Circolare numero 153 del 5-9-2000
Ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti della nuova disciplina dei lavori socialmente utili illustrata con cir. n. 106 del 2 giugno 2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti, alla luce della nota ministeriale del 4 agosto, sui requisiti per continuare a svolgere attività socialmente utili con diritto all'assegno a carico del Fondo per l'occupazione e sull'accesso agli altri benefici transitori LSU. Vengono precisati i criteri di maturazione dei 12 mesi, la rilevanza di alcune sospensioni, la nozione di progetti in corso al 31 dicembre 1999 e le conseguenze dell’eventuale carenza dei requisiti. Inoltre, si chiarisce che i lavoratori già pensionati anticipatamente o di vecchiaia non sono più utilizzabili in LSU, né con chiamata diretta, fermo restando per essi l’applicazione delle ordinarie regole per i pensionati qualora svolgano altra attività lavorativa.
Chiarimenti sull'applicazione della disciplina transitoria dei lavori socialmente utili (LSU) e sui requisiti per l'assegno ASU
Chiarimenti sulla disciplina transitoria dei lavori socialmente utili
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 106 del 2 giugno, recependo i chiarimenti del Ministero del Lavoro contenuti nella nota n. 2251/06.14 del 4 agosto. L’obiettivo è precisare i requisiti per la prosecuzione delle attività LSU con assegno a carico del Fondo per l’occupazione e per l’accesso agli altri benefici transitori previsti dalla normativa di settore.
Requisito dei 12 mesi per l’assegno ASU
La prosecuzione dal 1° maggio 2000 delle attività socialmente utili con diritto all’assegno ASU è limitata ai lavoratori che abbiano maturato almeno dodici mesi di impegno in progetti LSU o di pubblica utilità e che risultassero ancora impegnati in un progetto alla data del 31 dicembre 1999.
Il Ministero ha precisato che il requisito si considera soddisfatto anche nei confronti di lavoratori che:
- siano stati inizialmente impegnati in progetti finanziati dagli Enti promotori o gestori;
- siano poi stati presi in carico dal Fondo per l’occupazione nell’ultimo semestre del 1999;
- abbiano comunque maturato 12 mesi di permanenza nelle attività nel biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999.
Altri benefici della disciplina transitoria LSU
Per le misure di pensionamento anticipato e per gli incentivi finalizzati allo svuotamento del bacino LSU, il requisito dei dodici mesi di permanenza in progetti approvati dalle CRI deve ritenersi acquisito anche quando il periodo minimo sia stato svolto esclusivamente in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori.
La precisazione riguarda la disciplina transitoria richiamata dall’articolo 12 del d.lgs. n. 468/1997, dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 e dagli articoli 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 81/2000.
Modalità di computo del requisito temporale
Ai fini del raggiungimento dei dodici mesi, un periodo di impegno superiore a 15 giorni, all’interno dello stesso mese, viene computato come un mese intero, purché il recupero sia stato effettuato non oltre il 31 dicembre 1999.
Non sono invece utili al computo i periodi successivi al 31 dicembre 1999.
Sospensioni dell’attività e loro rilevanza
La circolare chiarisce che possono essere considerati utili ai fini del requisito della transitorietà i periodi di sospensione dell’attività progettuale dovuti a:
- maternità;
- malattia;
- infortunio;
- avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato.
Le sospensioni per avviamento al lavoro devono essere state autorizzate dagli Enti gestori, mantenendo la permanenza di assegnazione del lavoratore al progetto.
Quando tali sospensioni riguardano progetti ancora in corso al 31 dicembre 1999, esse non fanno venir meno il requisito soggettivo dell’impegno in un progetto a carico del Fondo alla medesima data, a condizione che il lavoratore abbia ripreso regolarmente l’attività al termine della sospensione.
Progetti considerati in corso al 31 dicembre 1999
Sono considerati in corso anche i progetti che, al 31 dicembre 1999, risultavano temporaneamente sospesi per ritardi procedurali nell’assunzione delle delibere di proroga da parte della CRI o nell’avvio delle attività progettuali.
Si tratta però soltanto di progetti prorogati ai sensi delle norme richiamate dalla circolare, non di progetti rinnovati o approvati per la prima volta. La relativa certificazione deve essere acquisita presso la competente Direzione Regionale del Lavoro.
Regolarizzazione delle posizioni prive dei requisiti
Nel caso in cui gli elenchi nominativi trasmessi all’INPS dagli Enti utilizzatori contengano lavoratori privi di uno dei requisiti richiesti, oppure comunque non aventi titolo all’assegno ASU, deve essere inviata comunicazione agli enti e ai lavoratori interessati.
La comunicazione deve indicare chiaramente:
- il motivo del mancato pagamento;
- il requisito mancante.
Ulteriori destinatari della disciplina transitoria per lo svuotamento del bacino LSU
Il Ministero ribadisce che rientrano nella disciplina transitoria anche i lavoratori che, pur essendo in costanza di fruizione di trattamenti previdenziali, abbiano maturato dodici mesi di permanenza in progetti LSU/LPU approvati dalle CRI ai sensi del d.l. n. 510/1996, della legge n. 608/1996 e del d.lgs. n. 468/1997, secondo le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 2.
Esclusione dei pensionati dalle attività LSU
I lavoratori socialmente utili ai quali sia stata concessa la pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia non possono più essere utilizzati nelle attività LSU, né ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 né tramite chiamata diretta ex articolo 7 del d.lgs. n. 468/1997.
