’esclusione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero state comunque infondate nel merito: l’intervento ad adiuvandum era stato proposto il 13 febbraio 2023, mentre gli esiti della prova scritta erano stati comunicati con atto del 27 marzo 2019; l’intervento risultava pertanto tardivo rispetto ai termini di sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale e di centoventi giorni per il ricorso straordinario, richiesti dall’art. 2, comma 1, del d.m. n. 107/2023. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Disciplina legislativa della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici destinata, tra gli altri, a coloro che avessero un giudizio pendente sugli esiti del concorso ordinario.
art. 20, comma 6-ter, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112
Modifica della disciplina legislativa della procedura riservata.
art. 2, comma 1, d.m. 8 giugno 2023, n. 107
“devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato”
Ai fini dell’ammissione alla procedura riservata rilevano esclusivamente ricorsi tempestivamente proposti contro il primo atto immediatamente e direttamente lesivo.
art. 29 c.p.a.
Prevede il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni per l’azione di annullamento; il termine è stato ritenuto decorso sia per l’impugnazione della graduatoria sia, secondo il rilievo di merito, per l’intervento nel giudizio relativo agli esiti della prova scritta.
art. 43 c.p.a.
Disciplina i motivi aggiunti, il cui esercizio è soggetto ai termini processuali applicabili all’impugnazione dell’atto lesivo.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare irricevibile per tardività il primo atto di motivi aggiunti.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare inammissibile per difetto originario di interesse il secondo atto di motivi aggiunti, diretto contro una rettifica priva di autonoma lesività.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare improcedibile il ricorso principale, poiché la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale aveva reso inutilmente perseguibile l’annullamento dell’esclusione.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto non necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, non emergendo una lesione autonoma derivante dalla rettifica della graduatoria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d’ufficio il profilo di irricevibilità dei primi motivi aggiunti per tardività.
art. 56 c.p.a.
La richiesta di misure cautelari monocratiche è stata respinta; anche la successiva istanza cautelare collegiale è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 742/1969
La sospensione feriale dei termini è stata considerata nel calcolo della tardività dell’impugnazione della graduatoria.
Massime di principio
- La graduatoria definitiva di una procedura concorsuale costituisce, di regola, il primo atto immediatamente lesivo della posizione del candidato e deve essere tempestivamente impugnata; la successiva rettifica riapre i termini soltanto se introduce una nuova e autonoma valutazione incidente direttamente sulla posizione del ricorrente.
- La rettifica di una graduatoria che non modifica autonomamente la posizione del candidato ha natura meramente confermativa o consequenziale e non può essere utilizzata per eludere la decadenza maturata per la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva.
- La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l’esclusione o la non ammissione, quando l’eventuale annullamento dell’atto prodromico non sia più idoneo ad arrecare al ricorrente un’utilità concreta.
- Quando la disciplina di una procedura riservata richiede la pendenza di un ricorso contro il primo atto lesivo, un intervento ad adiuvandum proposto oltre i termini di impugnazione dell’atto originario non integra il requisito della tempestiva proposizione del giudizio.
- La tempestività dell’impugnazione o dell’intervento deve essere valutata con riferimento alla conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente lesivo, non a successivi atti meramente confermativi o consequenziali.
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