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Circolare

Circolare numero 147 del 22-8-2000

I conguagli derivanti dall’assistenza fiscale prestata a favore dei pensionati saranno gestiti a partire dall’anno 2000 come la generalità dei conguagli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, a partire dal 2000, la gestione dei conguagli da assistenza fiscale per i pensionati, memorizzati nell’archivio CONGUAGLI e trattati come le altre tipologie di conguaglio al momento dell’estrazione della rata. Vengono definite le modalità operative per i conguagli a credito e a debito, le casistiche in cui non si procede al conguaglio, gli adempimenti delle Sedi, la gestione sulle rate successive a settembre, le regole di consultazione dei dati e le comunicazioni ai pensionati, inclusa la lettera per incapienza da inviare nei casi in cui il recupero superi l’importo della rata.

Nuove modalità di gestione dei conguagli da assistenza fiscale sui trattamenti pensionistici 730/2000

Gestione dei conguagli da assistenza fiscale sui trattamenti pensionistici 730/2000

La circolare disciplina le nuove modalità di trattazione dei conguagli derivanti dall’assistenza fiscale prestata ai pensionati, con decorrenza dall’anno 2000. Tali conguagli vengono memorizzati nell’archivio CONGUAGLI e gestiti secondo le ordinarie procedure di conguaglio al momento dell’estrazione della rata, con particolare riferimento alla rata di settembre 2000.

Ambito applicativo e decorrenza

Le operazioni riguardano le risultanze dei modelli 730/2000 presentati dai pensionati, sia direttamente alle Sedi INPS sia tramite CAF, i cui importi siano stati memorizzati negli archivi centrali alla data del 21 luglio 2000. Per la rata di settembre 2000, la cui estrazione inizia dal 29 luglio, le procedure effettuano il conguaglio sulle pensioni; i dati sono consultabili sul database pensioni e sul GP8 relativo alla rata 9, con eventuale prosecuzione sulle rate successive quando il conguaglio sia gestito in più rate o tramite procedura ARTE.

Modalità di gestione dei conguagli

I conguagli da assistenza fiscale a credito e a debito sono considerati come un unico pacchetto e vengono compensati tra loro. Quando il saldo complessivo è a credito, il conguaglio viene eseguito sulla rata di settembre 2000 anche se la pensione non deve essere materialmente posta in pagamento perché già liquidata come semestrale o annuale. Quando il saldo è a debito, il recupero avviene sulla rata di settembre fino alla capienza disponibile.

Il recupero a debito è disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Ai fini della determinazione del cumulo si considerano gli importi mensili delle pensioni ed escludendo eventuali conguagli a credito del pensionato.

Priorità rispetto ad այլ trattenute

I debiti derivanti dall’assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto alle altre tipologie di recupero. Essi vengono effettuati dopo che dalla pensione siano stati già detratti eventuali altri conguagli, tra cui sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero delle addizionali regionali e comunali 1999, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD e ulteriori trattenute analoghe.

Casistiche in cui il conguaglio non viene effettuato

La circolare individua diverse situazioni nelle quali i conguagli da assistenza fiscale non vengono gestiti:

  • soggetto titolare solo di pensioni PS, AS e/o INVCIV esenti IRPEF, poiché l’INPS non assume la qualifica di sostituto d’imposta;
  • pensioni eliminate per decesso o per cause diverse dal trasferimento ad altra Sede;
  • assenza del codice fiscale del dichiarante nelle anagrafiche dei titolari o contitolari;
  • contitolare scaduto prima della rata di conguaglio;
  • contitolare con pagamento scisso della quota di pensione (piani Z9 o M7);
  • beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
  • pagamento localizzato presso uffici pagatori diversi da 999.

Nei casi di trasferimento della pensione ad altra Sede, la procedura provvede alla gestione sulla nuova pensione. Se il trattamento è trasformato in un nuovo certificato, il conguaglio può essere effettuato sulla nuova pensione solo se la Sede acquisisce, con la procedura di liquidazione, le informazioni della posizione precedente.

Le posizioni escluse dal conguaglio vengono notificate e rese consultabili dalle Sedi tramite la funzione "GESTIONE ESITI ELABORAZIONI CENTRALI", accessibile dall’opzione 04 - FUNZIONI DI PROCEDURA del menu della procedura ASSISTENZA FISCALE su sistema dipartimentale AS/400. La funzione consente anche la stampa della relativa lista.

Compiti delle Sedi

Le Sedi devono operare per facilitare, ove possibile, il conguaglio sulle rate successive oppure per informare gli interessati nei casi non gestibili. In particolare devono:

  • restituire le risultanze contabili ai CAF quando l’INPS non è sostituto d’imposta per il 2000, ad esempio per titolari solo di pensioni AS, PS e/o INVCIV oppure per dichiaranti con pensione cessata prima del 1° gennaio 2000;
  • comunicare agli eredi gli importi non conguagliati tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE, in caso di decesso del titolare;
  • regolarizzare i dati anagrafici in ARCA quando il mancato conguaglio dipende da errori anagrafici;
  • predisporre, da settembre, il pagamento di eventuali crediti per pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per contitolari cessati o con quota scissa e per beneficiari di assegni alimentari o divorzili, segnalando le operazioni tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI;
  • notificare gli importi a debito, compreso il secondo o unico acconto IRPEF da versare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE.

