Circolare numero 149 del 24-8-2000
Ulteriori chiarimenti per l'assolvimento degli obblighi contributivi e per la regolarizzazione dei periodi pregressi da parte delle aziende "elettriche" e "telefoniche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica parzialmente le indicazioni della circolare n. 137/2000, consentendo alle aziende elettriche e telefoniche di versare i contributi per il personale assunto dal 1 gennaio 2000 e non iscritto ai Fondi anche tramite la posizione contributiva già esistente per il personale iscritto ai Fondi. La facoltà è alternativa e non sostitutiva della precedente disciplina, e non si applica ai lavoratori con particolari agevolazioni contributive né ai dirigenti da iscrivere all’INPDAI. Sono inoltre precisate le modalità di compilazione del mod. DM10/2, del CUD e del mod. 770, nonché la procedura da seguire per regolarizzare eventuali periodi pregressi.
Modifica operativa per gli obblighi contributivi delle aziende elettriche e telefoniche dopo la soppressione dei Fondi di Previdenza
Modifica delle modalità contributive per aziende elettriche e telefoniche
La circolare interviene sulle istruzioni già impartite con la circolare n. 137 del 20 luglio 2000, a seguito della soppressione, dal 1 gennaio 2000, dei Fondi di Previdenza Elettrici e Telefonici prevista dall’art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, consentendo in determinate ipotesi l’utilizzo di una posizione contributiva unica.
Inquadramento normativo e precedente disciplina
La soppressione dei Fondi ha comportato l’iscrizione, con decorrenza 1 gennaio 2000, dei titolari di posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici, in evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. La circolare n. 137/2000 aveva stabilito che, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1999 e non iscritto ai Fondi, le aziende elettriche e telefoniche dovessero aprire una separata posizione contributiva con codice di autorizzazione "4E".
Facoltà di utilizzo di un’unica posizione contributiva
La nuova istruzione consente alle aziende elettriche e telefoniche di adempiere agli obblighi previdenziali relativi al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1999 e non iscritto ai rispettivi Fondi anche mediante la posizione contributiva già aperta per il personale iscritto ai Fondi. Tale facoltà è espressamente qualificata come alternativa e non sostitutiva della soluzione precedentemente prevista.
Ambito applicativo ed esclusioni
La possibilità di utilizzare un’unica posizione contributiva non opera:
- per i dipendenti assunti con accesso a particolari benefici contributivi a carico del datore di lavoro, come CFL, assunzioni ex artt. 8 e/o 25 della legge n. 223/1991, ex legge n. 236/1993, ex legge n. 407/1990 e casi analoghi indicati nel testo;
- per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1999 con qualifica di "dirigente", che deve essere iscritto all’INPDAI.
Per tali categorie restano applicabili le disposizioni già fornite nella circolare n. 137/2000.
Indicazioni specifiche per i dirigenti
Per i dirigenti, la separata posizione contributiva destinata al versamento delle cosiddette "contribuzioni minori" deve recare, oltre al codice "4E", anche il codice "0K". La circolare richiama quindi un doppio presidio identificativo per la gestione di tali contribuzioni.
Compilazione delle denunce contributive
Per i datori di lavoro che optano per la posizione contributiva unica, la compilazione delle denunce segue queste regole:
- il personale già iscritto ai fondi pensionistici continua a essere indicato con le consuete modalità;
- i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2000 e iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) vanno inseriti nei righi liberi dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
- tali lavoratori devono essere preceduti dal codice tipo contribuzione "20", da declinarsi in "120" per gli operai e "220" per impiegati e/o quadri;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" va esposto l’importo della contribuzione dovuta.
Indicazioni per CUD e modello 770
Il medesimo codice "20" deve essere riportato nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS" del mod. CUD e nel quadro SA del mod. 770.
Regolarizzazione delle situazioni pregresse
Per i periodi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 2000, le aziende elettriche e telefoniche che abbiano operato in modo non conforme ai criteri della circolare n. 137/2000 devono procedere alla sistemazione delle posizioni tramite la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.
La circolare si conclude con la sottoscrizione del Direttore Generale Trizzino.
Punti principali
Contesto normativo e modifica delle istruzioni precedenti
In seguito alla soppressione, dal 1 gennaio 2000, dei Fondi di Previdenza Elettrici e Telefonici disposta dall’art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la circolare n. 137 del 20 luglio 2000 aveva previsto per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1999 e non iscritto ai Fondi l’apertura di una posizione contributiva separata con codice di autorizzazione "4E". La nuova circolare modifica parzialmente tale assetto, consentendo in alternativa l’utilizzo della posizione contributiva già aperta per il personale iscritto ai Fondi.
Ambito di applicazione della facoltà alternativa
La possibilità di usare un’unica posizione contributiva riguarda le aziende "elettriche" e "telefoniche" per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1999 e iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.). La facoltà ha carattere alternativo e non sostitutivo rispetto alla precedente previsione della circolare n. 137/2000, quindi non elimina l’altra modalità di gestione contributiva.
Esclusioni: lavoratori con agevolazioni e dirigenti
La nuova modalità non si applica ai dipendenti per i quali l’assunzione dia diritto a specifici benefici contributivi a favore del datore di lavoro, come CFL, assunzioni ex artt. 8 e/o 25 della legge n. 223/1991, ex legge n. 236/1993 o ex legge n. 407/1990. Non si applica inoltre al personale assunto dopo il 31 dicembre 1999 con qualifica di dirigente, che deve essere iscritto all’INPDAI. Per queste due categorie restano ferme le istruzioni già contenute nella circolare n. 137/2000.
Codici da utilizzare per i dirigenti
Per il personale con qualifica di dirigente, la separata posizione contributiva utilizzata per il versamento delle cosiddette "contribuzioni minori" deve essere contraddistinta, oltre che dal codice "4E", anche dal codice "0K".
Modalità operative per la denuncia contributiva
I datori di lavoro che scelgono di utilizzare un’unica posizione contributiva devono continuare a indicare il personale già iscritto ai relativi fondi pensionistici secondo le modalità ordinarie. I lavoratori assunti dal 1 gennaio 2000, iscritti all’AGO/F.P.L.D., vanno invece indicati in uno dei righi liberi dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduti dal codice tipo contribuzione "20" ("120" per gli operai e "220" per impiegati e/o quadri). Nella casella "somme a debito del datore di lavoro" va indicato l’importo della contribuzione dovuta.
Indicazioni per CUD e mod. 770
Il codice "20" deve essere riportato anche nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS" del mod. CUD e nel quadro SA del mod. 770.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per sistemare eventuali periodi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 2000, le aziende che abbiano operato in difformità rispetto ai criteri della circolare n. 137/2000 devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva mediante DM10/V.
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