Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 148 del 24-8-2000

Condizioni per l'esercizio dell'opzione. Determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Determinazione del montante contributivo per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. Importo annuo del trattamento pensionistico. Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Regime di cumulo della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i redditi da lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione secondo il solo sistema contributivo, le condizioni per esercitarla e le regole di calcolo del montante contributivo per periodi anteriori e successivi al 31 dicembre 1995. Vengono inoltre riepilogati i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e le regole di cumulabilità con i redditi da lavoro, con richiamo agli allegati tecnici su massimale contributivo, coefficienti di rivalutazione e coefficienti di trasformazione.

Opzione per il sistema contributivo e calcolo della pensione

Opzione per il sistema contributivo e disciplina della pensione

La circolare illustra la facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Il documento chiarisce inoltre le condizioni per l'esercizio dell'opzione, i criteri di calcolo del montante contributivo ante e post 31 dicembre 1995, i requisiti della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e il relativo regime di cumulo con i redditi da lavoro.

Ambito della facoltà di opzione

L'opzione riguarda i lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, ossia con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 ovvero con almeno 18 anni di contribuzione a tale data. La circolare richiama la disciplina di dettaglio contenuta nel decreto legislativo n. 180/1997, come corretto dal decreto legislativo n. 278/1998.

Condizioni per l'esercizio dell'opzione

L'esercizio della facoltà è subordinato al possesso di almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva, di cui almeno 5 anni nel sistema contributivo. Poiché il sistema contributivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1996, l'opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2001. Dal 1° gennaio 2001 l'opzione può essere esercitata in qualsiasi momento.

Ai fini del requisito contributivo sono utili:

  • contribuzione obbligatoria;
  • contribuzione figurativa;
  • contribuzione volontaria;
  • contribuzione da riscatto.

Tali periodi devono comunque consentire il raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, con almeno 5 anni collocati dopo il 1995. La circolare precisa inoltre che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell'opzione.

Determinazione del montante contributivo fino al 31 dicembre 1995

Per la quota di montante maturata fino al 31 dicembre 1995, il montante individuale è determinato sommando due quote di periodo: quella relativa ai contributi maturati fino a tale data e quella relativa ai periodi successivi.

Per la parte ante 31 dicembre 1995 occorre:

  • individuare la base imponibile annua, intesa come retribuzione imponibile annua per i lavoratori dipendenti e reddito imponibile annuo per i lavoratori autonomi;
  • considerare il periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti il 31 dicembre 1995, entro il limite massimo di dieci annualità, pari a 520 settimane;
  • tenere conto dei periodi di contribuzione effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione fatti valere in ciascun anno;
  • rispettare il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • calcolare per ciascun anno i contributi applicando alla base imponibile annua l'aliquota contributiva vigente nell'anno;
  • per i lavoratori dipendenti iscritti a fondi sostitutivi dell'AGO, non superare l'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • nei casi di variazione dell'aliquota IVS nel corso dell'anno, determinare un'aliquota ponderata;
  • per i lavoratori autonomi, applicare per i periodi precedenti il 1° luglio 1990 le aliquote vigenti a tale data.

I contributi annuali devono poi essere rivalutati su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Si determina quindi il montante medio dividendo il montante complessivo così ottenuto per il numero degli anni considerati; il montante al 31 dicembre 1995 si ottiene moltiplicando il montante medio per gli anni di contribuzione maturati dall'inizio dell'assicurazione fino a tale data. L'importo risultante costituisce la quota di montante da rivalutare fino alla decorrenza della pensione.

Determinazione del montante per i periodi successivi al 31 dicembre 1995

Per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1995 si applicano le regole del sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995. La circolare precisa che occorre:

  • individuare la base imponibile annua corrispondente ai periodi di contribuzione fatti valere in ciascun anno;
  • calcolare i contributi annui moltiplicando la base imponibile per l'aliquota di computo del 33 per cento per il lavoro dipendente e del 20 per cento per il lavoro autonomo;
  • sommare i contributi annui rivalutati annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale.

La contribuzione di ciascun anno si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, e l'importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale per i periodi successivi al 31 dicembre 1995.

Importo annuo della pensione

L'importo annuo del trattamento pensionistico viene determinato applicando al montante contributivo complessivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dai 57 anni. La circolare richiama la tabella A allegata alla legge n. 335/1995.

Per tenere conto delle frazioni di anno, il coefficiente di trasformazione è incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente dell'età immediatamente superiore e quello dell'età inferiore quanti sono i mesi interi trascorsi tra il compimento dell'età e la decorrenza della pensione. Le frazioni di mese non rilevano. È riportato anche un esempio di calcolo per un assicurato di 58 anni e 6 mesi.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, cioè per gli assicurati dal 1° gennaio 1996 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia", ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995.