La circolare aggiunge che, se per i conguagli a debito è prevedibile che entro fine anno siano posti in pagamento arretrati a favore del pensionato, questi può chiedere l’applicazione dell’interesse dello 0,4 mensile sui conguagli. In tal caso la Sede deve acquisire una richiesta scritta e non deve effettuare l’interruzione dell’assistenza fiscale.

Rate successive a settembre e gestione dell’incapienza

Per le rate successive a settembre, le procedure centrali gestiscono le posizioni trasmesse o modificate dopo l’ultima elaborazione, quelle non recuperate integralmente per incapienza o rateizzazione e quelle precedentemente scartate per le quali la Sede non abbia attivato l’interruzione dell’assistenza fiscale.

Nel mese di dicembre, dopo l’ultima elaborazione dei modelli integrativi, le procedure centrali predispongono le lettere di incapienza. Le Sedi devono inviarle ai pensionati affinché provvedano al pagamento tramite F24 delle somme residue entro il 31 gennaio 2001.

Consultazione e memorizzazione dei dati

I conguagli operati sulla rata di settembre e, quando previsto, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici indicati nell’allegato 1. Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, su ciascuna pensione viene registrata la quota di recupero effettivamente eseguita.

Non è più prevista la memorizzazione del codice movimentazione "C" in GP1AE02 e non è previsto alcun aggiornamento dell’archivio locale DS78.

Comunicazioni ai pensionati

Per la composizione del pagamento, il pensionato riceve la comunicazione dall’Ente pagatore, secondo quanto già previsto per l’assistenza fiscale 1999 e per la generalità dei conguagli. Quando il recupero da assistenza fiscale supera l’importo netto della rata di settembre, il pensionato riceve tramite POSTEL la comunicazione dell’allegato 2, che avverte dell’assenza di pagamento della pensione del mese per incapienza totale.

Variazioni delle posizioni pensionistiche interessate

Particolare attenzione deve essere posta alla variazione del codice fiscale e all’eliminazione della pensione.

Nel caso di variazione del codice fiscale, la Sede deve verificare che non sia in corso un conguaglio da assistenza fiscale, per evitare sia l’interruzione delle trattenute in caso di incapienza o rateizzazione, sia la duplicazione del conguaglio qualora il CAF trasmetta una nuova risultanza con il nuovo codice fiscale.

Nel caso di eliminazione di una pensione con perdita del diritto da una rata già estratta, la Sede deve verificare la presenza dell’assistenza fiscale. La procedura di eliminazione, già aggiornata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2000, è in corso di ulteriore aggiornamento per visualizzare la presenza di eventuali conguagli per assistenza fiscale per titolari o contitolari.

Allegato tecnico sui codici e modello di comunicazione

L’allegato 1 contiene i codici numerici da utilizzare in GP8MD50 per identificare le varie componenti dei conguagli 730/2000: saldi IRPEF, addizionali regionali e comunali, acconti, anticipazioni per tassazione separata e relativi interessi per rateizzazione o incapienza, sia per il dichiarante sia per il coniuge, con distinzioni tra posizioni a credito e a debito.

L’allegato 2 riproduce il testo della comunicazione da inviare al pensionato quando i conguagli fiscali assorbono l’intero importo netto del trattamento di settembre, precisando che la pensione spettante per il mese non verrà posta in pagamento.

Punti principali

Avvio della nuova gestione dei conguagli

Dal 2000 i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale ai pensionati sono memorizzati nell’archivio CONGUAGLI e gestiti con le modalità ordinarie previste per gli altri conguagli. Le operazioni riguardano i modelli 730/2000 presentati direttamente alle Sedi INPS o tramite CAF e memorizzati negli archivi centrali alla data del 21 luglio 2000. Per la rata di settembre 2000, la cui estrazione inizia dal 29 luglio, vengono eseguiti i conguagli sulle pensioni; gli esiti sono consultabili sul database pensioni e sul GP8 della rata 9, con eventuale prosecuzione sulle rate successive se il recupero è rateizzato o gestito tramite procedura ARTE.

Gestione unitaria di crediti e debiti

I conguagli da assistenza fiscale a credito e a debito sono trattati come un unico pacchetto e compensati reciprocamente. Se il saldo è a credito, il conguaglio viene elaborato sulla rata di settembre 2000 anche se il pagamento della pensione non deve essere disposto perché già effettuato con periodicità semestrale o annuale. Se il saldo è a debito, il recupero avviene sulla rata di settembre fino a capienza e sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto dichiarante, considerando gli importi mensili e senza tener conto di eventuali crediti da assistenza fiscale.