La circolare evidenzia che non è più applicabile la previsione del decreto interministeriale 21 maggio 1998 che consentiva l’utilizzo dei medesimi lavoratori nei Comuni di residenza. La ragione è duplice: da un lato, il d.lgs. n. 81/2000 vieta espressamente tale utilizzo; dall’altro, ai lavoratori è comunque garantito un trattamento pensionistico non inferiore all’assegno ASU pari a lire 860.710 mensili.
Se tali soggetti svolgono ulteriori attività lavorative, trovano applicazione le ordinarie regole previste per i pensionati, comprese quelle sulle collaborazioni coordinate e continuative.
Trattamento dei lavoratori con proroga del trattamento previdenziale
Per i lavoratori che, per proseguire le attività LSU fino al termine del progetto e comunque non oltre il 30 aprile 2000, abbiano beneficiato della proroga del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999, la circolare rinvia a successive istruzioni in merito al trattamento da corrispondere.
Punti principali
Requisito dei 12 mesi e diritto all'assegno ASU
Dal 1° maggio 2000 possono proseguire nelle attività socialmente utili con diritto all’assegno a carico del Fondo per l’occupazione soltanto i lavoratori che abbiano maturato almeno 12 mesi di impegno in progetti LSU o di pubblica utilità e che al 31 dicembre 1999 risultassero ancora impegnati in uno di tali progetti. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il requisito può essere riconosciuto anche a chi abbia svolto i 12 mesi in progetti inizialmente finanziati dagli Enti promotori o gestori e poi presi in carico dal Fondo nell’ultimo semestre del 1999, purché la permanenza complessiva nelle attività nel biennio 1.1.1998-31.12.1999 sia di almeno 12 mesi.
Altri benefici della disciplina transitoria LSU
Per il pensionamento anticipato e per gli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino LSU, il requisito dei 12 mesi di permanenza in progetti approvati dalle CRI si considera acquisito anche se maturato soltanto in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori. La precisazione vale per la disciplina transitoria richiamata dall’articolo 12 del d.lgs. n. 468/1997, dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 e dagli articoli 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 81/2000.
Criteri di computo dei periodi di impegno
Ai fini del raggiungimento dei 12 mesi, un periodo di impegno superiore a 15 giorni all’interno dello stesso mese si computa come mese intero, purché il recupero sia avvenuto entro il 31 dicembre 1999. Restano esclusi dal computo gli archi temporali successivi a tale data.
Sospensioni dell'attività individuale e loro rilevanza
Sono considerate utili al fine del requisito della transitorietà le sospensioni per maternità, malattia o infortunio, nonché quelle per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato. Queste ultime devono essere state autorizzate dagli Enti gestori, con permanenza di assegnazione dei lavoratori al progetto. Se i progetti erano in corso al 31 dicembre 1999, tali sospensioni non fanno venire meno il requisito soggettivo dell’impegno in un progetto a carico del Fondo alla medesima data, purché l’interessato abbia regolarmente ripreso l’attività al termine della sospensione.
Progetti in corso al 31 dicembre 1999
Sono considerati in corso alla data del 31 dicembre 1999 anche i progetti le cui attività risultavano temporaneamente sospese per ritardi procedurali nell’assunzione delle delibere di proroga da parte della CRI o nell’avviamento delle attività progettuali. La precisazione riguarda solo progetti prorogati ai sensi delle norme richiamate nella circolare e non progetti rinnovati o approvati per la prima volta; la relativa certificazione deve essere acquisita presso la competente Direzione Regionale del Lavoro.
Mancato possesso dei requisiti e comunicazioni
Se negli elenchi nominativi trasmessi all’INPS dagli enti utilizzatori sono stati inclusi lavoratori privi dei requisiti soggettivi o comunque non aventi titolo all’assegno ASU, deve essere inviata apposita comunicazione agli enti e agli interessati, indicando con precisione il motivo del mancato pagamento e il requisito mancante.
Destinatari della disciplina transitoria per lo svuotamento del bacino LSU
Il Ministero ha ribadito che rientrano tra i destinatari della disciplina transitoria anche i lavoratori che, mentre percepivano trattamenti previdenziali, abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti LSU/LPU approvati dalle CRI ai sensi del d.l. n. 510/1996, della legge n. 608/1996 e del d.lgs. n. 468/1997, secondo le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 2.
Lavoratori con pensione anticipata o di vecchiaia
I lavoratori socialmente utili ai quali sia stata concessa la pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia non sono più utilizzabili nelle attività LSU, né ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 né mediante chiamata diretta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 468/1997. Per tali soggetti non trova più applicazione la previsione del decreto interministeriale 21 maggio 1998 che consentiva l’utilizzo nei Comuni di residenza, anche perché è garantito loro un trattamento pensionistico non inferiore all’assegno ASU di lire 860.710 mensili. Se svolgono ulteriore attività lavorativa, si applicano le ordinarie regole previste per i pensionati, comprese quelle sulle collaborazioni coordinate e continuative.
Trattamento dei lavoratori con proroga del trattamento previdenziale
Per i lavoratori che, per proseguire le attività LSU fino al termine del progetto e comunque non oltre il 30 aprile 2000, hanno beneficiato della proroga del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999, la circolare rinvia a successive istruzioni sul trattamento da corrispondere.
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