Per il diritto alla prestazione sono richiesti:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • età non inferiore a 57 anni;
  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti con meno di 65 anni.

In alternativa al requisito anagrafico di 57 anni, il lavoratore può accedere con 40 anni di contribuzione. Ai fini di tale anzianità non concorrono i periodi riscattati per studi e la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il compimento del diciottesimo anno di età è invece moltiplicata per 1,5.

La circolare precisa che, ai fini del requisito dei 5 anni, è utile soltanto la contribuzione effettivamente versata, cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa. Inoltre, per le pensioni liquidate con il sistema contributivo non si applica l'integrazione al minimo.

Cumulo con i redditi da lavoro

Il documento richiama infine il regime di incumulabilità della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i redditi da lavoro.

Per i pensionati di età inferiore a 63 anni:

  • la pensione è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente;
  • è incumulabile, nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo dell'AGO e fino a concorrenza con i redditi stessi, con i redditi da lavoro autonomo.

Per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni:

  • la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo dell'AGO, fino a concorrenza con i redditi stessi.

Allegati tecnici e tabelle

Gli allegati riportano elementi tecnici utili al calcolo:

  • la disciplina del decreto legislativo n. 180/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 278/1998;
  • la serie storica del massimale contributivo dal 1946 al 2000, con valori annui, mensili e settimanali;
  • i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per gli anni indicati;
  • i coefficienti di trasformazione della tabella A della legge n. 335/1995, per età da 57 a 65 anni.

È inoltre precisato che la rivalutazione del montante contributivo su base composta va operata al 31 dicembre di ciascun anno, con effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Punti principali

Facoltà di opzione al sistema contributivo

La circolare richiama la facoltà, prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e disciplinata dal decreto legislativo n. 180/1997 come modificato dal decreto legislativo n. 278/1998, di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. L'opzione riguarda i lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 ovvero con almeno 18 anni di contribuzione a tale data, purché maturino le condizioni richieste.

Requisiti per esercitare l'opzione

L'esercizio dell'opzione è subordinato alla possibilità di far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva, di cui almeno 5 anni nel sistema contributivo. Poiché il sistema contributivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1996, l'opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2001. Sono utili contributi obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto, purché ricorrano i requisiti di anzianità complessiva e la presenza di almeno 5 anni dopo il 1995.

Calcolo del montante contributivo fino al 31 dicembre 1995

Per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 il montante individuale si determina sulla base della media delle contribuzioni annue riferite agli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, entro il limite massimo di dieci annualità. Occorre individuare la base imponibile annua, applicare l'aliquota contributiva vigente nell'anno, rivalutare i contributi annuali con il tasso annuo di capitalizzazione basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale, determinare il montante medio e moltiplicarlo per gli anni di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995. La base imponibile non può superare il massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rivalutato ISTAT.

Calcolo del montante per i periodi successivi al 31 dicembre 1995

Per i periodi successivi al 1995 si applicano le regole del sistema contributivo dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995. La base imponibile annua viene moltiplicata per l'aliquota di computo del 33 per cento per il lavoro dipendente e del 20 per cento per il lavoro autonomo. Il montante individuale è dato dalla somma dei contributi annui rivalutati ogni anno con il tasso di capitalizzazione fondato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale, con rivalutazione al 31 dicembre di ciascun anno ed esclusione della contribuzione dello stesso anno.

Determinazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, le prestazioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite da un'unica pensione di vecchiaia. I requisiti indicati sono: cessazione del rapporto di lavoro, età non inferiore a 57 anni, almeno 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale per i richiedenti con meno di 65 anni. In alternativa al requisito anagrafico di 57 anni, è possibile accedere con 40 anni di contribuzione, senza computare il riscatto dei periodi di studio e la prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione precedente ai 18 anni è moltiplicata per 1,5. Non si applica l'integrazione al minimo.

Cumulo con redditi da lavoro

La circolare riporta il regime di incumulabilità tra pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e redditi da lavoro. Per i pensionati con meno di 63 anni la pensione è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e incumulabile nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo per i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi. Per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza con i redditi stessi.

Allegati tecnici

Gli allegati richiamano: la disciplina del decreto legislativo n. 180/1997 come modificato dal decreto legislativo n. 278/1998; la serie storica del massimale contributivo dal 1946 al 2000; i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per gli anni indicati; e la tabella dei coefficienti di trasformazione per le età da 57 a 65 anni, con tasso di sconto pari all'1,5 per cento. È inoltre precisato che la rivalutazione del montante contributivo opera al 31 dicembre di ciascun anno, con effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.