Priorità del recupero a debito

I debiti da assistenza fiscale hanno priorità inferiore rispetto alle altre trattenute e recuperi già presenti sulla pensione. Il recupero avviene solo dopo la detrazione di eventuali altri conguagli, tra cui sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionali e comunali 1999, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD e analoghe trattenute.

Casistiche di esclusione dal conguaglio

Non si procede ai conguagli in una serie di situazioni: titolarità esclusiva di pensioni PS, AS e/o INVCIV esenti IRPEF, poiché l’INPS non opera come sostituto d’imposta; pensioni eliminate per decesso o altre cause, diverse dal trasferimento ad altra Sede; mancanza del codice fiscale del dichiarante in anagrafica; contitolari scaduti prima della rata di conguaglio; contitolari con pagamento scisso della quota (piani Z9 o M7); beneficiari di assegno alimentare o divorzile; pagamenti localizzati presso uffici pagatori diversi da 999. In caso di trasferimento ad altra Sede, la nuova Sede gestisce il conguaglio; in caso di trasformazione del trattamento in una nuova pensione, il conguaglio può essere fatto sulla nuova posizione solo se la Sede acquisisce le informazioni della pensione di provenienza.

Attività richieste alle Sedi

Le Sedi devono agevolare, ove possibile, l’eventuale recupero sulle rate successive oppure informare gli interessati quando il conguaglio non è gestibile. In particolare devono: restituire le risultanze contabili ai CAF quando l’INPS non è sostituto d’imposta per il 2000; comunicare agli eredi gli importi non conguagliati tramite la funzione di interruzione dell’assistenza fiscale; correggere i dati anagrafici in ARCA se il mancato conguaglio dipende da errori anagrafici; predisporre, da settembre, il pagamento degli eventuali crediti per pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per contitolari cessati o con quota scissa, e per beneficiari di assegni alimentari o divorzili, segnalando le operazioni con la funzione di gestione contabile saldi e acconti; notificare gli importi a debito, incluso il secondo o unico acconto IRPEF di novembre, tramite interruzione dell’assistenza fiscale.

Rate successive a settembre e incapienza

Sulle rate successive a settembre, le procedure centrali gestiscono le posizioni trasmesse o variate dopo l’ultima elaborazione, quelle non interamente recuperate per incapienza o rateizzazione e quelle precedentemente scartate per le quali la Sede non abbia attivato l’interruzione dell’assistenza fiscale. Nel mese di dicembre, dopo l’ultima elaborazione dei modelli integrativi, vengono predisposte le lettere di incapienza che le Sedi devono inviare ai pensionati per il pagamento, tramite F24, delle somme residue entro il 31 gennaio 2001.

Memorizzazione e consultazione dei dati

I conguagli operati sulla rata di settembre e, nei casi previsti, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici dell’allegato 1. Se il recupero a debito avviene su più pensioni a pagamento unificato, su ciascuna pensione viene registrata la quota di recupero effettuata. Non è più prevista la memorizzazione del codice movimentazione "C" in GP1AE02 e non è previsto alcun aggiornamento dell’archivio locale DS78.

Comunicazioni al pensionato

Il pensionato riceve dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento, secondo quanto già previsto per l’assistenza fiscale 1999 e per la generalità dei conguagli. Quando il recupero derivante dall’assistenza fiscale supera l’importo netto della rata di settembre, viene inviata tramite POSTEL la comunicazione di cui all’allegato 2, che informa il pensionato che la pensione del mese non verrà posta in pagamento per incapienza totale del conguaglio.

Variazioni e controlli sulle pensioni interessate

In caso di variazione del codice fiscale, la Sede deve verificare l’assenza di conguagli in corso per evitare l’interruzione delle trattenute in caso di incapienza o rateizzazione, oppure la duplicazione dei conguagli se il CAF trasmette una nuova risultanza con il nuovo codice fiscale. In caso di eliminazione di una pensione con perdita del diritto da una rata già estratta, la Sede deve verificare la presenza dell’assistenza fiscale. La procedura di eliminazione, già aggiornata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2000, è in ulteriore aggiornamento per rendere visibile la presenza di eventuali conguagli da assistenza fiscale per titolari o contitolari.

Allegati tecnici e codici di conguaglio

L’allegato 1 riporta l’elenco dei codici numerici da utilizzare in GP8MD50 per distinguere le diverse componenti dei conguagli 730/2000: saldi IRPEF, addizionali regionali e comunali, acconti, anticipazioni per tassazione separata, interessi per rateizzazione e per incapienza, sia per dichiarante sia per coniuge, con valori distinti per posizioni a credito e a debito. L’allegato 2 contiene il testo della comunicazione da inviare al pensionato nei casi di incapienza totale, con indicazione che la pensione di settembre non sarà posta in pagamento.

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